ART. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni). l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001 ".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 79 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) (omissis); e-bis) (omissis). 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997. 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis). 3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, letteran-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1o gennaio 2003. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1-bis), del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), e' prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto art. 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione. 5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Con decreto dirigenziale e' approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi di cui al presente articolo. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo".