Art. 27.
                   (Accelerazione del procedimento
                 di controllo della Corte dei conti)
1.  Gli  atti  trasmessi  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi
sessanta  giorni  dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia  della  Sezione  del  controllo,  salvo  che  la Corte, nel
predetto   termine,   abbia   sollevato   questione  di  legittimita'
costituzionale,  per  violazione dell'articolo 81 della Costituzione,
delle  norme  aventi  forza di legge che costituiscono il presupposto
dell'atto,  ovvero  abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto
di  attribuzione.  Il  predetto  termine  e'  sospeso  per il periodo
intercorrente  tra  le  eventuali richieste istruttorie e le risposte
delle  amministrazioni  o  del Governo, che non puo' complessivamente
essere superiore a trenta giorni.
2.  La  Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle
ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni
della   Sezione  sono  pubblicate  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'adunanza.
3.  All'articolo  3,  comma  2,  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20,
l'ultimo periodo e' soppresso.
4.  Il  procedimento  previsto  dall'articolo  25, secondo comma, del
testo  unico  delle  leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto  12  luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio
dei  ministri  anche  con  riferimento  ad una o piu' parti dell'atto
sottoposto  a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa  esecutivo  ove  le Sezioni riunite della Corte dei conti non
abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' abrogato.
 
          Note all'articolo 27
              - Si riporta l'articolo 81 della Costituzione:
              "81.  Le  Camere  approvano  ogni  anno  i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
              - La  legge  14  gennaio  1994, n. 20, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   14   gennaio   1994,   n.  10,  reca
          "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte  dei  conti". Si riporta l'articolo 3, comma 2, della
          legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "2.  I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi. [ultimo periodo soppresso]".
              - Il  regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1  agosto  1934,  n.  179, reca
          "Approvazione  del  testo unico delle leggi sulla Corte dei
          conti".  Si  trascrive  il  testo dell'articolo 25, secondo
          comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
              "Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso,
          la  Corte  e'  chiamata  a  deliberare a sezioni riunite, e
          qualora  non  riconosca  cessata  la  causa del rifiuto, ne
          ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva".
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.,  reca  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
          Si   riporta   il   testo   dell'articolo  61  del  decreto
          legislativo  30  luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
          presente legge:
              Art.  61.  (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
          hanno personalita' giuridica di diritto pubblico.
              2.  In  conformita'  con  le  disposizioni del presente
          decreto  legislativo  e  dei rispettivi statuti, le agenzie
          fiscali,  hanno  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
              3.  Le  agenzie  fiscali  operano  nell'esercizio delle
          funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princi'pi di
          legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con  criteri di
          efficienza,  economicita'  ed  efficacia  nel perseguimento
          delle rispettive missioni.
              4. [abrogato]".