Art. 22.
                     (Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilita' della popolazione,
assicurare  l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed
acustico,  la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli
di   sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione  stradale,  la
minimizzazione  dell'uso  individuale  dell'automobile  privata  e la
moderazione  del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto,
l'aumento  della  percentuale  di  cittadini  trasportati dai sistemi
collettivi  anche  con  soluzioni  di  car pooling e car sharing e la
riduzione  dei  fenomeni  di  congestione  nelle  aree  urbane,  sono
istituiti  appositi  piani  urbani  di  mobilita'  (PUM)  intesi come
progetti  del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico
degli   interventi  sulle  infrastrutture  di  trasporto  pubblico  e
stradali,  sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco
veicoli,  sul  governo  della  domanda  di  trasporto  attraverso  la
struttura  dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione
del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle
citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il
regolamento  di  cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti
dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in
vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto
e mobilita', a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte
in  apposito  fondo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dei
trasporti e della navigazione.
2.  Sono  abilitati  a  presentare  richiesta di cofinanziamento allo
Stato  in  misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi
di  investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM,
i  singoli  comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione
superiore  a  100.000  abitanti,  le  province  aggreganti  i  comuni
limitrofi  con  popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti,
d'intesa  con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree
metropolitane  di  tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni
interessati.
3.  Una  percentuale  non  superiore  al  5  per  cento  dell'importo
complessivo  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 e' destinata a
comuni    singoli   che   per   ragioni   tecniche,   geografiche   o
socio-economiche,  non possono far parte delle aggregazioni di cui al
comma   2.   Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  stabilisce  annualmente  la  ripartizione  percentuale del
restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo
22  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ed i
restanti comuni di cui al comma 2.
4.  Con  regolamento  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e
dell'ambiente,   d'intesa   con   la   Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al
comma  1,  il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i
requisiti  minimi  dei  relativi  contenuti,  i  criteri di priorita'
nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di erogazione del
finanziamento  statale,  di  controllo dei risultati e delle relative
procedure.
5.  Le  risorse  finanziarie  sono  erogate ai soggetti promotori dei
progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla
base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
 
          Note all'articolo 22:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 22 del decreto
          legislativo  18  agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico
          delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2000, n. 177/L:
              "Articolo   22.   (Aree   metropolitane).   -  1.  Sono
          considerate  aree  metropolitane  le  zone  comprendenti  i
          comuni   di   Torino,  Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,
          Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli  e  gli  altri  comuni i cui
          insediamenti   abbiano   con   essi   rapporti  di  stretta
          integrazione   territoriale  e  in  ordine  alle  attivita'
          economiche,   ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,
          nonche'  alle  relazioni  culturali  e alle caratteristiche
          territoriali.
              2.  Su  conforme proposta degli enti locali interessati
          la  regione procede entro centottanta giorni dalla proposta
          stessa    alla    delimitazione    territoriale   dell'area
          metropolitana.  Qualora  la  regione  non provveda entro il
          termine   indicato,   il  Governo,  sentita  la  Conferenza
          unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n. 281, invita la regione a provvedere entro
          un   ulteriore  termine,  scaduto  il  quale  procede  alla
          delimitazione dell'area metropolitana.
              3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree
          metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale."
              -  Per  il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'articolo 1.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8 del decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202:
              "Articolo  8.  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali   e   Conferenza  unificata).  -  1.  La  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle  province,  dei comuni e delle comunita' montane, con
          la Conferenza Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."