Art. 16.
                 (Commissione per la ricostituzione
                   di atti di morte o di nascita)
1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte
o  di  nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n.
1520.
2.  Il  Ministero  della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento
delle  residue  attivita'  di  segreteria,  compreso  il  rilascio di
certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui
al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza
oneri aggiuntivi.
3.  Il  regio  decreto-legge  18  ottobre  1942,  n. 1520, il decreto
legislativo  luogotenenziale  5  aprile  1946,  n. 216, e la legge 17
febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
 
          Note all'art. 16.
              - Il  regio  decreto-legge  18  ottobre  1942, n. 1520,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1943, n. 2,
          abrogato  dalla presente legge, recava: "Istituzione di una
          commissione  per  la  ricostituzione  di atti di morte o di
          nascita".
              - Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946,
          n.  216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1946,
          n.    101,   abrogato   dalla   presente   legge,   recava:
          "Modificazioni  al  regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n.
          1520,   circa   la   competenza  e  la  composizione  della
          Commissione  per la ricostituzione degli atti di morte e di
          nascita dei militari caduti in guerra".
              - La  legge  17  febbraio 1971, n. 90, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  marzo  1971, n. 77, abrogata dalla
          presente legge, recava: "Disposizioni integrative dell'art.
          4  del  decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la
          dichiarazione   di   morte   delle   persone  scomparse  in
          operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto".