ART. 18.
    (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
   1.  La  lettera  f)  del  comma  2  dell'articolo  63  del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
   "  f)  previsione  per  le  occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende
di  erogazione  dei  pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali   ai   servizi   medesimi,   di   un  canone  determinato
forfetariamente come segue:
   1)  per  le  occupazioni  del  territorio  comunale  il  canone e'
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
   I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
   II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
   2)  per  le  occupazioni  del territorio provinciale, il canone e'
determinato  nella  misura  del  20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione  della  misura unitaria di tariffa di cui al numero
1),  per  il  numero  complessivo  delle  utenze  presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale;
   3)  in  ogni  caso  l'ammontare  complessivo  dei  canoni dovuti a
ciascun   comune  o  provincia  non  puo'  essere  inferiore  a  lire
1.000.000.   La   medesima   misura   di   canone   annuo  e'  dovuta
complessivamente  per  le occupazioni permanenti di cui alla presente
lettera  effettuate  dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai
pubblici servizi;
   4)  gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base  all'indice  ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente;
   5)  il  numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31
dicembre  dell'anno  precedente.  Il  canone  e'  versato in un'unica
soluzione  entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno. Il versamento e'
effettuato  a  mezzo  di conto corrente postale intestato al comune o
alla  provincia  recante,  quale  causale, l'indicazione del presente
articolo.  I  comuni  e  le  province  possono  prevedere  termini  e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di
ciascun  anno,  apposita  comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in
non   meno   di   novanta   giorni  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione; ".
   2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
   "  3.  Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al
comma  2,  con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere
maggiorato    di    eventuali   oneri   di   manutenzione   derivanti
dall'occupazione  del  suolo  e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera  f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti
per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva
del  canone  ovvero  della  tassa  prevista  al  comma  1 va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi
dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi".
 
                    Note all'art. 18:
                    -  Si  riporta  il testo dell'art. 63 del decreto
          legislativo  n.  446  del  1997,  come da ultimo modificato
          dalla presente legge:
                    "Art.  63  (Canone  per l'occupazione di spazi ed
          aree  pubbliche).  - 1. I comuni e le province possono, con
          regolamento   adottato  a  norma  dell'art.  52,  escludere
          l'applicazione,  nel  proprio  territorio,  della tassa per
          occupazione  di  spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
          del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
          e  le  province  possono,  con regolamento adottato a norma
          dell'art.  52,  prevedere che l'occupazione, sia permanente
          che   temporanea,   di   strade,   aree  e  relativi  spazi
          soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
          patrimonio  indisponibile,  comprese  le  aree  destinate a
          mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
          della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
          al  pagamento  di  un  canone  da  parte del titolare della
          concessione,  determinato  nel medesimo atto di concessione
          in  base  a  tariffa.  Il  pagamento del canone puo' essere
          anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
          servitu'  di  pubblico  passaggio  costituita  nei  modi di
          legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
          aree  comunali  i  tratti  di strada situati all'interno di
          centri   abitati  con  popolazione  superiore  a  diecimila
          abitanti,  individuabili  a norma dell'art. 2, comma 7, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
                    2.   Il  regolamento  e'  informato  ai  seguenti
          criteri:
                      a)  previsione delle procedure per il rilascio,
          il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
                      b) classificazione  in  categorie di importanza
          delle strade, aree e spazi pubblici;
                      c) indicazione    analitica    della    tariffa
          determinata  sulla  base  della classificazione di cui alla
          lettera  b),  dell'entita'  dell'occupazione,  espressa  in
          metri  quadrati  o  lineari,  del  valore  economico  della
          disponibilita'  dell'area  nonche'  del  sacrificio imposto
          alla   collettivita',   con   previsione   di  coefficienti
          moltiplicatori  per  specifiche  attivita'  esercitate  dai
          titolari   delle   concessioni   anche  in  relazione  alle
          modalita' dell'occupazione;
                      d) indicazione  delle  modalita'  e  termini di
          pagamento del canone;
                      e) previsione   di  speciali  agevolazioni  per
          occupazioni  ritenute  di particolare interesse pubblico e,
          in  particolare,  per  quelle aventi finalita' politiche ed
          istituzionali;
                      f) previsione  per  le  occupazioni permanenti,
          realizzate  con  cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
          altro  manufatto  da  aziende  di  erogazione  dei pubblici
          servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita' strumentali ai
          servizi  medesimi, di un canone determinato forfetariamente
          come segue:

                    1)  per le occupazioni del territorio comunale il
          canone  e' commisurato al numero complessivo delle relative
          utenze  per  la  misura  unitaria  di tariffa riferita alle
          sottoindicate classi di comuni:

                      I)  fino  a  20.000  abitanti,  lire  1.500 per
          utenza;

                      II)  oltre  20.000  abitanti,  lire  1.250  per
          utenza;

                    2) per le occupazioni del territorio provinciale,
          il  canone  e'  determinato  nella  misura del 20 per cento
          dell'importo   risultante  dall'applicazione  della  misura
          unitaria  di  tariffa  di  cui  al numero 1), per il numero
          complessivo  delle  utenze presenti nei comuni compresi nel
          medesimo ambito territoriale;

                    3)  in  ogni  caso  l'ammontare  complessivo  dei
          canoni  dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere
          inferiore  a  lire  1.000.000. La medesima misura di canone
          annuo   e'   dovuta  complessivamente  per  le  occupazioni
          permanenti  di  cui  alla presente lettera effettuate dalle
          aziende   esercenti   attivita'   strumentali  ai  pubblici
          servizi;

                    4)   gli   importi  di  cui  al  numero  1)  sono
          rivalutati  annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
          al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

                    5)  il  numero complessivo delle utenze e' quello
          risultante  al  31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
          e'  versato  in  un'unica  soluzione  entro il 30 aprile di
          ciascun  anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
          corrente  postale  intestato  al  comune  o  alla provincia
          recante,   quale   causale,   l'indicazione   del  presente
          articolo.  I comuni e le province possono prevedere termini
          e  modalita'  diversi da quelli predetti inviando, nel mese
          di  gennaio  di  ciascun  anno, apposita comunicazione alle
          aziende  di  erogazione  di  pubblici  servizi,  fissando i
          termini  per  i  conseguenti  adempimenti  in  non  meno di
          novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
                      g) applicazione  alle  occupazioni  abusive  di
          un'indennita'  pari  al  canone  maggiorato  fino al 50 per
          cento,   considerando  permanenti  le  occupazioni  abusive
          realizzate  con  impianti o manufatti di carattere stabile,
          mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
          effettuate  dal  trentesimo  giorno antecedente la data del
          verbale  di  accertamento,  redatto  da competente pubblico
          ufficiale;
                      g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  di  importo  non  inferiore all'ammontare della
          somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
          stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
          4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
                    3.  Il  canone  e'  determinato  sulla base della
          tariffa  di  cui  al  comma  2, con riferimento alla durata
          dell'occupazione  e  puo'  essere  maggiorato  di eventuali
          oneri  di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo
          e   del  sottosuolo.  Per  la  determinazione  della  tassa
          prevista  al  comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
          lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
          previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla
          misura  complessiva  del canone ovvero della tassa prevista
          al  comma  1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
          da  disposizioni  di  legge,  riscossi  dal  comune e dalla
          provincia  per  la medesima occupazione, fatti salvi quelli
          connessi a prestazioni di servizi".