ART. 17.
         (Disposizioni concernenti le camere di commercio).
   1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da
emanare   entro   il   31   ottobre   dell'anno  precedente,  sentite
l'Unioncamere   e   le   organizzazioni   di  categoria  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale, la misura del diritto annuale
dovuto  ad  ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta  o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare
secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi compresi gli importi
minimi,  che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in
base  alla  normativa  vigente  alla  data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
diritto  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati  gli  importi del diritto applicabili alle unita' locali,
nonche'  le  modalita'  e  i  termini di liquidazione, accertamento e
riscossione.  In  caso  di  tardivo  o omesso pagamento si applica la
sanzione   amministrativa   dal   10  per  cento  al  100  per  cento
dell'ammontare  del  diritto  dovuto, nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
   4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al
seguente metodo:
   a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi  che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire
sull'intero   territorio   nazionale,   in  relazione  alle  funzioni
amministrative  ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
   b)  detrazione  dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata  in  relazione  ad  un  obiettivo annuale di efficienza del
sistema  delle  camere  di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;
   c)  copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese,  e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
   d)  nei  primi  due  anni  di  applicazione  l'importo  non potra'
comunque  essere  superiore  del  20  per  cento  rispetto al diritto
annuale  riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ".
   2.  Le  disposizioni  del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il
bollettino  per  la riscossione del diritto annuale relativo all'anno
2000  viene  inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo
deve  essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al
pagamento  del  diritto  annuale  indicano  negli appositi bollettini
l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
   3.  Le  istanze  di  rimborso  dei  diritti  camerali erroneamente
corrisposti   devono   essere   presentate  e  le  azioni  giudiziali
conseguenti  devono  essere  proposte,  a  pena  di  decadenza, entro
ventiquattro  mesi  dalla  data  del  pagamento.  Per  le  annualita'
anteriori  al  2000  le  istanze  e  le azioni predette devono essere
presentate  e  promosse,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre
2001.
   4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della
legge  29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da
politiche di investimenti comunitarie e nazionali.
 
                    Note all'art. 17:
                    - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
          580  del  1993,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.   18   (Finanziamento   delle   camere   di
          commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di
          commercio si provvede mediante:
                      a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello
          Stato  quale  corrispettivo  per l'esercizio di funzioni di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                      b) il diritto annuale come determinato ai sensi
          dei commi 3, 4 e 5;
                      c) i   proventi  derivanti  dalla  gestione  di
          attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
          patrimoniale;
                      d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                      e) i   diritti   di  segreteria  sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                      f) i  contributi  volontari,  i  lasciti  e  le
          donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
                      g) altre entrate e altri contributi.
                    2.   Le   voci  e  gli  importi  dei  diritti  di
          segreteria  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1  sono
          modificati   e   aggiornati   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, tenendo conto dei
          costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
                    3.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi  determinati  gli  importi  del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare   del   diritto  dovuto,  nel  rispetto  dei
          principi  e  del procedimento di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689.
                    4.  Il  diritto  annuale  di  cui  al  comma 3 e'
          determinato in base al seguente metodo:
                      a) individuazione del fabbisogno necessario per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche  di  cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
          dallo Stato e dalle regioni;
                      b) detrazione   dal   fabbisogno  di  cui  alla
          lettera  a)  di  una  quota  calcolata  in  relazione ad un
          obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di
          commercio  nell'espletamento delle funzioni amministrative,
          sentita l'Unioncamere;
                      c) copertura  del  fabbisogno  mediante diritti
          annuali  fissi  per  le  imprese  iscritte o annotate nelle
          sezioni  speciali  del  registro  delle imprese, e mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
                      d) nei primi due anni di applicazione l'importo
          non  potra'  comunque  essere  superiore  del  20 per cento
          rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione.
                    5.   Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3,  si
          determinano  una  quota del diritto annuale da riservare ad
          un  fondo  di  perequazione istituito presso l'Unioncamere,
          nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le
          camere  di  commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto
          il   territorio  nazionale  l'espletamento  delle  funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di com-mercio.
                    6.  Per  il  cofinanziamento di iniziative aventi
          per  scopo  l'aumento  della  produzione e il miglioramento
          delle    condizioni    economiche    della   circoscrizione
          territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
          le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento".
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo
          degli  artt. 2  e 8 della legge n. 580 del 1993 (richiamati
          nell'art. 18 della legge n. 580/1993):
                      "Art.  2  (Attribuzioni).  -  1.  Le  camere di
          commercio   svolgono,   nell'ambito   della  circoscrizione
          territoriale  di  competenza,  funzioni  di  supporto  e di
          promozione  degli interessi generali delle imprese nonche',
          fatte  salve  le competenze attribuite dalla Costituzione e
          dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle
          regioni,   funzioni   nelle   materie   amministrative   ed
          economiche  relative al sistema delle imprese. Le camere di
          commercio  esercitano  inoltre le funzioni ad esse delegate
          dallo  Stato  e  dalle regioni, nonche' quelle derivanti da
          convenzioni internazionali.
                    2.  Per  il  raggiungimento  dei  propri scopi le
          camere  di  commercio  promuovono,  realizzano e gestiscono
          strutture ed infrastrutture di interesse economico generale
          a  livello  locale,  regionale  e nazionale, direttamente o
          mediante  la  partecipazione,  secondo  le norme del codice
          civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
          anche  associativi,  ad  enti,  a  consorzi  e  a societa'.
          Possono   inoltre   costituire  aziende  speciali  operanti
          secondo le norme del diritto privato.
                    3.  Per  la  realizzazione di interventi a favore
          del  sistema  delle  imprese  e  dell'economia le camere di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di  programma  ai  sensi  dell'art. 27 della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
                    4.  Le  camere  di  commercio, singolarmente o in
          forma associata, possono tra l'altro:
                      a) promuovere  la  costituzione  di commissioni
          arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
          controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
          utenti;
                      b) predisporre  e promuovere contratti-tipo tra
          imprese,  loro  associazioni e associazioni di tutela degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
                      c) promuovere forme di controllo sulla presenza
          di clausole inique inserite nei contratti.
                    5.  Le  camere  di  commercio possono costituirsi
          parte   civile  nei  giudizi  relativi  ai  delitti  contro
          l'economia  pubblica,  l'industria  e il commercio. Possono
          altresi'  promuovere  l'azione  per  la  repressione  della
          concorrenza  sleale  ai  sensi  dell'art.  2601  del codice
          civile.
                    6.  Le  camere  di  commercio  possono  formulare
          pareri  e  proposte  alle amministrazioni dello Stato, alle
          regioni  e  agli  enti  locali sulle questioni che comunque
          interessano le imprese della circoscrizione territoriale di
          competenza".
                    "Art.   8  (Registro  delle  imprese).  -  1.  E'
          istituito  presso  la  camera  di  commercio  l'ufficio del
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 2188 del codice
          civile.
                    2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro
          delle  imprese in conformita' agli art. 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
                    3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato
          dalla  giunta  nella persona del segretario generale ovvero
          di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina
          del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
                    4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro
          delle  imprese  gli  imprenditori  agricoli di cui all'art.
          2135  del  codice  civile,  i  piccoli  imprenditori di cui
          all'art.  2083  del medesimo codice e le societa' semplici.
          Le  imprese  artigiane iscritte agli albi di cui alla legge
          8 agosto  1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in una
          sezione speciale del registro delle imprese.
                    5.   L'iscrizione   nelle   sezioni  speciali  ha
          funzione  di  certificazione  anagrafica  e  di pubblicita'
          notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
                    6.    La    predisposizione,    la   tenuta,   la
          conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche,
          del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio
          sono   realizzati  in  modo  da  assicurare  completezza  e
          organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
          iscrizione,  garantendo  la tempestivita' dell'informazione
          su tutto il territorio nazionale.
                    7.  Il  sistema di pubblicita' di cui al presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
                    8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                      a) il     coordinamento    della    pubblicita'
          realizzata  attraverso  il  registro  delle  imprese con il
          bollettino   ufficiale   delle  societa'  per  azioni  e  a
          responsabilita'  limitata  e  con  il  bollettino ufficiale
          delle  societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
          1973, n. 256, e successive modificazioni;
                      b) il  rilascio, anche per corrispondenza e per
          via   telematica,   a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  di
          certificati  di  iscrizione nel registro delle imprese o di
          certificati  attestanti  il  deposito  di  atti  a tal fine
          richiesti  o  di  certificati  che attestino la mancanza di
          iscrizione,  nonche'  di copia integrale o parziale di ogni
          atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
          nel  registro  delle  imprese,  in  conformita'  alle norme
          vigenti;
                      c) particolari    procedure    agevolative    e
          semplificative  per l'istituzione e la tenuta delle sezioni
          speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti
          ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
                      d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte
          delle   camere  di  commercio  di  ogni  altra  notizia  di
          carattere   economico,  statistico  ed  amministrativo  non
          prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
          e  nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di
          adempimenti a carico delle imprese.
                    9.  Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
                    10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del
          testo  unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
          n. 2011, e successive modificazioni.
                    11.  Allo  scopo  di  favorire  l'istituzione del
          registro  delle imprese, le camere di commercio provvedono,
          a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
                    12.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
          10  entrano  in  vigore  alla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
                    13.  Gli  uffici giudiziari hanno accesso diretto
          alla  banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
                    -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata
          nell'art.  18 della legge n. 580/1993), reca: "Modifiche al
          sistema  penale" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.