Art. 20.
              (Rete autostradale e stradale nazionale)
1.  Alla  lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Alle
modifiche   della   rete  autostradale  e  stradale  classificata  di
interesse  nazionale  ai  sensi  dei predetti decreti, fatte salve le
norme   in   materia  di  programmazione  e  realizzazione  di  opere
autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia".
 
          Nota all'articolo 20:
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1 della legge 15
          marzo  1997, n. 59 (per il riferimento alla legge si vedano
          le  note  all'articolo  1),  come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31  marzo  1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli
          articoli  5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei princi'pi e dei
          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini
          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende
          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti
          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
              2.  Sono  conferite  alle  regioni  e agli enti locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'articolo  4, comma 3, lettera a), della presente legge,
          anche  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  tutte  le  funzioni  e  i  compiti amministrativi
          relativi  alla cura degli interessi e alla promozione dello
          sviluppo  delle  rispettive  comunita',  nonche'  tutte  le
          funzioni  e  i  compiti  amministrativi  localizzabili  nei
          rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
          o  amministrazione  dello  Stato,  centrali  o  periferici,
          ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
              3.  Sono  esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
                a)   affari   esteri   e  commercio  estero,  nonche'
          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
                b)  difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi
          e materiale strategico;
                c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
                d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
          artistico;
                e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
                f)  cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo
          politico, estradizione;
                g)  consultazioni  elettorali,  elettorato  attivo  e
          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie
          escluse quelle regionali;
                h)  moneta,  perequazione  delle risorse finanziarie,
          sistema valutario e banche;
                i)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
                m) amministrazione della giustizia;
                n) poste e telecomunicazioni;
                o)   previdenza   sociale,   eccedenze  di  personale
          temporanee e strutturali;
                p) ricerca scientifica;
                q)  istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
          programmi      scolastici,      organizzazione     generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
                r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
                r-bis)  trasporti  aerei,  marittimi  e ferroviari di
          interesse nazionale.
              4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
                a)   i   compiti  di  regolazione  e  controllo  gia'
          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'
          indipendenti;
                b)    i   compiti   strettamente   preordinati   alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza
          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  ministri  delibera in via
          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale
          classificata  di  interesse nazionale ai sensi dei predetti
          decreti,  fatte salve le norme in materia di programmazione
          e  realizzazione  di  opere  autostradali,  si provvede, su
          proposta   della   regione  interessata,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni,  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano,
          sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
                c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale del sistema di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei  ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
                d)  i  compiti  esercitati  localmente  in  regime di
          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
                e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
          e  i  compiti  preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a
          livello  nazionale  degli  obblighi  derivanti dal Trattato
          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
              5.  Resta  ferma  la  disciplina concernente il sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
              6.   La   promozione   dello   sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente."