ART. 14.
            (Esecuzione di rimborsi di modesta entita').
   1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi
alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  al
contributo  al  Servizio  sanitario  nazionale  nonche' alle tasse ed
altre  imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo
di  lire  1.000  miliardi,  gli  uffici  finanziari secondo modalita'
semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate
e  senza  alcun  ulteriore  adempimento  a  carico  dei contribuenti,
mediante  la  realizzazione  di  piani  e  progetti  strumentali e di
risultato.  Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi
di  lire  e'  destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di
importo,  al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire
richiesti fino al 31 dicembre 1993.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabilite le
modalita'  di attuazione del presente articolo e sono individuati gli
uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.