ART. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000; e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000. 2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Nota all'art. 16: - La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, reca: "Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1952, n. 15. La successiva legge 28 dicembre 1989, n. 421, reca: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento delle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1990, n. 3.