Art. 26. (Istituzione dell'Ufficiale elettorale) 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. 4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto. 5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune. 6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano". 2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario". 3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri". 4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'". 5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,"; b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o". 6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario". 7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario" 8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale"; b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal segretario". 9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale". 10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale". 11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali". 12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico". 13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1ยบ gennaio 2002.
Note all'articolo 26 - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106, reca "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". Si trascrive il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223: "Articolo 4. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3). - Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323." Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificati dalla presente legge: "Articolo 12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2o, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2o). - Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi e otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri". "Articolo 13. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3o, 4o, 5o e 6o). - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti". "Articolo 14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9o, secondo periodo, 10o, 11 e 12o, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7o, 8o, 9o e 10o). - La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, [parole soppresse], da un funzionario da lui delegato. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di [parole soppresse] sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale". "Articolo 15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12o, 13o e 14o). - I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario." Si riporta l'articolo 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Articolo 5. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1 e 2o e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2o). - Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito; b) il luogo e la data di nascita; c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; d) il titolo di studio; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale, le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario." - Si riporta l'articolo 17 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Articolo 17. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14). - Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti". - Si riporta l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Articolo 18. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14). - Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo art. 20. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto". - Si riporta l'articolo 30 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Articolo 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, dall'Ufficiale elettorale, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal segretario. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali." - Si riporta l'articolo 32 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Articolo 32. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2o). - Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 1) della morte; 2) della perdita della cittadinanza italiana; Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica; 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29." Si riporta l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Art. 37. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29). - Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale." Si riporta l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge: "Art. 49. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39). - A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste."