Art. 18.
                              (Termini)
1.  I  testi  unici  di  cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3
aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2.  Il  termine  per  l'esercizio della delega di cui all'articolo 8,
comma  1,  della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato in otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Il  termine  indicato  dall'articolo  204,  comma  1, del decreto
legislativo    30    aprile    1992,    n.   285,   per   l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto,  e'  fissato in
novanta giorni.
4.  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e'
sostituito dal seguente:
"4.  Il  testo unico puo' essere aggiornato, secondo i princi'pi ed i
criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla
data  della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi
il  cui  schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il
parere  che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni
dalla  richiesta.  Lo  schema  e'  trasmesso,  sentita  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i
pareri  del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti
Commissioni    parlamentari,    che   esprimono   il   parere   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e'
emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5.  Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e'
sostituito dal seguente:
"6.  Per  la  predisposizione  degli  schemi  dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali  puo'  avvalersi  dell'opera di una commissione composta da
esperti,  esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati  nel  settore.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
utilizzazione  delle  risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali".
6.  I  termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di
domande  al  registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge
29  dicembre  1993,  n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie
economiche   ed  amministrative  (REA)  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
 
          Note all'articolo 18:
              -  La  legge  3  aprile  1997,  n. 94, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  aprile 1997, n. 81, reca "Modifiche
          alla   legge   5   agosto   1978,   n.  468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato".  Si  trascrive il testo
          dell'articolo 6, comma 4, della succitata legge:
              "4.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo
          di  cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e
          raccordi  tutte le disposizioni legislative e regolamentari
          che  disciplinano  la formazione e la gestione del bilancio
          dello  Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi'
          delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e
          raccordi  tutte le disposizioni legislative e regolamentari
          vigenti in materia di Tesoreria".
              -  La  legge  3  giugno  1999, n. 157, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129, reca "Nuove norme
          in  materia  di  rimborso  delle  spese  per  consultazioni
          elettorali  e referendarie e abrogazione delle disposizioni
          concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti e
          partiti  politici".  Si  trascrive il testo dell'articolo 8
          comma 1 della legge medesima:
              "Articolo 8. (Testo unico). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  emanare,  entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  un decreto legislativo
          recante  un testo unico compilativo nel quale devono essere
          riunite  e  coordinate le norme di legge vigenti in materia
          di:
                a)  rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a
          favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari
          di cariche elettive;
                b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui
          alla lettera a);
                c) controlli e sanzioni previsti dalla legge".
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          reca  "Nuovo  codice  della  strada". Si trascrive il testo
          dell'articolo 204 comma 1 del decreto medesimo:
              "Art.   204  (Provvedimenti  del  prefetto).  -  1.  Il
          prefetto,   esaminati   il  verbale  e  gli  atti  prodotti
          dall'ufficio  o comando accertatore, nonche' il ricorso e i
          documenti  allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano
          fatta  richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette,
          entro  sessanta  giorni,  ordinanza  motivata  con la quale
          ingiunge  il pagamento di una somma determinata, nel limite
          non  inferiore  al  doppio  del  minimo  edittale  per ogni
          singola  violazione,  secondo  i criteri dell'articolo 195,
          comma  2.  L'ingiunzione  comprende  anche  le  spese ed e'
          notificata   all'autore  della  violazione  ed  alle  altre
          persone  che sono tenute al pagamento ai sensi del presente
          titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il
          prefetto,  nello  stesso termine, emette ordinanza motivata
          di  archiviazione  degli  atti, comunicandola integralmente
          all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore,
          il quale ne da' notizia ai ricorrenti".
              -  La  legge  8  ottobre 1997, n. 352, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   17   ottobre   1997,  n.  243,  reca
          "Disposizioni  sui  beni  culturali".  Si  riporta il testo
          dell'articolo 1 della legge medesima, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  1.  (Testo  unico delle norme in materia di beni
          culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  un  decreto legislativo recante un
          testo  unico  nel quale siano riunite e coordinate tutte le
          disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di  beni
          culturali  e  ambientali. Con l'entrata in vigore del testo
          unico  sono  abrogate  tutte  le previgenti disposizioni in
          materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
          unico.
              2.  Nella  predisposizione  del  testo  unico di cui al
          comma  1,  il  Governo  si  attiene ai seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
                a)   possono  essere  inserite  nel  testo  unico  le
          disposizioni  legislative  vigenti  alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, nonche' quelle che entreranno
          in vigore nei sei mesi successivi;
                b)   alle   disposizioni   devono   essere  apportate
          esclusivamente  le  modificazioni  necessarie  per  il loro
          coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
          il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
              3.  Lo  schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          affinche'  le competenti Commissioni parlamentari esprimano
          il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo
          14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4.  Il  testo  unico  puo' essere aggiornato, secondo i
          principi  ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera
          b),  entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
          con  uno  o  piu'  decreti  legislativi  il  cui  schema e'
          deliberato  dal  Consiglio dei ministri, valutato il parere
          che  il  Consiglio  di  Stato  esprime entro quarantacinque
          giorni  dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
          e   di   detta   Conferenza,  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che esprimono il parere entro quarantacinque
          giorni  dal  ricevimento.  Ciascun  decreto  legislativo e'
          emanato  su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro  per gli affari
          regionali.
              5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per i beni
          culturali  e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
          espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
          relativo schema.
              6.  Per  la  predisposizione  degli  schemi dei decreti
          legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per
          i  beni  e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera
          di   una   Commissione   composta  da  esperti,  esterni  o
          appartenenti      all'amministrazione,      particolarmente
          qualificati  nel  settore.  Al  relativo  onere si provvede
          mediante    utilizzazione    delle    risorse   disponibili
          nell'ambito  delle  ordinarie  unita'  previsionali di base
          dello  stato di previsione del Ministero per i beni e delle
          attivita' culturali.".
              -  La  legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   11   gennaio   1994,   n.   7,  reca
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato   e   agricoltura".   Si   trascrive  il  testo
          dell'articolo 8 della legge medesima:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
          del   codice   civile,   i   piccoli  imprenditori  di  cui
          all'articolo   2083  del  medesimo  codice  e  le  societa'
          semplici.  Le  imprese  artigiane iscritte agli albi di cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in
          una sezione speciale del registro delle imprese.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a)  il  coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b)  il  rilascio,  anche per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma
          1,   lettera   b),   e'   determinato,  in  sede  di  prima
          applicazione della presente legge, nella misura di un terzo
          dell'importo previsto per le ditte individuali.
              10.  E'  abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del
          testo  unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
          n. 2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.  581,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          febbraio  1996,  n.  28,  reca  "Regolamento  di attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n. 580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'art.  2188  del  codice  civile". Si trascrive il testo
          dell'articolo 9 del decreto medesimo:
              "Art.   9.   (Repertorio  delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b)  gli  imprenditori  con sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20  settembre  1934,  n. 2011, dal regio decreto 4
          gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29 del decreto-legge 28
          febbraio  1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro."