ART. 13.
          (Disposizioni in materia di attivita' marittime).
   1.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n.  30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite
dalle  seguenti:  "  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti ".
   2.  Il  credito  d'imposta  di  cui al comma 1 dell'articolo 4 del
citato  decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti
che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo
di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
   3.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante
dall'esercizio  a  bordo di navi da crociera delle attivita' indicate
al  comma  2  del  presente articolo, anche se esercitate da terzi in
base  a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti
dall'attivita'   di   escursione  comunque  realizzata,  le  predette
disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
   4.  Al  primo  periodo  del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5
dicembre  1986,  n.  856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'
ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque
relativa all'attivita' crocieristica".
   5.  All'articolo  17  della  citata  legge  n.  856  del  1986, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "  3-bis.  I  servizi  e  le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono
soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 ".
 
                    Note all'art. 13
                    -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del D.-L. n.
          457  del  1997,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.  4  (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti
          che  esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
          comma  2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in misura
          corrispondente   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
          autonomo  corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale, da valere ai
          fini  del  versamento  delle ritenute alla fonte relative a
          tali  redditi.  Detto  credito non concorre alla formazione
          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
          della  gestione  commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
          comma 1.
                    2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
          gennaio  1998,  il  reddito derivante dall'utilizzazione di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito
          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il
          relativo   onere   e'   posto   a   carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  di  cui  all'art. 6 del presente
          decreto.
                    2-bis.  Alla  maggiore  spesa  di cui al comma 2,
          pari  a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi
          a  decorrere  dal 1999, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.".
                    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
          856  del  1986,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.   17.   -   1.  Il  Ministro  della  marina
          mercantile,  in  deroga  agli  articoli  316 e seguenti del
          codice  della  navigazione,  puo' autorizzare l'armatore ad
          appaltare  ad  imprese nazionali o straniere che abbiano un
          raccomandatario  o  un  rappresentante  in  Italia, servizi
          complementari  di  camera,  servizi  di  cucina  o  servizi
          generali a bordo delle navi adibite a crociera nonche' ogni
          altra  attivita'  commerciale  complementare,  accessoria o
          comunque  relativa all'attivita' crocieristica. Per i mezzi
          navali  che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque
          territoriali   italiane,  oltre  che  per  i  servizi  gia'
          indicati  per  le  navi  da  crociera, puo' essere concessa
          analoga  autorizzazione  anche  per  i servizi di officina,
          cantiere e assimilati.
                    2.  Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con
          gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale
          non  fa  parte  dell'equipaggio  pur  essendo soggetto alla
          gerarchia  di bordo prevista dall'art. 321 del codice della
          navigazione.
                    3.  Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
                    3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1
          e  2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e
          6  del  decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo
          degli  articoli  316,  317,  318  e  219  C.N.  (richiamati
          nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
                    "Art.   316   (Formazione   dell'equipaggio).   -
          L'equipaggio   della   nave  marittima  e'  costituito  dal
          comandante,  dagli  ufficiali  e  da tutte le altre persone
          arruolate  per  il  servizio della nave. L'equipaggio della
          nave   della   navigazione   interna   e'   costituito  dal
          comandante,  dagli  ufficiali e da tutti gli altri iscritti
          nei  registri  del  personale  navigante  imbarcati  per il
          servizio della nave.
                    Fa   inoltre   parte  dell'equipaggio  il  pilota
          durante il periodo in cui presta servizio a bordo.".
                    "Art.    317   (Composizione   e   forza   minima
          dell'equipaggio).   -  Il  comandante  del  porto  provvede
          all'applicazione  delle disposizioni di legge e delle norme
          corporative riguardanti la determinazione del numero minimo
          degli  ufficiali  di  coperta e di macchina, e dei relativi
          gradi,   nonche'   la   composizione   e  la  forza  minima
          dell'intero equi-paggio.
                    Il  Ministro per la marina mercantile, in caso di
          accertata  indisponibilita'  di  marittimi  in  possesso di
          titoli  professionali  richiesti  dalle norme in vigore, su
          parere   favorevole   del   comandante   del   porto,  puo'
          consentire,  ai  fini  della  composizione  dell'equipaggio
          delle  navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo
          di  tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del
          titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
                    Le  norme relative alla composizione e alla forza
          minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna
          sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni.".
                    "Art.    318    (Nazionalita'    dei   componenti
          dell'equipaggio).  -  1.  L'equipaggio delle navi nazionali
          armate  nei  porti della Repubblica deve essere interamente
          composto   da   cittadini   italiani   o   di  altri  Paesi
          appartenenti all'Unione europea.
                    2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
          in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del
          personale  di bassa forza di bordo facciano parte stranieri
          in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
                    3.  Per  le  navi  adibite  alla pesca marittima,
          l'autorita'  marittima periferica delegata dal Ministro dei
          trasporti  e della navigazione puo' autorizzare, in caso di
          particolari necessita', che del personale di bassa forza di
          bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della
          meta' dell'intero equipaggio.".
                    "Art.  319  (Assunzione  di  personale  straniero
          all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima
          o   interna   ove  non  siano  disponibili  rispettivamente
          marittimi  o  personale navigante di nazionalita' italiana,
          possono  essere  assunti  anche  stranieri  in  misura  non
          superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo
          tempo necessario al viaggio da compiere.
                    In   caso   di   speciali  esigenze,  l'autorita'
          consolare  puo'  autorizzare  l'assunzione  di stranieri in
          misura superiore a quella indicata nel comma precedente.".
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo
          degli  articoli 3 e 6 del D.-L. n. 457 del 1997 (richiamati
          nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
                    "Art.  3  (Legge  regolatrice  del  contratto  di
          arruolamento   -   Contrattazione   collettiva).  -  1.  Le
          condizioni    economiche,   normative,   previdenziali   ed
          assicurative  dei marittimi italiani o comunitari imbarcati
          sulle   navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  sono
          disciplinate  dalla  legge  regolatrice  del  contratto  di
          arruolamento  e  dai contratti collettivi dei singoli Stati
          membri.
                    2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  non
          comunitario  non residente nell'Unione europea, imbarcato a
          bordo  delle  navi iscritte nel Registro internazionale, e'
          regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel
          rispetto   delle  convenzioni  OIL  in  materia  di  lavoro
          marittimo.
                    3.  Le  organizzazioni  sindacali sottoscrittrici
          dei  contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le
          condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
          devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
          comunitari  impegnati  a  bordo  delle  navi  iscritte  nel
          Registro    internazionale,   nel   rispetto   dei   limiti
          internazionalmente stabiliti.".
                    "Art.   6  (Sgravi  contributivi).  -  1  Per  la
          salvaguardia   dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a
          decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
          personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
          della   navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte  nel
          Registro  internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche' lo
          stesso  personale  suindicato sono esonerati dal versamento
          dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali dovuti per
          legge.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori  portuali  in  liquidazione  di  cui all'art. 1,
          comma   1,   del  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.
                    2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
          decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  535, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 647, e'
          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma   4,  del  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 343.
                    3.  Il  contributo  di  cui al comma 2 si somma a
          quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
          annua  dall'art.  1  del  decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".