Art. 24.
       (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici
                  delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono
tenute  a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu'
siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei   ministri,  che  stabilisce  altresi'  le  necessarie  modalita'
applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono
estesi  alle  societa'  concessionarie  di lavori e servizi pubblici,
alle  societa',  alle  aziende  speciali e ai consorzi che gestiscono
servizi  pubblici, nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare
la  normativa  nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento
degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1,
limitatamente  ai  bandi  ed  avvisi  di  gara di importo inferiore a
quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni
altra  forma  di  pubblicazione  prevista  da  norme  di  legge  o di
regolamento,  fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti
salvi  gli  obblighi  di  pubblicazione  sui  giornali  quotidiani  o
periodici previsti dalle leggi vigenti.
4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono definite le
procedure  di  scelta  del contraente e le modalita' di utilizzazione
degli  strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono
utilizzare   ai   fini   dell'acquisizione   in  via  elettronica  ed
informatica di beni e servizi.
5.   I   regolamenti   assicurano   la   parita'  di  condizioni  dei
partecipanti,  la  segretezza,  ove  necessaria,  la trasparenza e la
semplificazione   delle  procedure,  comprese  quelle  relative  alle
modalita'  di  collaudo  e  pagamento,  nonche'  la completezza delle
offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione
delle   pubbliche   amministrazioni,  ivi  compresa  l'assistenza  ai
soggetti   che   utilizzano   la   rete   unitaria   della   pubblica
amministrazione,  il  Governo  si avvale del Centro tecnico di cui al
comma  19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e'
collocato  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in
posizione   di   autonomia  amministrativa  e  funzionale,  ai  sensi
dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono
soppressi  i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17
della legge n. 127 del 1997.
7.  Le  spese  relative  al  servizio  informatico di cui al presente
articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8.  Restano  ferme  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
          Note all'articolo 24
              -  Per  il  riferimento all'articolo 17, comma 2, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, si vedano le note di cui
          all'articolo 1.
              - Per il riferimento alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
          si vedano le note di cui all'articolo 1.
              Si  riporta  il testo dell'articolo 17, comma 19, della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "19. [primi due periodi soppressi]. Il Centro si avvale
          di  personale  assunto  con  contratto  di diritto privato,
          anche  a  tempo  determinato,  in  numero  non  superiore a
          cinquanta  unita'.  In sede di prima applicazione i compiti
          del  Centro  sono  svolti  dall'Autorita' per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione.  Dalla data di entrata in
          vigore  del regolamento di cui al presente comma, il Centro
          subentra  nei  compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza
          ai  soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
          amministrazione,  ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
          in  corso.  Gli  oneri  di funzionamento del Centro gravano
          sulle  disponibilita'  gia'  destinate al finanziamento del
          progetto  intersettoriale  "Rete  unitaria  della  pubblica
          amministrazione"  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3
          giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
          n.  400,  da  assegnare con le modalita' ivi indicate nella
          misura  ritenuta  congrua  dall'Autorita' per l'informatica
          nella    pubblica   amministrazione   in   relazione   alla
          progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti."
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1 settembre 1999, n.
          205,  reca  "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
              Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  7  del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
                "Articolo  7.  (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
          svolgimento    delle    funzioni   istituzionali   di   cui
          all'articolo  2,  e  per  i  compiti  di  organizzazione  e
          gestione  delle  occorrenti risorse umane e strumentali, il
          Presidente  individua con propri decreti le aree funzionali
          omogenee  da  affidare alle strutture in cui si articola il
          Segretariato generale.
              2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
          strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
          Sottosegretari da lui delegati.
              3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
              4.  Per  lo  svolgimento di particolari compiti, per il
          raggiungimento   di   risultati   determinati   o   per  la
          realizzazione   di   specifici   programmi,  il  Presidente
          istituisce,  con  proprio  decreto,  apposite  strutture di
          missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto
          istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
          gli   altri   organi   collegiali  che  operano  presso  la
          Presidenza,   il   Presidente,   con   propri  decreti,  ne
          disciplina le strutture di supporto.
              5.   Il   Segretario   generale   e'  responsabile  del
          funzionamento  del  Segretariato  generale e della gestione
          delle  risorse  umane  e  strumentali  della Presidenza. Il
          Segretario  generale  puo'  essere coadiuvato da uno o piu'
          Vicesegretari   generali.   Per  le  strutture  affidate  a
          Ministri  o  Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
          competono  ai  funzionari preposti alle strutture medesime,
          ovvero,   nelle   more   della  preposizione,  a  dirigenti
          temporaneamente   delegati   dal  Segretario  generale,  su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
              6.  Le  disposizioni  che  disciplinano  i  poteri e le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,    con    particolare   riferimento   alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti  e  con  le  modalita'  da definirsi con decreto del
          Presidente,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, tenuto
          conto  della  peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri  o  Sottosegretari  delegati, indicano i parametri
          organizzativi   e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi  di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali    preposti   alle   strutture   individuate   dal
          Presidente.
              7.  Il  Presidente,  con  propri decreti, individua gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative  proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
          sottosegretari   della   Presidenza,   e  ne  determina  la
          composizione.
              8.      La      razionalita'     dell'ordinamento     e
          dell'organizzazione   della   Presidenza  e'  sottoposta  a
          periodica  verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso a
          strutture  specializzate pubbliche o private. Il Presidente
          informa  le Camere dei risultati della verifica. In sede di
          prima  applicazione  del  presente  decreto, la verifica e'
          effettuata dopo due anni."