Art. 17.
                     (Programmazione negoziata)
1.  Al  testo  unico in materia di interventi nelle aree depresse del
territorio  nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli
4  e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e  dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n.
50,   sono  allegati,  previo  coordinamento  formale  fra  le  norme
legislative   e   regolamentari   che  disciplinano  la  materia,  le
deliberazioni  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica   che  hanno  ad  oggetto  la  disciplina  organizzativa  e
procedimentale  degli istituti della programmazione negoziata e tutti
gli   altri   atti  ad  essa  collegati,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale.
 
          Note all'art. 17.
              - Si  trascrive il testo dell'articolo 4 della legge 15
          marzo  1997, n. 59 (per il riferimento alla legge si vedano
          le note all'articolo 1):
              "Art.  4.  -  1.  Nelle materie di cui all'articolo 117
          della  Costituzione,  le regioni, in conformita' ai singoli
          ordinamenti   regionali,  conferiscono  alle  province,  ai
          comuni  e  agli altri enti locali tutte le funzioni che non
          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Al
          conferimento  delle  funzioni le regioni provvedono sentite
          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'
          essere  ascoltati  anche  gli  organi rappresentativi delle
          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
              2.  Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,
          comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti
          legislativi di cui all'articolo 1.
              3.  I  conferimenti  di  funzioni di cui ai commi 1 e 2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti   princi'pi
          fondamentali:
                a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
          della    generalita'   dei   compiti   e   delle   funzioni
          amministrative  ai  comuni,  alle province e alle comunita'
          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni territoriali,
          associative  e  organizzative,  con l'esclusione delle sole
          funzioni   incompatibili   con   le   dimensioni  medesime,
          attribuendo  le  responsabilita' pubbliche anche al fine di
          favorire   l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti  di
          rilevanza  sociale  da parte delle famiglie, associazioni e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati;
                b)  il  principio di completezza, con la attribuzione
          alla  regione  dei  compiti e delle funzioni amministrative
          non  assegnati  ai sensi della lettera a), e delle funzioni
          di programmazione;
                c)  il  principio  di  efficienza  e di economicita',
          anche  con  la  soppressione  delle  funzioni e dei compiti
          divenuti superflui;
                d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
          enti   locali   anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea;
                e)   i   princi'pi  di  responsabilita'  ed  unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico  soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti connessi,
          strumentali  e complementari, e quello di identificabilita'
          in  capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo della
          responsabilita'    di    ciascun   servizio   o   attivita'
          amministrativa;
                f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo conto in
          particolare    delle    funzioni    gia'   esercitate   con
          l'attribuzione  di  funzioni e compiti omogenei allo stesso
          livello di governo;
                g)   il   principio   di  adeguatezza,  in  relazione
          all'idoneita'  organizzativa dell'amministrazione ricevente
          a  garantire,  anche  in  forma  associata  con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
                h)  il principio di differenziazione nell'allocazione
          delle    funzioni    in    considerazione   delle   diverse
          caratteristiche,     anche    associative,    demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi;
                i)   il   principio  della  copertura  finanziaria  e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative;
                l)   il   principio   di  autonomia  organizzativa  e
          regolamentare   e  di  responsabilita'  degli  enti  locali
          nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi
          ad essi conferiti.
              4.  Con  i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
          Governo provvede anche a:
                a)  delegare alle regioni i compiti di programmazione
          in  materia  di  servizi pubblici di trasporto di interesse
          regionale  e  locale; attribuire alle regioni il compito di
          definire,  d'intesa  con  gli  enti  locali, il livello dei
          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente
          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei
          cittadini,  servizi  i  cui costi sono a carico dei bilanci
          regionali,  prevedendo  che  i  costi dei servizi ulteriori
          rispetto  a  quelli minimi siano a carico degli enti locali
          che  ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
          delle  deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
          regioni  siano  precedute  da appositi accordi di programma
          tra  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione e le
          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
                b)  prevedere  che  le  regioni  e  gli  enti locali,
          nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   regolino
          l'esercizio  dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
          e  in  qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
          modi  di  cui  agli  articoli  22 e 25 della legge 8 giugno
          1990,  n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
          rispettino  gli  articoli  2  e  3 del regolamento (CEE) n.
          1191/69  ed  il  regolamento  (CEE) n. 1893/91, che abbiano
          caratteristiche  di  certezza  finanziaria  e  copertura di
          bilancio  e  che  garantiscano  entro  il 1 gennaio 2000 il
          conseguimento  di  un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura    previa   applicazione   della   direttiva
          91/440/CEE  del  Consiglio  del 29 luglio 1991 ai trasporti
          ferroviari  di  interesse  regionale  e locale; definire le
          modalita'  per  incentivare  il  superamento  degli assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano   e   extraurbano   e   per   introdurre  regole  di
          concorrenzialita'  nel  periodico  affidamento dei servizi;
          definire  le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
          gennaio  2000  con  propri  autonomi  contratti di servizio
          regionale  al  contratto  di  servizio pubblico tra Stato e
          Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
          e regionale;
                c)  ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare, sulla
          base dei princi'pi e criteri di cui al comma 3 del presente
          articolo,  al  comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14,
          17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'
          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di
          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi
          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca
          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori  produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione; per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi    e    alla    creazione,    ristrutturazione   e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica.
              4-bis.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo di cui al
          comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della   Repubblica  per  l'acquisizione  del  parere  delle
          Commissioni  competenti per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  assegnazione degli stessi.
          Decorso  il  termine  senza  che il parere sia espresso, il
          Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.
              5.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  3 della
          legge   8   giugno   1990,  n.  142,  e  del  principio  di
          sussidiarieta'  di  cui  al  comma  3,  lettera  a)  e  del
          principio  di  efficienza  e  di  economicita'  di cui alla
          lettera  c)  del  medesimo  comma,  del  presente articolo,
          ciascuna  regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
          ciascun   decreto   legislativo,   la   legge  di  puntuale
          individuazione  delle  funzioni  trasferite o delegate agli
          enti  locali  e  di  quelle  mantenute in capo alla regione
          stessa.  Qualora  la  regione non provveda entro il termine
          indicato,  il  Governo  e' delegato ad emanare, entro il 31
          marzo  1999,  sentite  le  regioni inadempienti, uno o piu'
          decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
          ed  enti  locali le cui disposizioni si applicano fino alla
          data di entrata in vigore della legge regionale".
              -  Per  il  testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si rinvia alle note all'articolo 1.
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7 della legge 8 marzo
          1999, n. 50, si rinvia alle note all'articolo 1.