ART. 9.
                 (Contributo unificato per le spese
                       degli atti giudiziari).
   1.  Agli  atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili,
penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali  e  di  volontaria  giurisdizione,  non  si  applicano le
imposte  di  bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a ruolo, i diritti di
cancelleria,  nonche'  i  diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
   2.  Nei  procedimenti  giurisdizionali civili, amministrativi e in
materia  tavolare,  comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e'
istituito  il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
importi  e  i  valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge.
   3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o
che   interviene   nella   procedura   di   esecuzione,   a  pena  di
irricevibilita'  dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento
del  contributo  di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione
nei  confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del
codice di procedura civile.
   4.  L'esercizio  dell'azione civile nel procedimento penale non e'
soggetto  al  pagamento  del contributo di cui al comma 2 nel caso in
cui  sia  richiesta  solo  la  pronuncia  di  condanna  generica  del
responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione
della  responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna
al  pagamento  di  una  somma  a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della
domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
   5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli
10  e  seguenti  del  codice  di  procedura civile, deve risultare da
apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto
introduttivo  ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa
dichiarazione  e  a  procedere  al  relativo  pagamento  integrativo,
secondo  gli  importi  ed  i valori indicati nella tabella 1 allegata
alla  presente  legge.  Ove  non  vi  provveda,  il  giudice dichiara
l'improcedibilita' della domanda.
   6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle  finanze  ed  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  sono  apportate le variazioni alla misura
del  contributo  unificato  di  cui  al  comma 2 e degli scaglioni di
valore  indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto
conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del
valore,   della  tipologia  dei  processi  registrate  nei  due  anni
precedenti.  Con  il  predetto  decreto sono altresi' disciplinate le
modalita' di versamento del contributo unificato.
   7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di
patrocinio   dei   non  abbienti  sono  esentati  dal  pagamento  del
contributo di cui al presente articolo.
   8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura.
   9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi verbali di
conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
   10.  Con  decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica,  sono  dettate  le
disposizioni  per  la ripartizione tra le amministrazioni interessate
dei  proventi  del  contributo  unificato  di cui al comma 2 e per la
relativa regolazione contabile.
   11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano dal 1o
luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla
medesima  data.  Detto  termine puo' essere prorogato, per un periodo
massimo  di  sei  mesi,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro della giustizia e del Ministro
delle  finanze,  tenendo  conto  di  oggettive esigenze organizzative
degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per
gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti
a  ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato
ai   sensi   del   secondo  periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle
disposizioni  del presente articolo versando l'importo del contributo
di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
 
                    Note all'art. 9:
                    - Si riporta il testo dell' art. 91 c.p.c.:
                    "Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con
          la  sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna
          la  parte  soccombente  al  rimborso  delle  spese a favore
          dell'altra  parte  e ne liquida l'ammontare insieme con gli
          onorari  di  difesa.  Eguale provvedimento emette nella sua
          sentenza il giudice che regola la competenza.
                    Le   spese  della  sentenza  sono  liquidate  dal
          cancelliere  con  nota in margine alla stessa; quelle della
          notificazione  della  sentenza  del  titolo esecutivo e del
          precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota
          in margine all'originale e alla copia notificata.
                    I  reclami contro le liquidazioni di cui al comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287  e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
                    -  Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12,
          13, 14, 15, 17 c.p.c.:
                    "Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore
          della  causa,  ai fini della competenza, si determina dalla
          domanda a norma delle disposizioni seguenti.
                    A  tale  effetto le domande proposte nello stesso
          processo  contro la medesima persona si sommano tra loro, e
          gli  interessi  scaduti, le spese e i danni, anteriori alla
          proposizione si sommano col capitale".
                    "Art.  11 (Cause relative a quote di obbligazione
          tra  piu'  parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro
          piu'  persone,  l'adempimento per quote di un'obbligazione,
          il    valore   della   causa   si   determina   dall'intera
          obbligazione".
                    "Art.  12 (Cause relative a rapporti obbligatori,
          a  locazioni  e  a  divisioni).  -  Il  valore  delle cause
          relative  all'esistenza,  alla validita' o alla risoluzione
          di  un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base
          a  quella  parte  del  rapporto  che  e'  in contestazione.
          [commaabrogato].
                    Il  valore delle cause per divisione si determina
          da quello della massa attiva da dividersi".
                    "Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari
          e  a  rendite).  -  Nelle  cause per prestazioni alimentari
          periodiche,  se  il  titolo  e'  controverso,  il valore si
          determina  in base all'ammontare delle somme dovute per due
          anni.
                    Nelle  cause  relative  a rendite perpetue, se il
          titolo  e'  controverso,  il  valore si determina cumulando
          venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee
          o  vitalizie,  cumulando  le annualita' domandate fino a un
          massimo di dieci.
                    Le regole del comma precedente si applicano anche
          per  determinare  il valore delle cause relative al diritto
          del concedente".
                    "Art.  14  (Cause  relative a somme di danaro e a
          beni  mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a
          beni  mobili,  il  valore  si  determina in base alla somma
          indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
          indicazione   o  dichiarazione,  la  causa  si  presume  di
          competenza del giudice adito.
                    Il  convenuto  puo' contestare, ma soltanto nella
          prima  difesa,  il valore come sopra dichiarato o presunto;
          in   tal  caso  il  giudice  decide,  ai  soli  fini  della
          competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza
          apposita istruzione.
                    Se il convenuto non contesta il valore dichiarato
          o  presunto,  questo rimane fissato, anche agli effetti del
          merito, nei limiti della competenza del giudice adito".
                    "Art.  15  (Cause relative a beni immobili). - Il
          valore  delle cause relative a beni immobili e' determinato
          moltiplicando  il  reddito  dominicale  del  terreno  e  la
          rendita   catastale   del   fabbricato   alla   data  della
          proposizione della domanda:
                      per   duecento   per  le  cause  relative  alla
          proprieta';
                      per  cento per le cause relative all'usufrutto,
          all'uso,  all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto
          dell'enfiteuta;
                      per cinquanta con riferimento al fondo servente
          per le cause relative alle servitu'.
                    Il  valore  delle  cause  per  il  regolamento di
          confini  si  desume  dal  valore  della parte di proprieta'
          controversa,   se  questa  e'  determinata;  altrimenti  il
          giudice lo determina a norma del comma seguente.
                    Se  per  l'immobile  all'atto  della proposizione
          della  domanda  non  risulta  il  reddito  dominicale  o la
          rendita  catastale,  il  giudice  determina il valore della
          causa  secondo  quanto  emerge  dagli atti, e se questi non
          offrono  elementi  per la stima, ritiene la causa di valore
          indeterminabile".
                    "Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata).
          -  Il  valore  delle  cause  di  opposizione all'esecuzione
          forzata si determina dal credito per cui si procede; quello
          delle  cause  relative alle opposizioni proposte da terzi a
          norma  dell'art.  619,  dal  valore  dei  beni controversi;
          quello delle cause relative a controversie sorte in sede di
          distribuzione,   dal   valore   del  maggiore  dei  crediti
          contestati".
                    -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 400 del
          1988 e' riportato nella Nota all'art. 6.