ART. 6.
          (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
   1.  Nel  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  10,  concernente  gli  oneri deducibili, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e
quello  delle  relative  pertinenze, si deduce un importo fino a lire
1.800.000  rapportato  al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale  destinazione  ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unita'  immobiliare.  L'importo  della  deduzione  spettante non puo'
comunque  essere  superiore  all'ammontare  del  suddetto  reddito di
fabbricati.  Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo   durevole  a  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione   principale   delle   persone   fisiche.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella nella quale la persona fisica, che la
possiede  a  titolo  di  proprieta'  o  altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata";
   b)  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  recante l'aliquota
applicabile  al  secondo  scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
   c) all'articolo 12:
   1)  nel  comma  1,  lettera  b),  concernente  le  detrazioni  per
familiari  a  carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
   2)  nel  comma  1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:";  il  suddetto  importo  e'  aumentato  di  lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
   d) all'articolo 13:
   1)  nel  comma  1,  relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire
1.500.000  ",  "  lire  1.350.000  ",  "  lire  1.250.000"  e  " lire
1.150.000",  rispettivamente  contenute nelle lettere a), b), c), d),
e)  ed  F),  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire
1.750.000  ","  lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000
"," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
   2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "  2.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione"  principale  e  delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore  detrazione,  rapportata  al periodo di pensione nell'anno,
cosi' determinata:
   a)  lire  190.000,  per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  non supera lire
9.400.000;
   b)  lire  120.000,  per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
   c)  lire  430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
   d)  lire  360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  supera lire
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
   e)  lire  180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  supera lire
18.000.000 ma non lire 18.500.000;
   1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare   complessivo   dei   redditi  di  pensione  supera  lire
18.500.000 ma non lire 19.000.000.
   2-bis.  La  detrazione  di  cui  alle lettere c), d), e) ed f) del
comma  2  compete  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta nel quale e'
compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
   3)  dopo  il  comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente
lettera,  e'  inserito  il  seguente,  in  materia  di detrazioni per
particolari tipologie di redditi:
   "  2-ter.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto   il   reddito,   non   superiore  alla  deduzione  prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito
derivante   dagli  assegni  periodici  percepiti  in  conseguenza  di
separazione  legale  ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio  o  di  cessazione  dei suoi effetti civili, il reddito di
lavoro  autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di  durata  inferiore  all'anno,  spetta  una  detrazione  secondo  i
seguenti importi:
   a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera
lire 9.100.000;
   b)  lire  200.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
   c)  lire  100.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
   4)  nel  comma  3,  relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire
600.000  ",  "  lire  500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ",
rispettivamente  contenute  nelle  lettere a), b), c), d) ed e), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire
650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
   e)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  c),  dopo il quinto
periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  " Tra i mezzi necessari per la
locomozione  dei  non  vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del  Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei   sordomuti   sono  compresi  gli  autoveicoli  rispondenti  alle
caratteristiche  da  stabilire con decreto del Ministro delle finanze
";
   f)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  d),  relativa  alle
detrazioni  per  spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono
sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
   g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "   1   -quater.   Dall'imposta  lorda  si  detrae,  nella  misura
forfettaria  di  lire  un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti
per il mantenimento dei cani guida";
   h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
   "  ART.  13-ter.  -  (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai
soggetti  titolari  di  contratti  di locazione di unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati
a  norma  degli  articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre  1998,  n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
   a)  lire  640.000,  se  il  reddito  complessivo  non  supera lire
30.000.000;
   b)  lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. ";
   i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi
assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
   "  a-  bis)  ai  fini della determinazione del reddito di cui alla
lettera  e)  del  comma  1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale    intramuraria,    esercitata    presso   studi
professionali  privati  a  seguito  di  autorizzazione  del direttore
generale  dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento; ".
   2.  All'articolo  17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  concernente  la detrazione dall'IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000
" sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
   3.   E'  istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  un  fondo
alimentato  con  le  risorse  finanziarie  costituite  dalle  entrate
erariali  derivanti  dall'assoggettamento  ad  IVA  di prestazioni di
servizi  non  commerciali  affidate  dagli enti locali territoriali a
soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  delle  finanze, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al
presente  comma  e  per  la  ripartizione  del  fondo, finalizzato al
contenimento  delle  tariffe,  tra  gli enti interessati. Resta fermo
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   4.  Le  disposizioni  del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e
h),   si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999;  le
disposizioni  del  comma  2  si  applicano  a  decorrere  dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre 1999; le restanti
disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 2000.
   5.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge
13 maggio 1999, n. 133.
   6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non
hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
   7.  Nell'articolo  1,  quarto  comma, lettere b), b-bis) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole:  "  di  cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite
dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
   8.  Per  il  periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul
reddito  delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal
98 al 92 per cento.
   9.  E'  attribuito  un  credito d'imposta pari al 19 per cento del
compenso  in  natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4,
lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
agli   imprenditori  individuali,  alle  societa'  e  agli  enti  che
incrementano  la  base  occupazionale  dei  lavoratori  dipendenti in
essere  alla  data  del  30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio
2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
   a)  fruiscono  di trattamento di integrazione salariale, se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
   b)  si  trovano  collocati  in  mobilita'  ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223;
   c)  sono  impegnati  in  lavori socialmente utili in conformita' a
specifiche disposizioni normative;
   d)  trasferiscono  per esigenze connesse con il rapporto di lavoro
la loro residenza anagrafica;
   e)  sono  portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
   10.  L'incremento  della base occupazionale di cui al comma 9 deve
essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese
quelle   che   intervengono   in   societa'   controllate   ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile  o  facenti  capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
   11.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al comma 9 non concorre alla
formazione  del  reddito imponibile, non va considerato ai fini della
determinazione  del  rapporto  di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e' riportabile nei periodi
d'imposta  successivi  ed  e'  utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   12.  Il  comma  5  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  28
settembre  1998,  n.  360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1,
lettera  d),  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, concernente le
modalita'  di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
   "  5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le
modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti
di  imposta  si  applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di cui
all'articolo  50,  comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 ".
   13.  Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o
gennaio  2000,  nell'ambito  del  programma  Socrates,  istituito con
decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo   1995,  come  modificata  dalla  decisione  n.  576/98/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
somme  aggiuntive  corrisposte  dalle  universita',  a condizione che
l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
   14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e
di  lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri
recati  dal  comma  5  dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
   15.  All'articolo  1  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  comma  1,  le parole: " un importo pari al 41 per cento "
sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "  1-bis.  La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto
per  la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la   sicurezza   statica  del  patrimonio  edilizio  nonche'  per  la
realizzazione  degli  interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione ";
   c)  al  comma  3,  le  parole: " e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle
seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  La  detrazione  compete,  per  le spese sostenute nel periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  del  1o  gennaio  1998  e in quello
successivo,  per  una  quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle  sostenute  nel  periodo  d'imposta  in corso alla data del 1o
gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
   16.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche si
detrae  dall'imposta  lorda,  e fino a concorrenza del suo ammontare,
un'importo  pari  al  19  per  cento  dell'ammontare  complessivo non
superiore  a  5  milioni  di  lire degli interessi passivi e relativi
oneri  accessori,  nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, ovvero a
stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato di soggetti non
residenti  in  dipendenza  di  mutui  contratti  nell'anno  2000  per
effettuare  interventi  necessari  al  rilascio  della documentazione
obbligatoria  atta  a  comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio.  Nel  caso  di  contitolarita' del contratto di mutuo, o di
piu'  contratti  di  mutuo,  si applica quanto stabilito dal comma 1,
lettera  b),  dell'articolo  13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite  le  modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
   17.  All'articolo  45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al  1o  gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:  " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al
1o  gennaio  1999  l'aliquota  e' stabilita nella misura dell'1,9 per
cento;  per  i  quattro  periodi  d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita,  rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10
e del 3,75 per cento ";
   b)  nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al  1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti:  "  per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al
1o  gennaio  1999  e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella
misura  del  5,4  per  cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota  e'  stabilita,  rispettivamente, nelle misure del 5 e del
4,75 per cento ".
   18.  Le  disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione  dell'imposta  da  versare  a titolo di acconto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
   19.  A  decorrere  dall'anno  2000 il Fondo sanitario nazionale di
parte  corrente  e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione
delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi,
lire  644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni
2000,  2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali  importi,  le  aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in
modo da assicurare i gettiti previsti.
   20.  Ad  integrazione  dei  fondi del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione
di   assegni   di  ricerca,  di  borse  di  dottorato  di  ricerca  e
post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata
la  spesa  di  lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per
l'anno  2001  e  lire  56  miliardi  a  decorrere  dall'anno 2002. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
   21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La
percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per  gli  oneri  relativi  ad  impianti di telefonia fissa installati
all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto ".
   22.  All'articolo  2  del  testo  unico  delle  leggi  sulle tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a)  alla  lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi
adibiti al trasporto di cose ";
   b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
   "  d-ter)  al  peso  massimo  dei  rimorchi  trasportabili  per le
automotrici ".
 
                    Note all'art. 6:
                    - Si  riporta il testo dell'art. 10 del T.U.I.R.,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986,  come  modificato  da ultimo dalla presente
          legge:
                    "Art.  10  (Oneri  deducibili).  - 1. Dal reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
                      a) i  canoni,  livelli,  censi  ed  altri oneri
          gravanti  sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono  a
          formare  il  reddito  complessivo, compresi i contributi ai
          consorzi   obbligatori   per   legge  o  in  dipendenza  di
          provvedimenti  della pubblica amministrazione; sono in ogni
          caso esclusi i contributi agricoli unificati;
                      b) le  spese  mediche  e  quelle  di assistenza
          specifica   necessarie  nei  casi  di  grave  e  permanente
          invalidita'  o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
          nell'art.  3  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104.  Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese  rimborsate  per  effetto di contributi o di premi di
          assicurazione  da  lui  versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo;  si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare il suo reddito;
                      c) gli   assegni   periodici   corrisposti   al
          coniuge,  ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
          dei   figli,   in  conseguenza  di  separazione  legale  ed
          effettiva,  di scioglimento o annullamento del matrimonio o
          di  cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
                      d) gli  assegni  periodici corrisposti in forza
          di  testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
                      d-bis) le    somme   restituite   al   soggetto
          erogatore,  se  hanno concorso a formare il reddito in anni
          precedenti;
                      e) i  contributi previdenziali ed assistenziali
          versati   in   ottemperanza  a  disposizioni  di  legge.  I
          contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
          1989,  n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
          ivi stabiliti;
                      e-bis) i    contributi   versati   alle   forme
          pensionistiche    complementari    previste   dal   decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'art.
          2,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo  decreto, per un
          importo  non  superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
          milioni,   del  reddito  di  lavoro  autonomo  o  d'impresa
          dichiarato;
                      f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati
          ad  adempiere  funzioni  presso  gli  uffici elettorali, in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
                      g) i  contributi,  le  donazioni e le oblazioni
          erogati  in  favore  delle  organizzazioni  non governative
          idonee  ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
          n.  49,  per  un  importo  non superiore al 2 per cento del
          reddito complessivo dichiarato;
                      h) le  indennita'  per  perdita dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
                      i) le   erogazioni  liberali  in  denaro,  fino
          all'importo  di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto
          centrale  per  il  sostentamento  del  clero  della  Chiesa
          cattolica italiana;
                      l) le  erogazioni  liberali  in  denaro  di cui
          all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
          all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517,
          e  all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
                      l-bis) il   cinquanta  per  cento  delle  spese
          sostenute  dai  genitori  adottivi per l'espletamento della
          procedura   di  adozione  disciplinata  dalle  disposizioni
          contenute  nel  Capo  I del titolo III della legge 4 maggio
          1983, n. 184.
                    2.  Le  spese  di cui alla lettera b) del comma 1
          sono  deducibili  anche  se  sono  state  sostenute  per le
          persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
                    3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h), del
          comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
          si  deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
          stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
                    3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,
          si  deduce  un  importo  fino  a L. 1.800.000 rapportato al
          periodo   dell'anno   durante   il   quale   sussiste  tale
          destinazione  ed  in  proporzione alla quota di possesso di
          detta   unita'   immobiliare.   L'importo  della  deduzione
          spettante  non puo' comunque essere superiore all'ammontare
          del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
          immobili   di   cui   all'art.   817   del  codice  civile,
          classificate  o  classificabili  in  categorie  diverse  da
          quelle   ad  uso  abitativo,  destinate  ed  effettivamente
          utilizzate   in  modo  durevole  a  servizio  delle  unita'
          immobiliari  adibite ad abitazione principale delle persone
          fisiche.  Per abitazione principale si intende quella nella
          quale  la  persona  fisica,  che  la  possiede  a titolo di
          proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi familiari
          dimorano  abitualmente. E considerata adibita ad abitazione
          principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
          proprieta'   o   usufrutto   da   anziani  o  disabili  che
          acquisiscono   la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata".
                    - Si  riporta  il  testo dell'art. 817 del codice
          civile, sopra richiamato:
                    "Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose
          destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'
          altra cosa.
                    La   destinazione   puo'  essere  effettuata  dal
          proprietario  della  cosa principale o da chi ha un diritto
          reale sulla medesima".
                    - Si  riporta il testo degli articoli 11, 12, 13,
          13-bis  del  T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, come modificati da ultimo
          dalla presente legge:
                    "Art.   11  (Determinazione  dell'imposta).  - 1.
          L'imposta   lorda  e'  determinata  applicando  al  reddito
          complessivo,  al  netto  degli  oneri  deducibili  indicati
          nell'art.   10,  le  seguenti  aliquote  per  scaglioni  di
          reddito:
a) fino a L. 15.000.000                           |18,5 per cento
b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000     |25,5 per cento
c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000     |33,5 per cento
d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000    |39,5 per cento
e) oltre L. 135.000.000.......................    |45,5 per cento
                    2.   L'imposta   netta  e'  determinata  operando
          sull'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  le  detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
          13-bis.
                    3.  Dall'imposta  netta si detrae l'ammontare dei
          crediti  di imposta spettanti al contribuente a norma degli
          articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
                    3-bis.  Il  credito  di imposta spettante a norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato
          ed  e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo periodo del
          comma  3. Il credito limitato si considera utilizzato prima
          degli  altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione
          fino  a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa
          agli  utili  per i quali e' attribuito, determinata in base
          al  rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del
          credito  limitato  e  l'ammontare  del  reddito complessivo
          comprensivo  del credito stesso e al lordo delle perdite di
          precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
                    3-ter.   Relativamente   al  credito  di  imposta
          limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta'
          di  avvalersi  delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
          14".
                    "Art.  12  (Detrazioni  per carichi di famiglia).
          - 1.  Dall'imposta  lorda  si  detraggono  per  carichi  di
          famiglia:
                      a) per    il    coniuge   non   legalmente   ed
          effettivamente separato:

                    1)  L. 1.057.552,  se  il reddito complessivo non
          supera L. 30.000.000;

                    2)  L. 961.552,  se  il  reddito  complessivo  e'
          superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;

                    3)  L. 889.552,  se  il  reddito  complessivo  e'
          superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000;

                    4)  L.  817.552,  se  il  reddito  complessivo e'
          superiore a L. 100.000.000;
                      b) per   ciascun   figlio,   compresi  i  figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da      provvedimenti      dell'autorita'      giudiziaria,
          complessivamente L. 408.000 per l'anno 2000, L. 516.000 per
          l'anno 2001 e L. 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002 da
          ripartire  tra  coloro che hanno diritto alla detrazione in
          proporzione  all'effettivo  onere sostenuto da ciascuno; il
          suddetto  importo  e'  aumentato  di L. 240.000 per ciascun
          figlio di eta' inferiore a tre anni.
                    2.   Se   l'altro   genitore   manca   o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  naturali  e  il contribuente non e'
          coniugato  o se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed   effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono  figli
          adottivi,  affidati  o  affiliati  del  solo contribuente e
          questi   non   e'   coniugato   o,   se  coniugato,  si  e'
          successivamente  ed  effettivamente separato, la detrazione
          prevista  alla  lettera  a)  del  comma 1 si applica per il
          primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione
          prevista dallalettera b).
                    3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano
          a  condizione  che  le  persone  alle  quali si riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali   della   Chiesa   cattolica,   non   superiore  a
          L. 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
                    4.  Le  detrazioni  per  carichi di famiglia sono
          rapportate  a  mese  e  competono  dal  mese in cui si sono
          verificate  a  quello  in  cui  sono  cessate le condizioni
          richieste".
                    "Art.   13   (Altre  detrazioni).  - 1.  Se  alla
          formazione  del  reddito  complessivo concorrono uno o piu'
          redditi   di   lavoro   dipendente  spetta  una  detrazione
          dall'imposta  lorda,  rapportata  al periodo di lavoro o di
          pensione  nell'anno,  anche  a  fronte delle spese inerenti
          alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
                      a) L. 1. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000;
                      b) L. 1.650.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.100.000 ma
          non a L. 9.300.000;
                      c) L. 1.550.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma
          non a L. 15.000.000;
                      d) L. 1.400.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000
          ma non a L. 15.300.000;
                      e) L. 1.300.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000
          ma non a L. 15.600.000;
                      f) L. 1.200.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000
          ma non a L. 15.900.000;
                      g) L. 1.050.000  se l'ammontare complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000
          ma non a L. 30.000.000;
                      h) L. 950.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000
          ma non a L. 40.000.000;
                      i) L. 850.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000
          ma non a L. 50.000.000;
                      l) L. 750.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000
          ma non a L. 60.000.000;
                      m) L. 650.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000
          ma non a L. 60.300.000;
                      n) L. 550.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000
          ma non a L. 70.000.000;
                      o) L. 450.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000
          ma non a L. 80.000.000;
                      p) L. 350.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000
          ma non a L. 90.000.000;
                      q) L. 250.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000
          ma non a L. 90.400.000;
                      r) L. 150.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000
          ma non a L. 100.000.000;
                      s) L. 100.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000.
                    2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo
          concorrono   soltanto   redditi   di   pensione   e  quello
          dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
          delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
          rapportata   al  periodo  di  pensione  nell  `anno,  cosi'
          determinata:
                      a) L. 190.000, per i soggetti di eta' inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione non supera L. 9.400.000;
                      b) L. 120.000, per i soggetti di eta' inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
                      c) L. 430.000,  per  i  soggetti  di  eta'  non
          inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
          di pensione non supera L. 9.400.000;
                      d) L. 360.000,  per  i  soggetti  di  eta'  non
          inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
          di pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
                      e) L. 180.000,  per  i  soggetti  di  eta'  non
          inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
          di pensione supera L. 18.000.000 ma non L. 18.500.000;
                      f) L.  90.000,  per  i  soggetti  di  eta'  non
          inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
          di pensione supera L. 18.500.000 ma non L. 19.000.000.
                    2-bis.  La detrazione di cui alle lettere c), d),
          e)  ed  f)  del  comma  2  compete  a decorrere dal periodo
          d'imposta  nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno
          di eta'.
                    2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo
          concorrono   soltanto   il   reddito,  non  superiore  alla
          deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
          immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle
          relative  pertinenze,  il  reddito  derivante dagli assegni
          periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
          effettiva,  di scioglimento o annullamento del matrimonio a
          di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
          autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata
          e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro
          dipendente   di   durata  inferiore  all'anno,  spetta  una
          detrazione secondo i seguenti importi:
                      a) L. 300.000,   se   l'ammontare  del  reddito
          complessivo non supera L. 9.100.000;
                      b) L. 200.000,   se   l'ammontare  del  reddito
          complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000;
                      c) L. 100.000,   se   l'ammontare  del  reddito
          complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000.
                    3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
          comma  1  dell'art.  49  o  di  impresa di cui all'art. 79,
          spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, non cumulabile
          con quella prevista dal comma 1, pari a:
                      a) L.  750.000  se  l'ammontare complessivo dei
          redditi   di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  non  supera
          L. 9.100.000;
                      b) L. 650.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          9.100.000 ma non a L. 9.300.000;
                      c) L. 550.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          9.300.000 ma non a L. 9.600.000;
                      d) L. 450.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          9.600.000 ma non a L. 9.900.000;
                      e) L. 350.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          9.900.000 ma non a L. 15.000.000;
                      f) L. 200.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          15.000.000 ma non a L. 30.000.000;
                      g) L. 100.000  se  l'ammontare  complessivo dei
          redditi  di  lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
          30.000.000 ma non a L. 60.000.000".
                    "Art.   13-bis   (Detrazioni   per  oneri).  - 1.
          Dall'imposta  lorda  si  detrae  un  importo pari al 19 per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                      a) gli   interessi  passivi  e  relativi  oneri
          accessori,  nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio   dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  in
          dipendenza  di  prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
                      b) gli  interessi  passivi,  e  relativi  oneri
          accessori,  nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
          clausole  di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio   dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  sei  mesi  dall'acquisto
          stesso,  per  un importo non superiore a 7 milioni di lire.
          L'acquisto  della unita' immobiliare deve essere effettuato
          nei  sei  mesi  antecedenti  o  successivi  alla data della
          stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
          suddetto  periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
          estinto  e  ne  viene  stipulato  uno  nuovo di importo non
          superiore  alla  residua  quota  di capitale da rimborsare,
          maggiorata   delle  spese  e  degli  oneri  correlati.  Per
          abitazione  principale  si  intende  quella  nella quale il
          contribuente  dimora abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti per motivi di lavoro. In caso
          di   contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
          contratti  di  mutuo  il  limite  di  7  milioni di lire e'
          riferito  all'ammontare  complessivo degli interessi, oneri
          accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
          spetta,  nello  stesso  limite  complessivo  e  alle stesse
          condizioni,  anche  con  riferimento alle somme corrisposte
          dagli   assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e  dagli
          acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
          cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
          degli   interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote  di
          rivalutazione  relativi  ai mutui ipotecari contratti dalla
          stessa e ancora indivisi;
                      c) le  spese sanitarie, per la parte che eccede
          lire  250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
          dalle  spese  mediche, diverse da quelle indicate nell'art.
          10,  comma  1,  lettera  b), e dalle spese chirurgiche, per
          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di
          integrazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 3 della legge
          5 febbraio  1992,  n. 104, si assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la locomozione dei soggetti indicati
          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'
          motorie  permanenti,  si  comprendono  i  motoveicoli e gli
          autoveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,
          comma  1,  lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
          c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          anche  se  prodotti  in  serie e adattati in funzione delle
          suddette  limitazioni  permanenti  delle capacita' motorie.
          Tra  i  veicoli  adattati  alla  guida  sono compresi anche
          quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
          dalla  commissione  medica  locale  di cui all'art. 119 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. Tra i mezzi
          necessari  per la locomozione dei non vedenti sono compresi
          i   cani   guida   e   gli   autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei
          sordomuti  sono  compresi  gli autoveicoli rispondenti alle
          caratteristiche  da  stabire con decreto del Ministro delle
          finanze.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo
          di  quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
          veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
          detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione  da  lui  versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito,  salvo cheil datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede diritenuta;
                      d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza
          della  morte  di  persone indicate nell'art. 433 del codice
          civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
          a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
                      e) le   spese   per   frequenza   di  corsi  di
          istruzione   secondaria  e  universitaria,  in  misura  non
          superiore  a  quella  stabilita per le tasse e i contributi
          degli istituti statali;
                      f) i  premi  per  assicurazioni  sulla vita del
          contribuente,  i  premi  per  le  assicurazioni  contro gli
          infortuni  e i contributi previdenziali non obbligatori per
          legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
          milioni  e  500  mila.  La detrazione relativa ai premi per
          assicurazioni  sulla  vita  e'  ammessa a condizione che il
          contratto  di  assicurazione  abbia  durata non inferiore a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta la
          concessione  di  prestiti  nel periodo di durata minima. In
          caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
          quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
          della  detrazione  d'imposta costituisce reddito soggetto a
          tassazione  a norma dell'art. 18 e l'imposta e' determinata
          applicando  una  aliquota non superiore al 22 per cento; in
          tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
          corrisposta  al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo di
          acconto  commisurata  all'ammontare  complessivo  dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
          scaglione  di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
          conto,  ai  fini  del  limite di lire 2 milioni e 500 mila,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato  la  detrazione  in sede
          diritenuta;
                      g) le  spese  sostenute  dai soggetti obbligati
          alla   manutenzione,   protezione  o  restauro  delle  cose
          vincolate  ai  sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  nella  misura  effettivamente  rimasta  a
          carico.   La  necessita'  delle  spese,  quando  non  siano
          obbligatorie   per   legge,   deve  risultare  da  apposita
          certificazione  rilasciata  dalla competente soprintendenza
          del  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali, previo
          accertamento  della loro congruita' effettuato d'intesa con
          il  competente  ufficio  del territorio del Ministero delle
          finanze.  La  detrazione non spetta in caso di mutamento di
          destinazione  dei  beni  senza la preventiva autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, di
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili  e  mobili vincolati e di tentata esportazione non
          autorizzata  di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
          culturali  ed  ambientali  da'  immediata  comunicazione al
          competente   ufficio  delle  entrate  del  Ministero  delle
          finanze  delle  violazioni  che  comportano  la perdita del
          diritto  alla  detrazione;  dalla data di ricevimento della
          comunicazione   inizia   a  decorrere  il  termine  per  la
          rettifica della dichiarazione dei redditi;
                      h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore
          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
          di  enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico  promozionali,  ivi compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                      h-bis)  il  costo  specifico o, in mancanza, il
          valore  normale  dei  beni ceduti gratuitamente, in base ad
          apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
          alla lettera h);
                      i) le   erogazioni   liberali  in  denaro,  per
          importo   non   superiore   al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo  dichiarato,  a  favore  di  enti o istituzioni
          pubbliche,    fondazioni    e    associazioni    legalmente
          riconosciute    che   senza   scopo   di   lucro   svolgono
          esclusivamente  attivita'  nello spettacolo, effettuate per
          la  realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
          potenziamento  delle  strutture  esistenti,  nonche' per la
          produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
          non  utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il
          termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
          nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
                      i-bis)  le  erogazioni  liberali in denaro, per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui  all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
          e'  consentita  a  condizione  che  il  versamento  di tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art. 23 del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire  all'amministrazione  finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
                      i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  un  milione di lire, in favore delle societa'
          sportive dilettantistiche.
                    1-bis.  Dall'imposta  lorda  si detrae un importo
          pari  al  19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
          in  favore  dei  partiti  e  movimenti politici per importi
          compresi  tra  100.000  e  200  milioni  di lire effettuate
          mediante versamento bancario o postale.
                    1-ter.  Ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1o gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
                    1-quater.  Dall'imposta  lorda  si  detrae, nella
          misura  forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta
          dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
                    2.  Per  gli oneri indicati alle lettere c), e) e
          f)  del  comma  1  la detrazione spetta anche se sono stati
          sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.
          12  che  si  trovino  nelle  condizioni ivi previste, fermo
          restando,  per  gli oneri di cui alla lettera f), il limite
          complessivo ivi stabilito.
                    3. Per  gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
          h-bis),  i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
          semplici  di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
          soci  nella  stessa  proporzione  prevista  nel  menzionato
          articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".
                    -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della
          legge  n.  431  del  1998  (richiamati nell'art. 13-ter del
          T.U.I.R.):
                    "Art.  2  (Modalita'  di stipula e di rinnovo dei
          contratti  di  locazione).  - 1. Le parti possono stipulare
          contratti  di  locazione  di durata non inferiore a quattro
          anni,  decorsi  i  quali  i contratti sono rinnovati per un
          periodo  di  quattro  anni,  fatti  salvi  i casi in cui il
          locatore  intenda  adibire l'immobile agli usi o effettuare
          sullo  stesso  le  opere  di cui all'art. 3, ovvero vendere
          l'immobile  alle  condizioni  e  con le modalita' di cui al
          medesimo  art.  3.  Alla  seconda  scadenza  del contratto,
          ciascuna  delle  parti  ha diritto di attivare la procedura
          per  il  rinnovo  a  nuove  condizioni o per la rinuncia al
          rinnovo  del  contratto,  comunicando la propria intenzione
          con  lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
          sei  mesi  prima della scadenza. La parte interpellata deve
          rispondere  a  mezzo  lettera  raccomandata  entro sessanta
          giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
          secondo  periodo.  In  mancanza di risposta o di accordo il
          contratto  si  intendera'  scaduto  alla data di cessazione
          della  locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
          secondo  periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
          medesime condizioni.
                    2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
          del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
          delle   organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  dei
          conduttori.
                    3. In  alternativa a quanto previsto dal comma 1,
          le   parti   possono   stipulare  contratti  di  locazione,
          definendo  il  valore  del canone, la durata del contratto,
          anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
          1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
          presente  articolo,  ed altre condizioni contrattuali sulla
          base  di  quanto  stabilito in appositi accordi definiti in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e    le    organizzazioni    dei    conduttori maggiormente
          rappresentative,   che   provvedono   alla  definizione  di
          contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
          comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
          predette   organizzazioni   entro   sessanta  giorni  dalla
          emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 4. I
          medesimi    accordi   sono   depositati,   a   cura   delle
          organizzazioni  firmatarie,  presso  ogni  comune dell'area
          territoriale interessata.
                    4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
          cui  al  comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
          dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
          concedono  in  locazione  a titolo di abitazione principale
          immobili  alle  condizioni definite dagli accordi stessi. I
          comuni  che  adottano  tali  delibere  possono  derogare al
          limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
          aliquote,  dalla  normativa  vigente  al  momento in cui le
          delibere  stesse  sono  assunte. I comuni di cui all'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  1989,  n.  61, e
          successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
          primo  periodo possono derogare al limite massimo stabilito
          dalla  normativa  vigente  in misura non superiore al 2 per
          mille,  limitatamente  agli immobili non locati per i quali
          non   risultino   essere   stati  registrati  contratti  di
          locazione da almeno due anni.
                    5.  I  contratti  di locazione stipulati ai sensi
          del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,
          ad  eccezione  di  quelli  di  cui  all'art.  5. Alla prima
          scadenza  del  contratto,  ove  le parti non concordino sul
          rinnovo  del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto
          per  due  anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte
          del  locatore  che  intenda  adibire  l'immobile agli usi o
          effettuare  sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero
          vendere  l'immobile  alle  condizioni e con le modalita' di
          cui  al  medesimo  art.  3.  Alla  scadenza  del periodo di
          proroga   biennale  ciascuna  delle  parti  ha  diritto  di
          attivare  la  procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
          per  la  rinuncia  al  rinnovo del contratto comunicando la
          propria  intenzione  con  lettera  raccomandata  da inviare
          all'altra  parte  almeno  sei mesi prima della scadenza. In
          mancanza  della  comunicazione  il  contratto  e' rinnovato
          tacitamente alle medesime condizioni.
                    6. I contratti di locazione stipulati prima della
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge che si
          rinnovino  tacitamente  sono  disciplinati  dal comma 1 del
          presente articolo".
                    "Art.  4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di
          favorire  la  realizzazione degli accordi di cui al comma 3
          dell'art.  2,  il  Ministro  dei lavori pubblici convoca le
          organizzazioni    della    proprieta'    edilizia   e   dei
          conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge   e,  successivamente,  ogni  tre  anni  a
          decorrere  dalla  medesima  data, al fine di promuovere una
          convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
          che  individui  i  criteri  generali per la definizione dei
          canoni,  anche in relazione alla durata dei contratti, alla
          rendita   catastale  dell'immobile  e  ad  altri  parametri
          oggettivi,    nonche'   delle   modalita'   per   garantire
          particolari  esigenze  delle  parti. In caso di mancanza di
          accordo  delle  parti,  i  predetti  criteri  generali sono
          stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
          del   presente  articolo,  sulla  base  degli  orientamenti
          prevalenti   espresso   dalle  predette  organizzazioni.  I
          criteri  generali  definiti  ai  sensi  del  presente comma
          costituiscono  la  base  per la realizzazione degli accordi
          locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto
          costituisce  condizione  per l'applicazione dei benefici di
          cui all'articolo 8.
                    2. I  criteri  generali  di  cui al comma 1, sono
          indicati  in  apposito  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze, da
          emanare   entro   trenta  giorni  dalla  conclusione  della
          convenzione  nazionale ovvero dalla constatazione, da parte
          del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo
          delle   parti,   trascorsi   novanta   giorni   dalla  loro
          convocazione.  Con  il  medesimo  decreto sono stabilite le
          modalita'  di applicazione dei benefici di cui all'articolo
          8  per  i  contratti  di  locazione  stipulati ai sensi del
          comma 3  dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali
          di cui al comma 1 del presente articolo.
                    3. Entro  quattro  mesi  dalla data di emanazione
          del  decreto  di  cui  al  comma  2, il Ministro dei lavori
          pubblici,  di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
          con  apposito  decreto  le  condizioni  alle  quali possono
          essere   stipulati   i   contratti   di   cui  al  comma  3
          dell'articolo  2,  nel caso in cui non vengano convocate da
          parte   dei   comuni  le  organizzazioni  della  proprieta'
          edilizia  e  dei  conduttori  ovvero non siano definiti gli
          accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
                    4. Fermo  restando quanto stabilito dall'articolo
          60,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.   112,   con   apposito   atto  di  indirizzo  e
          coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  8 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  sono  definiti,  in  sostituzione di quelli
          facenti  riferimento  alla  legge 27 luglio 1978, n. 392, e
          successive    modificazioni,    criteri   in   materia   di
          determinazione   da  parte  delle  regioni  dei  canoni  di
          locazione   per   gli   alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica.  Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
          restano  validi fino all'adeguamento da parte delle regioni
          ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma".
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48-bis  del
          T.U.I.R.,  approvato  con  D.P.R.  n.  917  del  1986, come
          modificato dalla presente legge:
                    "Art.    48-bis   (Determinazione   dei   redditi
          assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente). - 1. Ai fini
          della  determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di
          lavoro    dipendente    si    applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
                      a) ai  fini della determinazione del reddito di
          cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  47, i
          contributi  versati alle forme pensionistiche complementari
          previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai
          lavoratori  soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
          non  concorrono a formare il reddito fino ad un importo non
          superiore  al  6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
          dell'imponibile   rilevante  ai  fini  della  contribuzione
          previdenziale obbligatoria;
                      a-bis) ai fini della determinazione del reddito
          di  cui  alla  lettera  e)  del comma 1 dell'articolo 47, i
          compensi  percepiti  dal  personale dipendente del Servizio
          sanitario  nazionale  per  l`attivita' libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale
          dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
          del 90 per cento;
                      b) ai    fini    della   determinazione   delle
          indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
          47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme
          erogate  ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche'
          a  coloro  che  esercitano le funzioni di cui agli articoli
          114  e  135  della  Costituzione,  a  titolo di rimborso di
          spese,  purche'  l'erogazione  di  tali  somme e i relativi
          criteri   siano   disposti   dagli   organi   competenti  a
          determinare  i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
          vitalizi  di  cui  alla  predetta  lettera  g)  del comma 1
          dell'articolo  47,  sono  assoggettati  a tassazione per la
          quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
          effettuate  al  percettore  gia'  assoggettate  a  ritenute
          fiscali.  Detta  quota  parte  e'  determinata, per ciascun
          periodo  d'imposta,  in  misura  corrispondente al rapporto
          complessivo  delle  trattenute  effettuate,  assoggettate a
          ritenute  fiscali,  e  la  spesa  complessiva  per  assegni
          vitalizi.  Il  rapporto  va  effettuato  separatamente  dai
          distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
          a base ciascuno i propri elementi;
                      c) per  le  rendite e gli assegni indicati alle
          lettere  h)  e  i)  del  comma  1  dell'articolo  47 non si
          applicano  le  disposizioni  del  predetto  articolo 48. Le
          predette  rendite  e  assegni si presumono percepiti, salvo
          prova  contraria,  nella  misura e alle scadenze risultanti
          dai  relativi  titoli. Le rendite costituiscono reddito per
          il  60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo
          d'imposta;
                      d) per  le prestazioni periodiche indicate alla
          lettera   h-bis)  del  comma  1  dell'articolo  47  non  si
          applicano  le  disposizioni del richiamato articolo 48 e le
          stesse   costituiscono   reddito   per   l'87,5  per  cento
          dell'ammontare lordo corrisposto".
                    -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo
          dell'art. 47, sopra richiamato, del T.U.I.R., approvato con
          D.P.R. n. 917 del 1986:
                    "Art.  47  (Redditi assimilati a quelli di lavoro
          dipendente).  -  1.  Sono  assimilati  ai redditi di lavoro
          dipendente:
                      a) i  compensi  percepiti,  entro  i limiti dei
          salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
          soci  delle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  delle
          cooperative  di  servizi,  delle  cooperative agricole e di
          prima   trasformazione   dei   prodotti  agricoli  e  delle
          cooperative della piccola pesca;
                      b) le  indennita'  e  i  compensi  percepiti  a
          carico  di  terzi  dai  prestatori di lavoro dipendente per
          incarichi   svolti   in   relazione  a  tale  qualita',  ad
          esclusione  di  quelli che per clausola contrattuale devono
          essere  riversati  al  datore di lavoro e di quelli che per
          legge devono essere riversati allo Stato;
                      c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
                      d) le  remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
          articoli  24,  33,  lettera  a), e 34 della legge 20 maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di  cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio
          1974, n. 343;
                      e) i    compensi    per    l'attivita'   libero
          professionale  intramuraria  del  personale  dipendente del
          Servizio   sanitario   nazionale,   del  personale  di  cui
          all'articolo   102   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, e del personale di cui
          all'articolo   6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, nei
          limiti  e  alle  condizioni di cui all'articolo 1, comma 7,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                      f) le  indennita',  i gettoni di presenza e gli
          altri  compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle regioni,
          dalle  province  e  dai comuni per l'esercizio di pubbliche
          funzioni,  nonche'  i  compensi corrisposti ai membri delle
          commissioni  tributarie,  ai giudici di pace e agli esperti
          del  Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
          per legge debbono essere riversati allo Stato;
                      g) le  indennita'  di  cui all'articolo 1 della
          legge  31 ottobre  1965,  n.  1261,  e all'articolo 1 della
          legge  13 agosto  1979,  n.  384,  percepite dai membri del
          Parlamento   nazionale   e  del  Parlamento  europeo  e  le
          indennita',  comunque  denominate, percepite per le cariche
          elettive  e  per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
          della  Costituzione  e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
          nonche'   i   conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in
          dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
          e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
                      h) le  rendite  vitalizie  e le rendite a tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
                      h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma
          di  trattamento  periodico ai sensi del decreto legislativo
          21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni;
                      i) gli   altri   assegni   periodici,  comunque
          denominati,  alla cui produzione non concorrono attualmente
          ne'  capitale  ne'  lavoro,  compresi  quelli indicati alle
          lettere  h) e i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri
          deducibili  ed  esclusi quelli indicati alla lettera c) del
          comma 1 dell'articolo 41;
                      l) i  compensi percepiti dai soggetti impegnati
          in  lavori  socialmente  utili  in conformita' a specifiche
          disposizioni normative.
                    2.  I  redditi di cui alla lettera a) del comma 1
          sono   assimilati   ai   redditi  di  lavoro  dipendente  a
          condizione  che  la  cooperativa  sia iscritta nel registro
          prefettizio  o nello schedario generale della cooperazione,
          che  nel  suo  statuto  siano  inderogabilmente  indicati i
          principi  della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali
          princi'pi siano effettivamente osservati.
                    3.  Per  i  redditi indicati alle lettere e), f),
          g),  h)  e  i)  del  comma  1 l'assimilazione ai redditi di
          lavoro  dipendente  non  comporta  le  detrazioni  previste
          dall'articolo 13".
                    -  Si  riporta  il testo dell'art. 17 del decreto
          legislativo  n.  504  del  1992,  come da ultimo modificato
          dalla presente legge:
                    "Art.  17  (Disposizioni  finali)  - 1. L'imposta
          comunale  sugli  immobili  non  e'  deducibile ag1i effetti
          delle imposte erariali suiredditi.
                    2. (Abrogato).
                    3. Dall'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche  dovuta  dalle cooperative edilizie a proprieta'
          indivisa  si  detraggono  lire  500  mila, per ognuna delle
          unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale dei
          soci  assegnatari,  rapportate, al periodo durante il quale
          sussiste  la detta destinazione; la detrazione compete fino
          alla   concorrenza   dell'imposta   relativa   al   reddito
          dell'unita'  immobiliare  che  concorre alla formazione del
          reddito complessivo.
                    4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i
          redditi  di  fabbricati  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi
          compresi  quelli  strumentali  od  oggetto  di locazione, i
          redditi  dominicali  delle  aree fabbricabili e dei terreni
          agricoli,  nonche'  i redditi agrari di cui all'articolo 29
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e successive modificazioni.
                    5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno
          effetto  per  i  redditi prodotti dal periodo di imposta in
          corso al 10 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta
          sul  reddito  delle  persone  giuridiche  il cui periodo di
          imposta  non concide con l'anno solare, per quelli prodotti
          dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
                    6.  Con  effetto dal lo gennaio 1993 e' soppressa
          l'imposta   comunale   sull'incremento   di   valore  degli
          immobili.  Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel
          caso  in  cui  il presupposto di applicazione di essa si e'
          verificato  anteriormente  alla  predetta data; con decreto
          del  Ministro  delle finanze sono stabilite le modalita' di
          effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
                    7. L'imposta  comunale  sull'incremento di valore
          degli  immobili  continua ad essere dovuta, con le aliquote
          massime  e l'integrale acquisizione del relativo gettito al
          bilancio  dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto
          di  applicazione  di  essa si verifica dal 1o gen-naio 1993
          fino  al  10 gennaio  2003  limitatamente all'incremento di
          valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
                      a) il   valore   finale,   da   indicare  nella
          dichiarazione,   e'   assunto   in  misura  pari  a  quello
          dell'immobile  alla  data  del  31 dicembre 1992 ovvero, in
          caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato
          in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data,
          a  quello  dell'area  alla  data  di  inizio  dei lavori di
          costruzione o ricostruzione;
                      b) gli  scaglioni  per  la determinazione delle
          aliquote  sono  formati  con riferimento al periodo preso a
          base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
                      c) le  spese  di  acquisto,  di  costruzione ed
          incrementative  sono  computabili  solo  se  riferibili  al
          periodo di cui alla lettera b).
                    8.   Ai   fini   dell'accertamento   dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai
          sensi   del   comma   7  non  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo  22,  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni".
                    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
          400  del 1988, come da ultimo modificato dall'art. 11 della
          legge 5 febbraio 1999, n. 25:
                    "Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                      a) l'esecuzione   delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                      b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                      c) le  materie  in  cui manchi la disciplina da
          parte  di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
          non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
                      d) l'organizzazione  ed  il funzionamento delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                      e) [abrogata].
                    2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
                    3. Con   decreto   ministeriale   possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.
                    4.   I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali, che devono
          recare  la  denominazione  di  "regolamento", sono adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
                    4-bis.  L'organizzazione  e  la  disciplina degli
          uffici  dei  ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma  2, su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                      a) riordino    degli    uffici    di    diretta
          collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
          stabilendo  che  tali  uffici hanno esclusive competenze di
          supporto  dell'organo  di  direzione politica e di raccordo
          tra questo e l'amministrazione;
                      b) individuazione   degli   uffici  di  livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                      c)   previsione   di   strumenti   di  verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
                      d) indicazione   e  revisione  periodica  della
          consistenza delle piante organiche;
                      e) previsione di decreti ministeriali di natura
          non  regolamentare  per  la  definizione  dei compiti delle
          unita'  dirigenziali  nell'ambito degli uffici dirigenziali
          generali".
                    -   Il   D.Lgs  28 agosto  1997,  n.  281,  reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie  locali"  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
                    - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
          133 del 1999, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.  18  (Modifica ai criteri di determinazione
          del  reddito  delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  in  materia  di tassazione degli immobili, per
          razionalizzare  e  perequare il prelievo impositivo nonche'
          al  fine  di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei
          nuovi  estimi  catastali,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                      a) assoggettamento  dei redditi dei fabbricati,
          calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c),
          con  esclusione  di quelli che concorrono a formare reddito
          d'impresa,  ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone fisiche con un'aliquota pari a
          quella  fissata  per il primo scaglione di reddito e, per i
          redditi   derivanti  da  locazione  o  da  altre  forme  di
          utilizzazione   a   titolo   oneroso  da  parte  di  terzi,
          limitazione  di  tale  regime  alla  parte che non eccede i
          tassi  di  rendimento  di cui alla lettera c); modifica del
          vigente  regime  di  tassazione dei redditi dei fabbricati,
          basato   sulla   loro   integrale  inclusione  nel  reddito
          complessivo,  rimodulando  la  deduzione dal detto reddito,
          correlata  al  possesso  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale e delle sue pertinenze, e rapportata
          al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare
          stessa;  facolta'  del  contribuente di scegliere tra i due
          regimi di tassazione;
                      b) previsione  di  misure  agevolative, ai fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,  in
          particolare  per  i  redditi  piu'  bassi  e  per  l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di
          non  aumentare  l'onere  fiscale  gravante  su  di essi per
          effetto del nuovo regime di tassazione;
                      c) determinazione   e   successiva   fissazione
          periodica,  con  decreto del Ministro delle finanze, tenuto
          conto  dell'incidenza  complessiva del prelievo fiscale, di
          coefficienti   convenzionali  di  redditivita'  dei  valori
          d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione
          di  cui  all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre
          1996,   n.  662,  fermo  restando  il  principio  stabilito
          dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
          413,   per   il  reddito  degli  immobili  riconosciuti  di
          interesse  storico  o  artistico,  ai sensi dell'articolo 3
          della  legge 10 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto
          dei  vincoli  gravanti  su  di  essi nonche' dell'interesse
          pubblico alla loro conservazione;
                      d) rideterminazione,  a seguito della revisione
          degli  estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche
          al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia
          finanziaria,  delle  aliquote minime e massime dell'imposta
          comunale  sugli immobili, istituita dal decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504, in misura tale da garantire il
          medesimo gettito complessivo;
                      e) istituzione   di   una  detrazione  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, ai sensi
          dell'articolo  10  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, odi
          altra   misura   agevolativa   in  favore  dei  conduttori,
          limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  2000,  avuto  riguardo  ai redditi
          posseduti e alla loro misura;
                      f) rimodulazione      delle     imposte     sui
          trasferimenti,  mediante  applicazione  di  valori  ridotti
          rispetto  a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi
          del gettito complessivo;
                      g) armonizzazione,       semplificazione      e
          autoliquidazione,  ad  invarianza di gettito, delle imposte
          di  registro,  ipotecaria  e  catastale,  di  bollo,  sulle
          successioni  e  donazioni  e  degli altri tributi e diritti
          collegati,  relativi  a qualsiasi fattispecie e presupposto
          imponibile  in materia immobiliare, al fine di unificare le
          basi  imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
          l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
                      h)  coordinamento  tra  i criteri di tassazione
          dei  redditi figurativi derivanti dalle unita' immnobiliari
          e di quelli effettivamente percepiti;
                      i) revisione  delle  ipotesi di non concorrenza
          totale  o  parziale  alla formazione del reddito nonche' di
          quelle  di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti
          i tributi ed armonizzazione della relativadisciplina;
                      l)  coordinamento,  tenuto conto in particolare
          delle  agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte
          dall'articolo  8  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in
          ogni  caso  fatti  salvi  i  criteri  di  agevolazione  ivi
          previsti,   di   tutte   le   disposizioni   legislative  e
          regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
                      m) disciplina    dei   procedimenti   tributari
          relativi  alle  materie  di  cui  alle  lettere  precedenti
          mediante  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, o mediante
          decreti  ministeriali,  di  natura  non  regolamentare, per
          stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria
          o straordinaria.
                    2. Gli  schemi  dei decreti legislativi di cui al
          comma  1  sono  trasmessi  al  Parlamento,  successivamente
          all'acquisizione   degli   altri   pareri   previsti,   per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  permanenti.  Le commissioni si esprimono entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione.
                    3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  previsti dal presente
          articolo  e  previo  parere  delle commissioni parlamentari
          competenti,  possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive.
                    4.  Il  comma 4-quater dell'articolo 34 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive modificazioni, concernente la determinazione del
          reddito  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
          principale  del contribuente e delle relative pertinenze e'
          abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
                    [Commi abrogati:
                    5.  A  decorrere  dal periodo d'imposta di cui al
          comma   4,  se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  e  quello  delle sue pertinenze, si
          deduce,  fino  a  concorrenza  dell'ammortare  del relativo
          reddito,  un  importo  fino  a  L. 1.100.000  rapportato al
          periodo   dell'anno   durante   il   quale   sussiste  tale
          destinazione  ed  in  proporzione alla quota di possesso di
          detta  unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili
          di  cui  all'articolo 817 del codice civile, classificate o
          classificabili  in  categorie  diverse  da  quelle  ad  uso
          abitativo,  destinate  ed effettivamente utilizzate in modo
          durevole  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
          abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
          principale si intende quella nella quale la persona fisica,
          che  la  possiede  a  titolo  di proprieta' o altro diritto
          reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
                    6. I    riferimenti   alla   deduzione   di   cui
          all'articolo  34,  comma  4-quater,  del  testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n.  917,  contenuti  nell`articolo 1, quarto comma, lettere
          b),  b-bis)  e  c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla
          deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
                    7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di
          cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000.
          Tale   disposizione   non   ha   effetto   ai   fini  della
          determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
          dovute per lo stesso periodo di imposta.
                    8.  Per  il  periodo  di  imposta  in corso al 31
          dicembre  1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma
          3,  del  D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e' elevata a lire
          380.000.  Tale  disposizione  non  ha effetto ai fini della
          determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
          dovute per lo stesso periodo di imposta.]
                    9.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  secondo  la  procedura di cui al comma 2, un D.L.vo
          volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione
          ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
          cui  al  comma  1,  lettera  e),  nelle  stesse  ipotesi  e
          condizioni   e   con   l'osservanza  dei  medesimi  criteri
          direttivi  ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300
          miliardi.
                    10.   Dalle   disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo,  con  esclusione  dei  commi 7, 8 e 9, non devono
          derivare  oneri  per  il  bilancio  dello Stato. Agli oneri
          derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai
          commi  7,  8  e  9,  valutati  rispettivamente  in lire 675
          miliardi,  lire  3  miliardi e lire 300 miliardi per l'anno
          2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze.
                    11. All'articolo  10, comma 5, terzo periodo, del
          D.L.vo  30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo
          a  carico  dei  concessionari  pari  al  5  per cento delle
          commissioni  riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite
          dalle  seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del
          gettito  dell'imposta  a carico dei soggetti che provvedono
          alla  riscossione;  con  decreto del Ministro delle finanze
          sono  stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da
          parte   dei   predetti  soggetti  dei  dati  relativi  alla
          riscossione".
                    -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n.
          600  del  1973,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.  1. (Dichiarazione dei soggetti passivi). -
          Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi
          posseduti  anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
          I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
          cui   al   successivo   art.   13,   devono  presentare  la
          dichiarazione anche in mancanza di redditi.
                    La    dichiarazione   e'   unica   agli   effetti
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul
          reddito  delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
          redditi  e  deve  contenere  l'indicazione  degli  elementi
          attivi  e  passivi  necessari  per  la determinazione degli
          imponibili  secondo  le  norme  che disciplinano le imposte
          stesse.  I  redditi  per  i quali manca tale indicazione si
          considerano  non  dichiarati  ai  fini  dell'accertamento e
          delle sanzioni.
                    La  dichiarazione  delle persone fisiche e' unica
          per  i  redditi  propri  del soggetto e per quelli di altre
          persone  a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con D.P.R.
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  deve  comprendere  anche i
          redditi  sui  quali  l'imposta  si  applica separatamente a
          norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e
          18  dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere
          a),  b),  c)  e  c-bis)  del  comma  1 dell'articolo 16 del
          predetto  testo  unico  devono  essere  dichiarati  solo se
          corrisposti  da  soggetti  non  obbligati  per  legge  alla
          effettuazione delle ritenute di acconto.
                    Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
                      a) le  persone fisiche che non possiedono alcun
          reddito  sempre  che  non  siano  obbligate  alla tenuta di
          scritture contabili;
                      b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
          di  scritture  contabili  che  possiedono  soltanto redditi
          esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
          imposta   nonche'   redditi   fondiari   per   un   importo
          complessivo,  al  lordo della deduzione di cui all'articolo
          10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato   con   D.P.R.  22 dicembre  1986,  n.  917,  non
          superiore a lire 360.000 annue;
                      b-bis)  le  persone  fisiche non obbligate alla
          tenuta  di  scritture  contabili  che  possiedono  soltanto
          redditi  esenti,  redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a
          titolo  di  imposta  e il reddito fondiario dell'abitazione
          principale   e   sue  pertinenze  purche'  di  importo  non
          superiore  a quello della deduzione di cui all'articolo 10,
          comma  3-bis,  del  citato  testo  unico  delle imposte sui
          redditi;
                      c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
          di  scritture  contabili  che  possiedono  soltanto redditi
          esenti,  redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
          imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue
          pertinenze  purche' di importo non superiore a quello della
          deduzione  di  cui  all'articolo 10, comma 3-bis, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali
          la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare
          spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
          citato  testo  unico,  e  le  ritenute  operate risulta non
          superiore  a  lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
          fini  della  scelta  della  destinazione  dell'8  per mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche prevista
          dall'art.  47  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
          leggi  che approvano le intese con le confessioni religiose
          di  cui  all'art.  8,  comma 3, della Costituzione, possono
          presentare  apposito  modello,  approvato con il decreto di
          cui  all'art.  8, comma 1, ovvero con il certificato di cui
          all'art.  7-bis,  con le modalita' previste dall'art. 12 ed
          entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione della
          dichiarazione dei redditi;
                      d) [lettera abrogata];
                      e) [lettera abrogata];
                      e-bis) [lettera abrogata].
                    [Comma abrogato].
                    Nelle  ipotesi  di  esonero  previste  nel quarto
          comma  il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare
          la dichiarazione dei redditi.
                    Se  piu'  soggetti  sono  obbligati  alla  stessa
          dichiarazione,  la  dichiarazione  fatta  da  uno  di  essi
          esonera gli altri.
                    Per   le   persone  fisiche  legalmente  incapaci
          l'obbligo  della  dichiarazione  spetta  al  rappresentante
          legale".
                    -  Si riporta il testo dell'art. 48 del T.U.I.R.,
          approvato  con  D.P.R.  n.  917  del  1986,  come da ultimo
          modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56:
                    "Art.  48  (Determinazione  del reddito di lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
                    2. Non concorrono a formare il reddito:
                      a) i  contributi  previdenziali e assistenziali
          versati   dal   datore   di  lavoro  o  dal  lavoratore  in
          ottemperanza  a  disposizioni  di  legge;  i  contributi di
          assistenza  sanitaria  versati  dal  datore di lavoro o dal
          lavoratore  ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente fine
          assistenziale  in conformita' a disposizioni di contratto o
          di  accordo  o  di regolamento aziendale per un importo non
          superiore  complessivamente  a lire 7.000.000; i contributi
          versati  dal  datore  di  lavoro  alle forme pensionistiche
          complementari  di  cui  al D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive   modificazioni  e  integrazioni,  salvo  quanto
          disposto  dall'articolo  18,  comma 1, del citato D.L.vo n.
          124  del  1993;  i  contributi, diversi dalle quote del TFR
          destinate  ai  medesimi  fini,  versati dal lavoratore alle
          medesime  forme pensionistiche complementari per un importo
          non  superiore  al  2  per  cento  della retribuzione annua
          complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
          e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le
          fonti  istitutive  di  cui all'articolo 3 del citato D.L.vo
          21 aprile  1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   prevedano   la   destinazione   alle  forme
          pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
          importo  pari  all'ammontare  del contributo versato, salvo
          quanto  disposto  dall'articolo  18,  comma 1, del medesimo
          D.L.vo  21 aprile  1993, n. 124. La suddetta condizione non
          si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte  istitutiva  sia
          costituita   unicamente   da   accordi  tra  lavoratori;  i
          contributi  versati  dal  lavoratore  dipendente  ai  sensi
          dell'articolo   2   della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,
          eccedenti  il  massimale  contributivo stabilito dal D.L.vo
          14 dicembre 1995, n. 579;
                      b) le erogazioni liberali concesse in occasione
          di  festivita'  o ricorrenze alla generalita' o a categorie
          di  dipendenti  non  superiori nel periodo d'imposta a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                      c) le  somministrazioni  di  vitto da parte del
          datore  di  lavoro,  nonche'  quelle  in  mense organizzate
          direttamente  dal  datore  di lavoro o gestite da terzi, o,
          fino all'importo complessivo giornalieri di lire 10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                      d) le   prestazioni  di  servizi  di  trasporto
          collettivo  alla  generalita'  o a categorie di dipendenti;
          anche  se  affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli esercenti
          servizi pubblici;
                      e) i  compensi  reversibili di cui alle lettere
          b) ed f) del com-ma 1 dell'articolo 47;
                      f) le  somme  erogate dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 65, con
          esclusione  di  quelle di assistenza sociale e sanitaria, e
          l'utilizzo  delle  relative  opere  e  servizi da parte dei
          dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
                      g) il   valore   delle   azioni,   in  caso  di
          sottoscrizione  di  azioni  ai  sensi degli articoli 2349 e
          2441,  ultimo  comma, del codice civile, anche se emesse da
          societa'  che  direttamente  o  indirettamente, controllano
          l'impresa,  ne  sono  controllate  o sono controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa;
                      h) le  somme trattenute al dipendente per oneri
          di  cui  all'articolo  10  e  alle condizioni ivi previste,
          nonche'  le  erogazioni  effettuate dal datore di lavoro in
          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e
          regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
          allo  stesso  articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
          delle  predette somme ed erogazioni devono essere attestate
          dal datore di lavoro;
                      i) le  mance  percepite dagli impiegati tecnici
          delle  case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
          del   riparto  a  cura  di  appositi  organismi  costituiti
          all'interno  dell'impresa  nella  misura  del  25 per cento
          dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
                    3. Ai  fini  della  determinazione  in denaro dei
          valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e
          dei   servizi  prestati  al  coniuge  del  dipendente  o  a
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  o  il  diritto  di
          ottenerli  da  terzi, si applicano le disposizioni relative
          alla  determinazione  del  valore  normale  dei  beni e dei
          servizi  contenute  nell'articolo  9. Il valore normale dei
          generi   in  natura  prodotti  dal-l'azienda  e  ceduti  ai
          dipendenti   e'   determinato  in  misura  pari  al  prezzo
          mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
          grossista.  Non concorre a formare il reddito il valore dei
          beni  ceduti  e dei servizi prestati se complessivamente di
          importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
          se  il  predetto  valore  e' superiore al citato limite, lo
          stesso concorre interamente a formare il reddito.
                    4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                      a) per  gli  autoveicoli indicati nell'articolo
          54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo 30 aprile 1992
          n  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori  concessi  in  uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                      b) in caso di concessione di prestiti si assume
          il  50  per  cento  della  differenza  tra  l'importo degli
          interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
          momento  della  concessione  del prestito e l'importo degli
          interessi  calcolato  al tasso applicato sugli stessi. Tale
          disposizione  non  si  applica  per  i  prestiti  stipulati
          anteriormente  al  l gennaio  1997,  per  quelli  di durata
          inferiore  ai  dodici  mesi  concessi, a seguito di accordi
          aziendali,  dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
          di  solidarieta'  o  in  cassa  integrazione  guadagni  o a
          dipendenti  vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
          1996,   n.   108,  o  ammessi  a  fruire  delle  erogazioni
          pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto
          opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
          dicembre  1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 1992, n. 172;
                      c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in
          uso  o  in comodato, si assume la differenza tra la rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato.
                    5. Le  indennita' percepite per le trasferte o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
                    6. Le    indennita'    e    le maggiorazioni   di
          retribuzione  spettanti  ai lavoratori tenuti per contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita'  di cui all'articolo 133 del D.P.R.
          15 dicembre  1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito
          nella  misura  del  50  per  cento  del loro ammontare. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, possono
          essere  individuate categorie di lavoratori e condizioni di
          applicabilita' della presente disposizione.
                    7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di
          prima  sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei  familiari  fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
                    8.  Gli  assegni  di  sede  e le altre indennita'
          percepite  per  servizi  prestati  all'estero costituiscono
          reddito  nella  misura  del  50 per cento. Se per i servizi
          prestati  all'estero  dai  dipendenti delle amministrazioni
          statali   la   legge   prevede  la  corresponsione  di  una
          indennita'   base  e  di maggiorazioni  ad  esse  collegate
          concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
          misura  del  50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi
          prestati  all'estero  comprenda  emolumenti spettanti anche
          con   riferimento  all'attivita'  prestata  nel  territorio
          nazionale,  la riduzione compete solo sulla parte eccedente
          gli   emolumenti   predetti.   L'applicazione   di   questa
          disposizione  esclude  l'applicabilita' di quella di cui al
          comma 5.
                    9.  l'ammontare  degli  importi  che ai sensi del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
                    La  legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia  di  mercato  del  lavoro"  ed  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
                    La   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  reca:
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle persone handicappate" ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
                    -  Si  riporta il testo dell'art. 2359 del codice
          civile:
                    "Art.   2359  (Societa'  controllate  e  societa'
          collegate) - Sono considerate societa' controllate:
                      1) le societa' in cui un altra societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                      2) le societa' in cui un altra societa' dispone
          di  voti  sufficienti per esercitare un'influenza dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                      3) le   societa'   che   sono  sotto  influenza
          dominante  di  un'altra  societa'  in virtu' di particolari
          vincoli contrattuali con essa.
                    Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
          primo  comma si computano anche i voti spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
                    Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle
          quali  un'altra  societa'  esercita  un'influenza notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
                    -  Si riporta il testo dell'art. 63 del T.U.I.R.,
          approvato  con  D.P.R.  n.  917  del  1986,  come da ultimo
          modificato dall'art. 8 del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461:
                    "Art.  63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
          passivi  sono  deducibili  per  la  parte corrispondente al
          rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
          che   concorrono   a   formare  il  reddito  e  l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e proventi.
                    2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                      a) non  si  tiene  conto  delle  sopravvenienze
          attive  e degli interessi di mora accantonati a norma degli
          articoli  55  e  71,  dei proventi soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo  di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
          saldi  di  rivalutazione  monetaria che per disposizione di
          legge speciale non concorrono a formare il reddito;
                      b) i  ricavi  derivanti da cessioni di titoli e
          di  valute estere si computano per la sola parte che eccede
          i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                      c) le  plusvalenze  realizzate si computano per
          l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare
          il reddito dell'esercizio;
                      d) i  dividendi  e gli interessi di provenienza
          estera  si  computano  per  l'intero ammontare anche se per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
                      e) i  proventi  immobiliari di cui all'articolo
          57 si computano nella misura ivi stabilita;
                      f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio;
                      g) i  proventi  dell'allevamento di animali, di
          cui   all'articolo  78,  si  computano  nell'ammontare  ivi
          stabilito,  salvo  il  disposto  del  comma  4 dello stesso
          articolo.
                    3.   Se   nell'esercizio  sono  stati  conseguiti
          interessi  o  altri proventi esenti da imposta derivanti da
          obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o
          ricevute  in  usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
          1984  o  da  cedole  acquistate  separatamente dai titoli a
          decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
          ammessi  in  deduzione  fino  a  concorrenza dell'ammontare
          complessivo   degli   interessi   o  proventi  esenti.  Gli
          interessi   passivi   che   eccedono  tale  ammontare  sono
          deducibili  a  norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
          ai  fini  del  rapporto  ivi previsto, dell'ammontare degli
          interessi  e  proventi esenti corrispondente a quello degli
          interessi passivi non ammessi in deduzione.
                    4.  Gli  interessi  passivi  non  computati nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista  alle  lettere  c)  e d) del comma 1 dell'articolo
          10".
                    -  Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.vo n.
          241  del  1997,  come  da ultimo modificato dall'art. 1 del
          D.L.vo  24 marzo  1999,  n.  81,  dall'art.  20  del D.L.vo
          26 febbraio 1999, n. 60 e dall'art. 2 del D.L.vo 2 dicembre
          1999, n. 464:
                    "Art.  17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
                    2.  Il  versamento  unitario  e  la compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi:
                      a) alle  imposte  sui  redditi,  alle  relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'articolo  3 del D.P.R.
          29 settembre  1973,  n.  602;  per  le  ritenute  di cui al
          secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta'
          di  eseguire  il versamento presso la competente sezione di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e'
          ammessa la compensazione;
                      b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai
          sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
                      c) alle  imposte  sostitutive delle imposte sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
                      d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                      d-bis) [soppressa];
                      e) ai   contributi   previdenziali   dovuti  da
          titolari  di  posizione  assicurativa in una delle gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative;
                      f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui  all'articolo  49, comma 2, lettera a), del testo unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917;
                      g) ai  premi  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
          sensi  del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
          n. 1124;
                      h) agli interessi previsti in caso di pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20;
                      h-bis)  al  saldo  per il 1997 dell'imposta sul
          patrimonio   netto   delle  imprese,  istituita  con  D.-L.
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4 del D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
                      h-ter)  alle  altre  imposte,  le  tasse  e  le
          sanzioni   individuate   con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze;
                      h-quater)  al  credito d'imposta spettante agli
          esercenti sale cinematografiche.
                    2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui
          al  comma  2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'articolo 73 del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
                    -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del D.L.vo n.
          360  del  1998,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.  1.  -  1.  E'  istituita,  a decorrere dal
          10 gennaio   1999,  l'addizionale  provinciale  e  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                    2. Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica e dell'interno,
          da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno  successivo ed e' conseguentemente determinata la
          equivalente  riduzione  delle  aliquote di cui all'articolo
          11,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota
          di    compartecipazione    dovra'    cumulare    la   parte
          specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle
          province,   quest'ultima   finalizzata   esclusivamente  al
          finanziamento   delle   funzioni  e  dei  compiti  ad  esse
          trasferiti.
                    3. I   comuni   possono   deliberare,   entro  il
          31 ottobre,      la     variazione     dell'aliquota     di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro
          30  giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo'
          eccedere  complessivamente  0,5  punti  percentuali, con un
          incremento  annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
          suddetta  deliberazione  puo'  essere  adottata  dai comuni
          anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
                    4. L'addizionale  e'  determinata  applicando  al
          reddito  complessivo  determinato  ai fini dell'imposta sul
          reddito   delle  persone  fisiche,  al  netto  degli  oneri
          deducibili  riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
          stabilita  ai  sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
          stesso  anno  risulta  dovuta  l'imposta  sul reddito delle
          persone   fisiche,  al  netto  delle  detrazioni  per  essa
          riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
          testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917.
                    5. Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente
          e  ai  redditi  assimilati a quelli di lavoro dipendente di
          cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per
          le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale
          e  comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute
          da   parte   dei  sostituti  di  imposta  si  applicano  le
          disposizioni    previste    per   l'addizionale   regionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'arti-colo  50, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n.
          446.
                    6.  L'addizionale  e' dovuta alla provincia ed al
          comune  nel  quale  il contribuente ha il domicilio fiscale
          alla  data  del  31 dicembre  dell'anno  cui  si  riferisce
          l'addizionale  stessa,  per  le  parti  spettanti,  ovvero,
          relativamente  ai  redditi  di lavoro dipendente e a quelli
          assimilati  ai  medesimi  redditi,  al  comune  in  cui  il
          sostituito   ha   il   domicilio   fiscale   alla  data  di
          effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio relative a
          detti  redditi,  ed  e' versata, unitamente all'imposta sul
          reddito  delle  persone fisiche, con le modalita' stabilite
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e dell'interno.
                    7. La ripartizione tra le province e tra i comuni
          delle  somme versate a titolo di addizionale e' effettuata,
          salvo   quanto  previsto  dall'articolo  2,  dal  Ministero
          dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
          somme  versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze  concernenti  le risultanze delle dichiarazioni dei
          redditi  e  dei  sostituti  d'imposta presentate per l'anno
          precedente  a  quello cui si riferisce l'addizionale. Entro
          l'anno   successivo  a  quello  in  cui  e'  effettuato  il
          versamento,   il   Ministero   dell'interno   provvede   ad
          effettuare  il  conguaglio,  mediante  compensazione con le
          somme   spettanti,   al   titolo  di  acconto,  per  l'anno
          successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze  concernenti  le risultanze delle dichiarazioni dei
          redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui
          si   riferisce  l'addizionale.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con i Ministri delle finanze e
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare
          la  ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento
          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale  avviene  sulla  base  delle comunicazioni
          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.
          Per  il  primo  anno di applicazione delle disposizioni del
          presente  articolo,  l'addizionale comunale di cui al comma
          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo
          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze,  concernenti  il  numero  dei  contribuenti aventi
          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti
          statistiche   generali   pubblicate   dal  Ministero  delle
          finanze.
                    8. Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo
          44   del   D.P.R.   29 settembre  1973,  n.  600,  ai  fini
          dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni
          forniscono  all'amministrazione  finanziaria informazioni e
          notizie   utili.   Le  province  ed  i  comuni  provvedono,
          altresi',   agli   eventuali   rimborsi   richiesti   dagli
          interessati  con  le  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,   sentita   la   Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo
          28 agosto  1997,  n.  281.  Per quanto non disciplinato dal
          presente decreto, si applicano le disposizioni previste per
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                    9. Al  termine  delle attivita' di liquidazione e
          di  accertamento,  le maggiori  somme  riscosse a titolo di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
                    10. All'articolo 17, comma 2, del D.L.vo 9 luglio
          1997,  n.  241,  recante  norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti riguardanti la dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali  e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
          gestione  delle  dichiarazioni,  sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                      a) nella  lettera  a),  dopo  le  parole: "alle
          imposte  sui  redditi"  sono  inserite le seguenti: ", alle
          relative addizionali";
                      b) la  lettera d-bis), introdotta dall'articolo
          50,   comma   7,  del  D.L.vo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
                    11. I  decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
          sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di
          cui  all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 1997, n.
          281".
                    -  Si  riporta l'art. 46 del T.U.I.R. (richiamato
          nell'art. 1 del D.L.vo n. 360/1998):
                    "Art.   46  (Redditi  di  lavoro  dipendente).  -
          1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
          rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
                    2. Costituiscono,  altresi',  redditi  di  lavoro
          dipendente:
                      a) le  pensioni di ogni genere e gli assegni ad
          esse equiparati;
                      b) le  somme di cui all'art. 429, ultimo comma,
          del codice di procedura civile".
                    -  L'art. 47 del T.U.I.R. (richiamato nell'art. 1
          del D.L.vo n. 360/1998) e' riportato sopra.
                    -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 50
          del  D.L.vo  n.  446  del  1997 (richiamato nell'art. 1 del
          D.Lgs. n. 360/1998):
                    "4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente
          e  ai  redditi  assimilati a quelli di lavoro dipendente di
          cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917,
          l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti
          d'imposta   di  cui  agli  articoli  23  e  29  del  D.P.R.
          29 settembre  1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle
          operazioni  di  conguaglio  relative  a  detti  redditi. Il
          relativo  importo  e'  trattenuto  in  un numero massimo di
          undici  rate,  a  partire  dal periodo di paga successivo a
          quello  in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
          relativamente  al  quale  le ritenute sono versate nel mese
          di dicembre.  In  caso di cessazione del rapporto l'importo
          e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui
          sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo
          da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui
          all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973".
                    -  La  decisione  n.  819/1995/CE  del Parlamento
          europeo  e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce
          il  programma d'azione comunitaria "Socrate", e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  L 087  del  20 aprile  1995. La
          decisione  n.  576/1998/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,   del  23 febbraio  1998,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale L 077 del 14 marzo 1998.
                    - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, legge
          n. 133 del 1999:
                    "5.   All'articolo  3,  comma  162,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                      a) alla  lettera  b), dopo le parole: "rispetto
          alle  corrispondenti  voci risultanti dal bilancio relativo
          al  periodo  di imposta in corso alla data del 30 settembre
          1996;" sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo'
          essere  applicata anche con riferimento a un moltiplicatore
          di tale incremento;";
                      b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
                      "b-bis)  possibilita'  di  applicare  la  nuova
          disciplina  con  riferimento  all'intero  patrimonio  netto
          delle  imprese  individuali  e delle societa' di persone in
          regime di contabilita' ordinaria; .
                    (Omissis)".
                    -  Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo
          dell'art.  3, comma 162, della legge n. 662 del 1996, sopra
          richiamato:
                    "162.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti  il
          riordino  delle  imposte  personali sul reddito, al fine di
          favorire  la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto
          delle    esigenze    di    efficienza,    rafforzamento   e
          razionalizzazione     dell'ap-parato     produttivo,    con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                      a) applicazione  agli utili corrispondenti alla
          remunerazione   ordinaria   del   capitale   investito   di
          un'aliquota   ridotta   rispetto  a  quella  ordinaria;  la
          remunerazione   ordinaria   del  capitale  investito  sara'
          determinata   in  base  al  rendimento  figurativo  fissato
          tenendo   conto   dei   rendimenti  finanziari  dei  titoli
          obbligazionari,  pubblici  e  privati, trattati nei mercati
          regolamentati italiani;
                      b) applicazione   della  nuova  disciplina  con
          riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
          riserve  formate  con utili, nonche' del capitale sociale e
          delle  riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del
          testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
          22 dicembre   1986,   n.   917,   sempreche'  derivanti  da
          conferimenti  in  denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
          alle  corrispondenti  voci risultanti dal bilancio relativo
          al  periodo  di imposta in corso alla data del 30 settembre
          1996;  la  nuova disciplina puo' essere applicata anche con
          riferimento   ad  un  moltiplicatore  di  tale  incremento;
          possibilita'  di limitazioni o esclusioni del beneficio nel
          caso   di  utilizzo  degli  incrementi  per  finalita'  non
          rispondenti  ad  esigenze  di  efficienza,  rafforzamento o
          razionalizzazione dell'apparato produttivo;
                      b-bis)   possibilita'  di  applicare  la  nuova
          disciplina  con  riferimento  all'intero  patrimonio  netto
          delle  imprese  individuali  e delle societa' di persone in
          regime di contabilita' ordinaria;
                      c) previsioni  di  particolari disposizioni per
          le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
                      d) determinazione  dell'aliquota ridotta di cui
          alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo
          e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
                      e) abrogazione      della maggiorazione      di
          conguaglio  prevedendo  l'affrancamento  obbligatorio delle
          riserve  di  cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con D.P.R.
          22 dicembre  1986,  n.  917, con il pagamento di un'imposta
          sostitutiva   non  superiore  al  6  per  cento;  l'imposta
          sostitutiva,  non  deducibile  ai fini della determinazione
          del  reddito  imponibile,  potra' essere prelevata a carico
          delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere
          previste  diverse  modalita' di rateazione non superiori in
          ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
                      f) possibilita'    di   prevedere   trattamenti
          temporanei  di  favore  per  le  societa'  i  cui titoli di
          partecipazione  sono  ammessi  alla  quotazione nei mercati
          regolamentati    italiani,    consistenti    in   riduzioni
          dell'aliquota  fissata  ai  sensi  della lettera d) e nella
          eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera
          b)  senza  limitazioni  o  esclusioni;  tale trattamento si
          applica  per  i  primi  tre periodi di imposta successivi a
          quelli della prima quotazione;
                      g) possibilita'     di    prevedere    speciali
          incentivazioni  per  favorire  la  ricerca  e la tecnologia
          avanzata;
                      h) abrogazione  della  tassa  sui  contratti di
          borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
          regolamentati  e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
          con  possibilita'  di apportare misure di coordinamento con
          le  altre  disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
          n.  3278, e con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anche al
          fine di evitare disparita' di trattamento;
                      i) coordinamento  della  disciplina del credito
          di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
          alle  precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
          compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
          relativa  al  dividendo  da  cui  deriva;  negli altri casi
          l'ammontare  del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
          superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
          societa'  alla  cui  distribuzione  di  utili il credito di
          imposta e' riferito;
                      l)  coordinamento  delle  disposizioni previste
          nelle  lettere  precedenti con quelle di cui al testo unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  al  D.P.R.  29 settembre  1973, n. 600,
          procedendo  anche  alla  revisione  della  disciplina delle
          ritenute    sugli   utili   di   cui   e'   deliberata   la
          distribuzione".
                    -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
          449 del 1997, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.   1  (Disposizioni  tributarie  concernenti
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio). - 1. Ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, si
          detrae  dall'imposta  lorda,  fino alla concorrenza del suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi   di   cui   alle   lettere  a),  b),  c)  e  d)
          dell'articolo  31  della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
          parti  comuni  di edificio residenziale di cui all'articolo
          1117,   n.   1),   del   codice   civile,  nonche'  per  la
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
          d)  dell'articolo  31  della  legge  5 agosto 1978, n. 457,
          effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
          qualsiasi  categoria  catastale,  anche rurali, possedute o
          detenute  e  sulle  loro pertinenze. Tra le spese sostenute
          sono  comprese  quelle  di  progettazione e per prestazioni
          professionali  connesse all'esecuzione delle opere edilizie
          e  alla  messa  a  norma degli edifici ai sensi della legge
          5 marzo  1990,  n.  46,  per  quanto  riguarda gli impianti
          elettrici,  e  delle  norme  UNI-CIG,  di  cui  alla  legge
          6 dicembre  1971,  n.  1083,  per gli impianti a metano. La
          stessa  detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
          limiti,   spetta   per   gli   interventi   relativi   alla
          realizzazione  di  autorimesse  o  posti auto pertinenziali
          anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
          architettoniche,  alla  realizzazione  di opere finalizzate
          alla    cablatura    degli    edifici,    al   contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure
          antisismiche  e  all'esecuzione  di  opere  per la messa in
          sicurezza  statica  devono  essere  realizzati  sulle parti
          strutturali  degli edifici o complessi di edifici collegati
          strutturalmente   e   comprendere  interi  edifici  e,  ove
          riguardino  i  centri storici, devono essere eseguiti sulla
          base   di   progetti   unitari  e  non  su  singole  unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   10 giugno   1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
                    1-bis.  La  detrazione  compete, altresi', per le
          spese  sostenute  per  la  redazione  della  documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
                    2. La   detrazione   stabilita   al  comma  1  e'
          ripartita  in  quote  costanti  nell'anno in cui sono state
          sostenute   le   spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta
          successivi.  E'  consentito, alternativamente, di ripartire
          la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
          pari importo.
                    3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2
          nonche'  le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche
          mediante   l'intervento   di   banche,   in   funzione  del
          contenimento   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale   e
          contributiva,  ovvero  mediante  l'intervento delle aziende
          unita'  sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle
          norme  in  materia di tutela della salute e della sicurezza
          sul  luogo  di  lavoro  e nei cantieri, previste dal D.Lgs.
          19 settembre  1994, n. 626, e dal D.L.vo 14 agosto 1996, n.
          494,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni',
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
                    4.  In  relazione agli interventi di cui ai commi
          1,  2  e  3  i  comuni  possono  deliberare  l'esonero  dal
          pagamento  della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche.
                    5.  I  comuni  possono fissare aliquote agevolate
          dell'ICI  anche  inferiori  al  4  per  mille,  a favore di
          proprietari  che  eseguano  interventi volti al recupero di
          unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili o interventi
          finalizzati  al recupero di immobili di interesse artistico
          o  architettonico  localizzati  nei  centri storici, ovvero
          volti  alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
                    6.  La detrazione compete, per le spese sostenute
          nel  periodo  d'imposta  in  corso alla data del 1o gennaio
          1998  e  in quello successivo, per una quota pari al 41 per
          cento  delle  stesse  e,  per  quelle sostenute nel periodo
          d'imposta  in  corso alla data del 1o gennaio 2000, per una
          quota pari al 36 per cento.
                    7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare
          sulla  quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
          comma  1  le  detrazioni  previste dai precedenti commi non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
                    8.  I  fondi  di  cui  all'articolo  2, comma 63,
          lettera  c),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
          destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b)
          del  citato  comma  63 e utilizzati per lo stesso impiego e
          con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b).
                    9.  I  commi  40,  41  e 42 dell'articolo 2 della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  sono  sostituiti  dai
          seguenti:
                      "40.  Per  i soggetti o i loro aventi causa che
          hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
          edilizia  in  sanatoria  ai  sensi  del capo IV della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, e
          dell'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
          successive  modificazioni,  il mancato pagamento del triplo
          della  differenza  tra la somma dovuta e quella versata nel
          termine  previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
          724  del  1994,  e  successive  modificazioni, o il mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
          39,  comma  5,  della  medesima  legge  n.  724 del 1994, e
          successive     modificazioni,    comporta    l'applicazione
          dell'interesse   legale   annuo   sulle  somme  dovute,  da
          corrispondere  entro sessanta giorni dalla data di notifica
          da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
                      41. E' ammesso il versamento della somma di cui
          al  comma  40  in  un massimo di cinque rate trimestrali di
          pari  importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire
          al  comune,  entro  trenta  giorni  dalla  data di notifica
          dell'obbligo  di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate in
          scadenza,   comprensive   degli   interessi   maturati  dal
          pagamento  della  prima  rata, allegando l'attestazione del
          versamento della prima rata medesima.
                      42. Nei  casi  di  cui al comma 40, il rilascio
          della  concessione  o  dell'autorizzazione  in sanatoria e'
          subordinato  all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione,
          degli  oneri  concessori,  ove  dovuti,  e degli interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
                    10. L'articolo  32  della legge 28 febbraio 1985,
          n.  47,  e  successive  modificazioni,  deve intendersi nel
          senso   che  l'amministrazione  preposta  alla  tutela  del
          vincolo,  ai  fini  dell'espressione  del parere di propria
          competenza,  deve attenersi esclusivamente alla valutazione
          della   compatibilita'   con  lo  stato  dei  luoghi  degli
          interventi  per  i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria, in
          relazione  alle  specifiche competenze dell'amministrazione
          stessa.
                    11. Nella  tabella  A,  parte  III (Beni soggetti
          all'aliquota   del   10  per  cento),  allegata  al  D.P.R.
          26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, dopo
          il numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
                    "127-duodecies)  prestazioni di servizi aventi ad
          oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di manutenzione
          straordinaria  di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
          b),  della  legge  5 agosto  1978,  n. 457, agli edifici di
          edilizia residenziale pubblica; .".
                    - L'art. 13-bis del T.U.I.R. e' riportato sopra.
                    -  Si riporta il testo dell'art. 45 del D.L.vo n.
          446  del  1997,  come  da  ultimo modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.  45  (Disposizioni  transitorie) - 1. Per i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i
          periodi  d'imposta  in  corso  al  10 gennaio  1998 e al 1o
          gennaio  1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
          per  cento;  per  i  quattro  periodi d'imposta successivi,
          l'aliquota  e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
          2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.
                    2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per
          i  periodi  d'imposta  in  corso  al 1o gennaio 1998, al 1o
          gennaio  1999  e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita
          nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
          successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
          misure del 5 e del 4,75 per cento.
                    3. Con  decreto  del  Ministro delle finanze sono
          stabiliti,  tenuto conto della base imponibile dell'imposta
          sulle   attivita'   produttive  e  di  quella  dell'imposta
          personale  sui  redditi, gli ammontari in valore assoluto e
          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
          articoli  36  e  51,  comma  1,  in  base  ai quali fissare
          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
          stessa  imposta  determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,
          nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
          da  4  a  6.  La  predetta  riduzione non puo' superare per
          ciascun  soggetto  l'importo  massimo  in  valore  assoluto
          stabilito  nel  predetto  decreto e non puo' comportare una
          diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
          l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
          miliardi di lire per l'anno 2000.
                    4. I  soggetti  per  i quali l'applicazione delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  3  determina un ammontare
          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
          ordinaria,  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 3
          anche    per    la   determinazione   dell'imposta   dovuta
          all'esercizio  in  corso  al  10 gennaio  1998, prendendo a
          riferimento  i  tributi  o  contributi  che sarebbero stati
          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
                    5. Per  i  soggetti  che  esercitano  la  propria
          attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
          regioni  e'  determinata  in misura proporzionale alla base
          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
          imposta  di  cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
          proporzionale alla base imponibile regionale.
                    6. La  differenza  tra  l'imposta  dovuta  in via
          ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
          in  base  alle  disposizioni  dei  commi 3 e 4, puo' essere
          computata   in   detrazione  dall'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  nella  misura  del 50 per cento per
          l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000".
                    -Si  riporta  il testo dell'art. 67 del T.U.I.R.,
          approvato  con  D.P.R.  n. 917 del 1986, come modificato da
          ultimo dalla presente legge:
                    "Art.  67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1.
          Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei beni materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
                    2.   La   deduzione  e'  ammessa  in  misura  non
          superiore  a  quella  risultante dall'applicazione al costo
          dei   beni  dei  coefficienti  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          ridotti  alla  meta' per il primo esercizio. I coefficienti
          sono  stabiliti  per  categorie di beni omogenei in base al
          normale  periodo  di deperimento e consumo nei vari settori
          produttivi.
                    3. La  misura  massima  indicata nel comma 2 puo'
          essere   superata   in   proporzione   alla   piu'  intensa
          utilizzazione  dei  beni  rispetto  a  quella  normale  del
          settore.  La  misura  stessa puo' essere elevata fino a due
          volte,  per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
          beni  sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia  stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
                    4.  Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in
          misura  inferiore  a quella massima indicata nel comma 2 le
          quote   di   ammortamento  relative  alla  differenza  sono
          deducibili  negli  esercizi  successivi,  fermi  restando i
          limiti   di   cui   ai   precedenti   commi.   Tuttavia  se
          l'ammortamento  fatto  in  un  esercizio  e' inferiore alla
          meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
          a  formare  la  differenza  ammortizzabile,  a meno che non
          dipenda  dalla  effettiva  minore  utilizzazione  del  bene
          rispetto a quella normale del settore.
                    5. In  caso  di  eliminazione  di beni non ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
                    6.  Per  i  beni  il  cui  costo  unitario non e'
          superiore  a  1  milione di lire e' consentita la deduzione
          integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui
          sono state sostenute.
                    7.   Le   spese   di  manutenzione,  riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso del-l'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di
          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di
          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui
          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite
          percentuale sopra indicato.
                    8.  Per  i beni concessi in locazione finanziaria
          le  quote  di  ammortamento  sono  determinate  in  ciascun
          esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo piano di
          ammortamento  finanziario  e  non e' ammesso l'ammortamento
          anticipato;  la  deduzione dei canoni da parte dell'impresa
          utilizzatrice  e'  ammessa  a  condizione che la durata del
          contratto  non  sia inferiore a otto anni, se questo ha per
          oggetto   beni  immobili,  e  alla  meta'  del  periodo  di
          ammortamento  corrispondente  al  coefficiente  stabilito a
          norma  del  comma  2, in relazione all'attivita' esercitata
          dall'impresa  stessa,  se  il contratto ha per oggetto beni
          mobili.  Con  lo  stesso  decreto  previsto dal comma 3, il
          Ministro  delle  finanze provvede ad aumentare o diminuire,
          nel  limite  della  meta',  la  predetta  durata minima dei
          contratti  ai  fini della deducibilita' dei canoni, qualora
          venga  rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la  misura
          massima  dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del
          medesimo comma 3.
                    8-bis.  [Sempreche' non siano destinati ad essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote   di   ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
          finanziaria  o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
                      a) aeromobili  da  turismo, navi e imbarcazioni
          da diporto;
                      b) autovetture    ed    autoveicoli    indicati
          nell'articolo  54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo
          30 aprile  1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore
          a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
          superiore a 2.500 centimetri cubici;
                      c) motocicli con motore di cilindrata superiore
          a 350 centimetri cubici].
                    8-ter. [abrogato].
                    9. Per  le aziende date in affitto o in usufrutto
          le    quote   di   ammortamento   sono   deducibili   nella
          determinazione     del     reddito    dell'affittuario    o
          dell'usufruttuario.
                    10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
          gli  immobili  utilizzati  promiscuamente e' deducibile una
          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del
          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
                    10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di
          locazione  anche  finanziaria  o  di noleggio e le spese di
          impiego   e   manutenzione   relativi   ad  apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazione  soggette  alla  tassa di cui al n. 131 della
          tariffa  annessa  al  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 641, sono
          deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di
          cui  al  precedente periodo e' elevata al 100 per cento per
          gli   oneri   relativi   ad  impianti  di  telefonia  fissa
          installati   all'interno  dei  veicoli  utilizzati  per  il
          trasporto    di   merci   da   parte   delle   imprese   di
          autotrasporto".
                    -  Si  riporta  il testo dell'art. 2, testo unico
          delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche, approvato con
          D.P.R.  n.  39  del  1953,  come da ultimo modificato dalla
          presente legge:
                    "Art.  2 (Determinazione della tassa). - Le tasse
          di cui al precedente articolo sono commisurate:
                      a) alla  cilindrata  determinata  in  cmc per i
          velocipedi  con motore ausiliario, per i motocicli leggeri,
          per  le  motocarrozzette  leggere  e  per  i motofurgoncini
          leggeri;
                      b)  alla  potenza in CV dei motori, determinata
          con  le  modalita'  di cui all'articolo seguente, per tutti
          gli  altri  autoveicoli adibiti altrasporto di persone, per
          gli  autoveicoli  ad  uso  speciale,  per  gli  autoveicoli
          adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli
          autoscafi;
                      c) al  numero  dei posti per i rimorchi adibiti
          al trasporto di persone;
                      d) alla  portata  espressa  in q.li (differenza
          tra  peso  massimo  complessivo  a  pieno carico e tara del
          veicolo)  per  gli  autoveicoli di peso complessivo a pieno
          carico inferiore a 12 tonnellate;
                      d-bis)  al  peso  complessivo,  al numero degli
          assi  e  al  tipo  di  sospensione dell'asse motore per gli
          autoveicoli  per  trasporto  di  cose di peso complessivo a
          pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
                      d-ter)    al    peso   massimo   dei   rimorchi
          trasportabili per le auto-motrici;
                      e) alle persone trasportabili per gli autocarri
          autorizzati  al  trasporto  non  contemporaneo di persone e
          cose,  oltre  alla  tassa in base alla portata. La tassa e'
          stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore
          ausiliario,  per  i  rimorchi  trainati  dagli  autoveicoli
          adibiti  ad  uso  speciale  e  per la circolazione di prova
          degli  autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore
          ausiliario e degli autoscafi.
                    Gli  elementi di cui alle lettere precedenti e la
          destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di
          circolazione".