Art. 23.
             (Diritti per la partecipazione a concorsi)
1.  All'articolo  27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 1983, n.
131,  le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle
seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni
in  base  ai  rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di
lire 20.000".
 
          Note all'articolo 23
              - Il decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1983, n. 131,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59,
          reca  "Provvedimenti  urgenti  per il settore della finanza
          locale per l'anno 1983".
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  27, comma 6, del
          decreto  legge  28  febbraio  1983,  n. 55, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1983, n. 131, come
          modificato dalla presente legge:
              "6.   La  tassa  di  ammissione  ai  concorsi  per  gli
          impiegati  presso  i  comuni, le province, loro consorzi ed
          aziende  stabilita  dall'articolo  1  del  regio decreto 21
          ottobre  1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui
          all'articolo  45  della  legge  8  giugno  1962,  n. 604, e
          successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle
          predette  amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti
          e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".