ART. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
                    della legge n. 133 del 1999).
   1.  Con  provvedimenti  amministrativi  adottati in attuazione del
comma  1  dell'articolo  16  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, con
particolare   riferimento   alla  corresponsione  dell'aggio  per  la
raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a
330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
 
                    Note all'art. 15:
                    - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n.
          133 del 1999:
                    "Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze
          puo'  disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di
          nuove  scommesse  a totalizzatore o a quota fissa, relative
          ad  eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle  finanze  emana regolamenti a norma dell'articolo 17,
          comma   3,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per
          disciplinare   le   modalita'   e  i  tempi  di  gioco,  la
          corresponsione   di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
          qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  quelli da destinare agli
          organizzatori  delle competizioni. Con decreto del Ministro
          delle   finanze   e'  altresi'  stabilito  l'ammontare  del
          prelievo  complessivo,  comprensivo  dei predetti oneri, su
          ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
          cento  delle  somme  giocate.  Per  le medesime scommesse a
          totalizzatore  il  Ministro  delle  finanze puo' prevederne
          l'accettazione   anche   da   parte   dei   gestori  e  dei
          concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
          purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
          sistemi informatici in tempo reale.
                    2.  Il Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  destina  annualmente i prelievi di cui al comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese:
                      a) al   CONI   e   all'Unione   nazionale   per
          l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in
          misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
                      b) a finalita' sociali o culturali di interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
                    3.  Per  l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
                    4.  Per  l'espletamento  delle  procedure di gara
          secondo  la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2
          del  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
          n.  169,  e  richieste  per  l'affidamento  in  concessione
          dell'esercizio  delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a
          totalizzatore  e  a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
          un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
                    5.  Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4,
          del  decreto  25 novembre  1998,  n. 418 del Ministro delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dallacircolare  del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975)".