ART. 8.
              (Modifiche alla disciplina concernente le
               imposte sulle successioni e donazioni).
   l.   La   tariffa  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, e' sostituita dalla
tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
   2.  All'articolo  11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28
marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
maggio   1997,   n.   140,   concernente  l'istituzione  dell'imposta
sostitutiva  di  quella  comunale  sull'incremento  di  valore  degli
immobili,  le  parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire "
sono  sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni
di  lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e
fino  al  31  dicembre  2000, e se supera 500 milioni di lire, per le
successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001 ".
 
                    Note all'art. 8:
                    - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 79
          del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge:
                    "Art.  11  (Disposizioni  in  materia  di imposte
          sulle  successioni,  ipotecaria  e  catastale,  nonche'  di
          imposta  sostitutiva  di quella comunale sull'incremento di
          valore   degli   immobili).  -  1.  Al  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni,  approvato  con  D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                      a) (omissis);
                      b) (omissis);
                      c) (omissis);
                      d) (omissis);
                      e) (omissis);
                      e-bis) (omissis).
                    1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis)
          del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.
                    2.  Al testo unico delle disposizioni concernenti
          le  imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.L.vo 31
          ottobre   1990,   n.   347,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                      a) (omissis);
                      b) (omissis);
                      c) (omissis);
                      d) (omissis).
                    3.  In  deroga a quanto stabilito dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, per
          gli  immobili caduti in successione, acquistati dal defunto
          prima  del  31  dicembre  1992,  e' dovuta solidalmente dai
          soggetti  che  hanno  acquistato  il diritto di proprieta',
          oppure  diritti reali di godimento sugli immobili medesimi,
          una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di  valore  degli immobili, pari all'uno per cento del loro
          valore    complessivo   alla   data   dell'apertura   della
          successione,  se  detto  valore supera 350 milioni di lire,
          per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e
          fino  al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire,
          per  le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001.
          L'imposta  non  si detrae da quella sulle successioni e, se
          versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio
          anche  per  gli  altri. In luogo della dichiarazione di cui
          all'art.  18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti
          tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di
          essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli
          29,  comma  1, letteran-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis),
          del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere
          b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
          le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
          disposizioni  di  cui  al  citato  decreto n. 643 del 1972.
          L'imposta  sostitutiva si applica alle successioni apertesi
          fino alla data del 1o gennaio 2003.
                    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  alle successioni aperte dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, nonche' a quelle per le quali
          pende,  alla  predetta  data,  il  termine di presentazione
          della  dichiarazione  di  cui  all'art.  31 del testo unico
          delle  disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
          e  donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346;
          in  tale  ultimo  caso  il  termine  di presentazione della
          dichiarazione,  previo assolvimento degli obblighi previsti
          dall'art.  33,  comma  1-bis),  del D.L.vo n. 346 del 1990,
          introdotto  dal  comma  1,  lettera e), e' prorogato di tre
          mesi.  Per  le dichiarazioni di successione gia' presentate
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
          quali  non  sono  ancora  stati  notificati  gli  avvisi di
          liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari
          sono  tenuti  entro  il  30  giugno  1997  ad effettuare il
          versamento  previsto dal predetto art. 33, comma 1-bis, con
          esclusione  dell'imposta  sostitutiva  di  quella  comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili e fatta salva la
          liquidazione   dell'imposta   comunale  sull'incremento  di
          valore  degli  immobili.  Nell'attestato  di versamento, da
          presentare  all'ufficio  del  registro  entro trenta giorni
          dall'avvenuto   pagamento  con  allegato  il  prospetto  di
          liquidazione  dei  singoli  tributi, devono essere indicati
          gli   estremi   di  presentazione  della  dichiarazione  di
          successione.
                    5. La trascrizione del certificato di successione
          deve  essere  richiesta  dall'ufficio  del  registro per le
          dichiarazioni  di  successione gia' presentate alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
                    6.  Con  decreto  dirigenziale  e'  approvato  il
          modello  relativo  al  prospetto  di  liquidazione  e  sono
          stabilite  le modalita' di versamento dei tributi di cui al
          presente articolo.
                    7.    Sono   abrogate   tutte   le   disposizioni
          incompatibili con quelle del presente articolo".