ART. 16.
    (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
                     pubblico radio-televisivo).
   1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati
gli   importi   dei   canoni  di  abbonamento  al  servizio  pubblico
radiotelevisivo,   ivi   compresi  gli  importi  dovuti  come  canoni
supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
     a)  alberghi  con  5  stelle  e  5 stelle lusso con un numero di
camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
     b)  alberghi  con  5  stelle  e  5 stelle lusso con un numero di
camere  inferiore  a  cento  e  superiore  a  venticinque;  residence
turistico  -alberghieri  con  4 stelle; villaggi turistici e campeggi
con  4  stelle;  esercizi  pubblici  di  lusso  e navi di lusso: lire
3.000.000;
     c)  alberghi  con  5  stelle  e  5 stelle lusso con un numero di
camere  pari  o  inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e
pensioni  con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
residence  turistico-alberghieri  con  3 stelle; villaggi turistici e
campeggi   con  3  stelle;  esercizi  pubblici  di  prima  e  seconda
categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
     d)  alberghi  con  4  e  3 stelle e pensioni con 3 stelle con un
numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con
2  e  1  stella;  campeggi  con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi
pubblici  di  terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
     e)  strutture  ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente  comma  con  un  numero  di televisori non superiore ad uno;
circoli;  associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali;
scuole,  istituti  scolastici  non  esenti  dal canone ai sensi della
legge  2  dicembre  1951,  n.  1571,  come  modificata dalla legge 28
dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
   2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli
apparecchi radiofonici.
   3.   Gli  importi  di  cui  al  comma  1  saranno  percentualmente
commisurati  alla  annuale  determinazione  dei canone di abbonamento
dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
 
                    Nota all'art. 16:
                    -  La  legge  2 dicembre  1951,  n.  1571,  reca:
          "Esonero  dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per
          le  scuole"  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 gennaio  1952,  n.  15.  La successiva legge 28 dicembre
          1989,  n. 421, reca: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,
          n.  1571,  relativa  all'esonero  dal canone di abbonamento
          delle  radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1990, n. 3.