Art. 19.
               (Disposizioni per la razionalizzazione
          degli interventi pubblici a favore delle imprese)
1.  Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli interventi pubblici
a  favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai
commi  1  e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei
limiti  delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi
e  in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  2  del  citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le
disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  riguardo  sia alle spese ammissibili, sia alla
tipologia  e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della
loro concessione ed erogazione.
2.   Al   fine   di  garantire,  nell'ambito  del  programma  di  cui
all'articolo  17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle
attivita'  di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione
industriale  (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e'
autorizzato  ad  utilizzare  il finanziamento concesso nell'esercizio
2000  entro  un  limite  di  spesa  di lire 200 milioni, ai sensi del
citato  articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in
detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
 
          Note all'articolo 19
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 commi 1 e 3, del
          decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante:
          "Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese, a norma dell'articolo 4,
          comma  4,  lettera  c),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
              "Art.   12.  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Al
          riordino della disciplina dei singoli interventi si procede
          con  i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai princi'pi
          del presente decreto.
              2. (Omissis).
              3.  Le  disposizioni  del presente decreto, fatto salvo
          quanto  previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla
          data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1
          e  delle  leggi  regionali adottate dalle regioni a statuto
          ordinario  e,  comunque  in  caso  di mancata adozione, non
          oltre  un  anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da
          parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro
          conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          individuato  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  7 del
          medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.
              4. (Omissis).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del citato
          decreto legislativo n. 123 del 1998:
              "Art.  2 (Modalita' di attuazione). - 1. Gli interventi
          sono  disposti  in  conformita'  alla normativa dell'Unione
          europea;   il   calcolo   dell'intensita'   di  aiuto,  ove
          consentito,  e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda
          o  netta.  In  ogni  caso  tale modalita' di calcolo non e'
          applicata  ai  regimi  di  aiuto  secondo la regola del "de
          minimis"   di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  delle
          Comunita'  europee  n.  C68  del 6 marzo 1996, e successive
          modifiche e integrazioni.
              2.   Il   tasso  da  applicare  per  le  operazioni  di
          attualizzazione  e rivalutazione, nonche' la definizione di
          piccola  e  media  impresa  sono  indicati e aggiornati con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   in   conformita'  con  le  disposizioni
          dell'Unione europea.
              3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
          esclusivamente  nei limiti delle disponibilita' finanziarie
          previste  dalla  legge.  Il  soggetto  competente  comunica
          tempestivamente,  con  avviso  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
          delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
          richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
          essi  inviata  a  loro  spese.  Ove  si rendano disponibili
          ulteriori   risorse  finanziarie,  il  soggetto  competente
          comunica  la  data  dalla  quale e' possibile presentare le
          relative  domande,  con avviso da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
          prima del termine iniziale."
              -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17  del
          decreto-legge    8   febbraio   1995,   n.   32,   recante:
          "Disposizioni  urgenti  per accelerare la concessione delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio  nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 febbraio 1995, n. 33, e convertito in legge con l'art. 1,
          comma 1, legge 7 aprile 1995, n. 104 (Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1995, n. 84):
              "Art.   17.  Attivita'  dell'IPI,  ex  IASM.  -  1.  Il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          provvede  annualmente al finanziamento delle iniziative che
          lo   IASM,   ora  denominato  Istituto  per  la  promozione
          industriale  (IPI) intende assumere sulla base di programmi
          annuali  di  attivita'  approvati  con decreto del Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato.  I
          relativi  oneri  continuano  a  gravare  sul  Fondo  di cui
          all'articolo  19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
          1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
              2.  Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i
          soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione,
          utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI."