Art. 21.
                      (Disposizioni in materia
              di infrastrutture autostradali e viarie)
1.   Per   la   costruzione   e   l'affidamento   in  gestione  delle
infrastrutture   autostradali   si   applicano  le  disposizioni  che
recepiscono  nell'ordinamento  italiano  la  normativa comunitaria in
materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  dei  lavori  pubblici, previo parere delle Commissioni
parlamentari  competenti per materia, e' consentita la costruzione di
nuove  autostrade  o  tratte  autostradali  a  condizione  che  siano
inserite  nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e
nel  programma  triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo  26  febbraio  1994,  n. 143. Sono fatte salve le vigenti
procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di
impatto ambientale.
3.  Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di
nuove  infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono
utilizzabili  sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
 
          Note all'articolo 21:
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 3, comma 2, del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1994,  n. 143, recante:
          "Istituzione  dell'Ente nazionale per le strade" pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129:
              2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme
          delibera  del  CIPE,  i piani pluriennali di viabilita', ed
          entro   il  limite  costituito  dalle  risorse  finanziarie
          stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie,
          il programma triennale per la gestione e l'incremento della
          rete  stradale ed autostradale dello Stato e di quella data
          in concessione.
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli da 37-bis a 38
          della  legge  11  febbraio 1994, n. 109 (per il riferimento
          alla legge si vedano le note all'articolo 14):
              "Articolo  37-bis. (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno
          di  ogni  anno  i  soggetti  di  cui al comma 2, di seguito
          denominati    "promotori",    possono    presentare    alle
          amministrazioni   aggiudicatrici   proposte  relative  alla
          realizzazione  di  lavori  pubblici o di lavori di pubblica
          utilita',  inseriti  nella  programmazione triennale di cui
          all'articolo   14,  comma  2,  ovvero  negli  strumenti  di
          programmazione  formalmente  approvati dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla base della normativa vigente, tramite
          contratti  di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2,
          con   risorse   totalmente  o  parzialmente  a  carico  dei
          promotori  stessi.  Le proposte devono contenere uno studio
          di  inquadramento  territoriale e ambientale, uno studio di
          fattibilita',   un   progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione,  un  piano economico-finanziario asseverato da
          un   istituto   di   credito,   una   specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonche'
          l'indicazione  degli elementi di cui all'articolo 21, comma
          2,  lettera  b),  e  delle  garanzie  offerte dal promotore
          all'amministrazione   aggiudicatrice.  Le  proposte  devono
          inoltre  indicare  l'importo  delle  spese sostenute per la
          loro  predisposizione  comprensivo  anche dei diritti sulle
          opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
          Tale  importo,  soggetto  all'accettazione  da  parte della
          amministrazione  aggiudicatrice,  non  puo' superare il 2,5
          per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
          piano economico-finanziario.
              2.  Possono  presentare le proposte di cui al comma 1 i
          soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
          finanziari   e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,
          nonche'  i  soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
          lettera  f), eventualmente associati o consorziati con enti
          finanziatori e con gestori di servizi.".
              "Articolo  37-ter.  (Valutazione  della proposta). - 1.
          Entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  valutano  la  fattibilita'  delle  proposte
          presentate  sotto  il  profilo  costruttivo, urbanistico ed
          ambientale,   nonche'  della  qualita'  progettuale,  della
          funzionalita',      della      fruibilita'      dell'opera,
          dell'accessibilita'  al pubblico, del rendimento, del costo
          di   gestione   e   di  manutenzione,  della  durata  della
          concessione,  dei  tempi  di  ultimazione  dei lavori della
          concessione,  delle tariffe da applicare, della metodologia
          di  aggiornamento  delle  stesse,  del  valore  economico e
          finanziario  del  piano  e  del  contenuto  della  bozza di
          convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
          loro  realizzazione  e,  esaminate le proposte stesse anche
          comparativamente,  sentiti  i  promotori  che  ne  facciano
          richiesta,  provvedono  ad individuare quelle che ritengono
          di pubblico interesse.".
              "Articolo 37-quater. (Indizione della gara). - 1. Entro
          il   31   dicembre   di   ogni   anno   le  amministrazioni
          aggiudicatrici,  qualora  fra  le  proposte  presentate  ne
          abbiano   individuate   alcune   di   pubblico   interesse,
          applicano,   ove   necessario,   le   disposizioni  di  cui
          all'articolo  14,  comma  8,  ultimo periodo, e, al fine di
          aggiudicare   mediante   procedura  negoziata  la  relativa
          concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per
          ogni proposta individuata:
                a)  ad  indire  una  gara da svolgere con il criterio
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa  di  cui
          all'articolo  21,  comma  2,  lettera b), ponendo a base di
          gara  il  progetto  preliminare  presentato  dal promotore,
          eventualmente  modificato  sulla  base delle determinazioni
          delle   amministrazioni  stesse,  nonche'  i  valori  degli
          elementi   necessari  per  la  determinazione  dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa nelle misure previste dal
          piano economico-finanziario presentato dal promotore;
                b)   ad   aggiudicare  la  concessione  mediante  una
          procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore ed i
          soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
          di  cui  alla  lettera  a); nel caso in cui alla gara abbia
          partecipato  un  unico  soggetto  la procedura negoziata si
          svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
              2.  La  proposta  del promotore posta a base di gara e'
          vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
          nella   gara   ed   e'  garantita  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo  30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari
          all'importo  di  cui  all'articolo  37-bis, comma 1, ultimo
          periodo,  da  versare,  su  richiesta  dell'amministrazione
          aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
              3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
          all'articolo  30,  comma  1, versano, mediante fidejussione
          bancaria  o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
          bando  in  misura  pari  all'importo  di  cui  all'articolo
          37-bis, comma 1, ultimo periodo.
              4.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma   1,   lettera   b),   il   promotore   non   risulti
          aggiudicatario    entro    un   congruo   termine   fissato
          dall'amministrazione   nel   bando  di  gara,  il  soggetto
          promotore  della proposta ha diritto al pagamento, a carico
          dell'aggiudicatario,   dell'importo   di  cui  all'articolo
          37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e' effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
          del comma 3.
              5.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma  1,  lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
          lo  stesso  e'  tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
          agli  altri  due  soggetti  che  abbiano  partecipato  alla
          procedura,  una  somma pari all'importo di cui all'articolo
          37-bis,  comma  1,  ultimo  periodo. Qualora alla procedura
          negoziata   abbiano  partecipato  due  soggetti,  oltre  al
          promotore,  la  somma  va ripartita nella misura del 60 per
          cento  al  migliore offerente nella gara e del 40 per cento
          al   secondo   offerente.   Il   pagamento   e'  effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla  cauzione  versata  dall'aggiudicatario  ai sensi del
          comma 3.
              6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
          presente   articolo   sono   obbligati,   in   deroga  alla
          disposizione  di  cui  all'articolo  2, comma 4, terzultimo
          periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30
          per  cento  dei  lavori  oggetto della concessione. Restano
          ferme  le  ulteriori  disposizioni  del  predetto  comma  4
          dell'articolo 2."
              "Articolo 37-quinquies. (Societa' di progetto). - 1. Il
          bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la
          realizzazione  e/o  gestione  di una infrastruttura o di un
          nuovo  servizio  di  pubblica  utilita'  deve prevedere che
          l'aggiudicatario  ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
          costituire  una  societa'  di progetto in forma di societa'
          per  azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
          Il  bando  di  gara  indica l'ammontare minimo del capitale
          sociale  della  societa'. In caso di concorrente costituito
          da  piu'  soggetti,  nell'offerta  e'  indicata la quota di
          partecipazione  al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
          predette  disposizioni  si applicano anche alla gara di cui
          all'articolo   37-quater.   La  societa'  cosi'  costituita
          diventa  la  concessionaria  subentrando  nel  rapporto  di
          concessione    all'aggiudicatario   senza   necessita'   di
          approvazione    o   autorizzazione.   Tale   subentro   non
          costituisce  cessione  di contratto. Il bando di gara puo',
          altresi',  prevedere che la costituzione della societa' sia
          un obbligo dell'aggiudicatario.
              1-bis.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
          parte  delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano
          affidati  direttamente  dalle  suddette  societa' ai propri
          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti
          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
          contrattuali  che  prevedano  obblighi  di  affidamento dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi."
              "Articolo 37-sexies. Societa' di progetto: emissione di
          obbligazioni.  -  1.  Le  societa'  costituite  al  fine di
          realizzare  e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
          servizio  di  pubblica  utilita'  possono  emettere, previa
          autorizzazione  degli  organi  di  vigilanza, obbligazioni,
          anche  in  deroga  ai  limiti  di cui all'articolo 2410 del
          codice   civile,   purche'   garantite  pro-quota  mediante
          ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
              2.  I  titoli  e  la relativa documentazione di offerta
          devono  riportare  chiaramente ed evidenziare distintamente
          un  avvertimento  dell'elevato grado di rischio del debito,
          secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici."
              "Articolo  37-septies.  Risoluzione.  -  1.  Qualora il
          rapporto  di  concessione sia risolto per inadempimento del
          soggetto   concedente   ovvero   quest'ultimo   revochi  la
          concessione   per   motivi   di  pubblico  interesse,  sono
          rimborsati al concessionario:
                a)  il  valore  delle opere realizzate piu' gli oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui  l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
                b)  le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o da
          sostenere in conseguenza della risoluzione;
                c)  un  indennizzo,  a  titolo  di  risarcimento  del
          mancato  guadagno,  pari  al  10 per cento del valore delle
          opere  ancora  da  eseguire ovvero della parte del servizio
          ancora   da   gestire   valutata   sulla   base  del  piano
          economico-finanziario.
              2.   Le   somme  di  cui  al  comma  1  sono  destinate
          prioritariamente   al   soddisfacimento   dei  crediti  dei
          finanziatori  del  concessionario  e  sono indisponibili da
          parte  di  quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di
          detti crediti.
              3.   L'efficacia  della  revoca  della  concessione  e'
          sottoposta  alla  condizione  del  pagamento  da  parte del
          concedente   di   tutte   le   somme   previste  dai  commi
          precedenti."
              "Articolo  37-octies. Subentro. - 1. In tutti i casi di
          risoluzione   di   un   rapporto   concessorio  per  motivi
          attribuibili   al   soggetto   concessionario,   gli   enti
          finanziatori  del progetto potranno impedire la risoluzione
          designando,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento della
          comunicazione    scritta    da    parte    del   concedente
          dell'intenzione  di risolvere il rapporto, una societa' che
          subentri  nella  concessione  al posto del concessionario e
          che verra' accettata dal concedente a condizione che:
                a)  la  societa'  designata  dai  finanziatori  abbia
          caratteristiche   tecniche  e  finanziarie  sostanzialmente
          equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
          dell'affidamento della concessione;
                b)  l'inadempimento  del  concessionario  che avrebbe
          causato   la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta  giorni
          successivi  alla scadenza del termine di cui all'alinea del
          presente  comma  ovvero in un termine piu' ampio che potra'
          essere  eventualmente  concordato  tra  il  concedente  e i
          finanziatori.
              2.  Con  decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono
          fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione delle
          previsioni di cui al comma 1."
              "Articolo  37-nonies.  (Privilegio sui crediti). - 1. I
          crediti  dei  soggetti  che  finanziano la realizzazione di
          lavori  pubblici,  di  opere  di  interesse  pubblico  o la
          gestione  di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
          beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745
          e seguenti del codice civile.
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i   finanziatori   originari   dei  crediti,  il  debitore,
          l'ammontare  in  linea  capitale  del finanziamento o della
          linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
          finanziamento.
              3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
          subordinata   alla   trascrizione,  nel  registro  indicato
          dall'articolo  1524,  secondo  comma,  del  codice  civile,
          dell'atto   dal   quale   il   privilegio   risulta.  Della
          costituzione   del   privilegio  e'  dato  avviso  mediante
          pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
          risultare  gli  estremi  della  avvenuta  trascrizione.  La
          trascrizione  e  la  pubblicazione devono essere effettuate
          presso  i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
          finanziata.
              4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1153
          del  codice  civile,  il  privilegio puo' essere esercitato
          anche  nei  confronti  dei  terzi  che  abbiano  acquistato
          diritti  sui  beni  che  sono  oggetto dello stesso dopo la
          trascrizione  prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
          sia  possibile  far  valere il privilegio nei confronti del
          terzo   acquirente,   il   privilegio  si  trasferisce  sul
          corrispettivo."
              "Articolo  38.  (Applicazione  della  legge). - 1. Fino
          alla   data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  il
          Ministero   per  i  beni  culturali  e  ambientali  per  la
          realizzazione  dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
          dei  beni  tutelati  ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  puo' procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma
          4,   23,   comma   1,  e  23,  comma  1-bis,  limitatamente
          all'importo  dei  lavori,  nonche'  all'articolo  25, fermo
          restando  che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo
          articolo  25 possono essere elevate non oltre il limite del
          20  per  cento  e  che  l'importo  in aumento relativo alle
          varianti   che   determinano   un  incremento  dell'importo
          originario del contratto deve trovare copertura nella somma
          stanziata per l'esecuzione dell'opera."