Art. 28.
      (Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione
       di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione
             nei territori colpiti dagli eventi sismici
           del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1.  Il  comma  6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,  come  modificato  dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  12
novembre  1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente:
"6.  Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3
del  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76,  tuttora  disponibile  presso  i  comuni  e'  utilizzato  per  il
ripristino  del  patrimonio  edilizio  privato e pubblico danneggiato
dagli   eventi   sismici   nonche'   per   le   necessarie  opere  di
urbanizzazione  e  per  le  strutture scolastiche, nel rispetto delle
priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
 
          Note all'articolo 28
              - Il  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  5  ottobre  1993,  n.  234  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  legge  4  dicembre  1993,  n. 493 (Gazzetta Ufficiale 4
          dicembre    1993,   n.   285),   reca   "Disposizioni   per
          l'accelerazione     degli     investimenti    a    sostegno
          dell'occupazione  e per la semplificazione dei procedimenti
          in   materia   edilizia".   Si  riporta  il  testo  vigente
          dell'articolo 2 del succitato decreto legge 5 ottobre 1993,
          n.  398,  come  modificato dall'articolo 11-ter del decreto
          legge   12   novembre   1996,   n.   576  (convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  dicembre  1996, n. 677) e
          dalla presente legge:
              "Art.    2   (Investimenti   industriali   nelle   aree
          terremotate  della Campania, Basilicata e del Belice". - 1.
          In  attuazione  dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della
          legge    23   gennaio   1992,   n.   32,   e'   autorizzata
          l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita
          in  lire  130  miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni  1993  e  1994,  destinata  alle
          finalita'  di  cui  agli  articoli  27 e 39 del testo unico
          delle   leggi   per  gli  interventi  nei  territori  della
          Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli
          eventi  sismici  del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
          marzo  1982,  approvato  con  decreto  legislativo 30 marzo
          1990, n. 76.
              2. La disponibilita' di cui al comma 1 e' destinata:
                a)   alla   liquidazione  del  saldo  dei  contributi
          concessi,  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 2, del testo
          unico  approvato  con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
          76,   nonche'   alla  liquidazione  dell'aggiornamento  dei
          contributi  concessi,  ai  sensi dell'articolo 39, comma 3,
          del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi,
          che    l'iniziativa    realizzata   raggiunga   i   livelli
          occupazionali  medi  previsti  in  sede  di concessione dei
          contributi;
                b)   alla   liquidazione  del  saldo  dei  contributi
          concessi  per gli interventi di riparazione e ricostruzione
          degli  stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
          all'articolo  27  del  testo  unico  approvato  con decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
                c)  alla  liquidazione  degli  oneri  per  espropri e
          collaudi,  nonche' all'esecuzione di opere di completamento
          indispensabili  per  la  funzionalita' delle infrastrutture
          realizzate.
              3.  [Comma  abrogato dall'art. 10, legge 7 agosto 1997,
          n. 266]
              4.   I  lotti  delle  aree  infrastrutturate  ai  sensi
          dell'articolo  39  del  testo  unico  approvato con decreto
          legislativo  30  marzo  1990, n. 76, tuttora non assegnati,
          ovvero  assegnati  da  oltre  dodici  mesi  e  tuttora  non
          utilizzati,  sono  ceduti  per  l'ampliamento di iniziative
          gia'  insediate  nell'agglomerato industriale, a condizione
          che  le  iniziative  stesse abbiano raggiunto gli obiettivi
          previsti   nel  progetto  originario  e  che  l'ampliamento
          programmato  determini  ulteriori  incrementi  dei  livelli
          occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente
          si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo 30 marzo
          1990,   n.   76,  localizzate  nei  piani  di  insediamento
          produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del
          medesimo  testo  unico.  Il prezzo di cessione del lotto e'
          determinato   in  misura  pari  al  costo  sostenuto  o  da
          sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di
          urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura
          non  superiore  a  quanto  previsto dall'articolo 5-bis del
          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  e
          successive modificazioni.
              5.  In  caso  di revoca dell'assegnazione del lotto con
          contestuale   dichiarazione  di  decadenza  dai  contributi
          previsti  all'articolo  39  del  testo  unico approvato con
          decreto  legislativo  30  marzo 1990, n. 76, per la mancata
          osservanza  delle  condizioni contenute nel disciplinare di
          concessione,  il  lotto  e  il  contributo concesso possono
          essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo
          tecnico-economico,   con   preferenza  per  i  titolari  di
          iniziative  in  attivita' nell'area industriale. Le opere e
          gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto
          saranno  valutati  sulla base di perizia giurata dei lavori
          eseguiti   e   della  spesa  effettivamente  sostenuta,  da
          redigersi  a  cura  di tecnico abilitato designato da parte
          del  presidente  del tribunale territorialmente competente,
          che  curera'  il  reperimento della documentazione di spesa
          avvalendosi della Guardia di finanza.
              6.  Ogni  stanziamento  proveniente  dal fondo previsto
          dall'articolo  3  del  testo  unico  approvato  con decreto
          legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  tuttora disponibile
          presso  i  comuni,  e'  utilizzato  per  il  ripristino del
          patrimonio  edilizio  privato  e pubblico danneggiato dagli
          eventi   sismici,   nonche'  per  le  necessarie  opere  di
          urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto
          delle  priorita'  sancite  dall'articolo  3  della legge 23
          gennaio 1992, n. 32 e dei costi massimi stabiliti dal CIPE.
              8.   Il   termine   del   31   dicembre  1992  previsto
          dall'articolo  2,  commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990,
          n.  128,  per  l'affidamento  dei  lavori  di riparazione e
          ricostruzione  ad  imprese iscritte in apposito albo tenuto
          dalla   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura,  e'  ulteriormente  differito  al  31 dicembre
          1994.
              9. (omissis).
              10.  Per consentire la prosecuzione degli interventi di
          ricostruzione  e  riparazione dell'edilizia privata e delle
          connesse  opere  di  urbanizzazione primaria nelle zone del
          Belice  colpite  dal  terremoto  del  1968,  e' autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di  lire 36 miliardi per ciascuno degli
          anni  1993,  1994  e  1995.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1993-1995, al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
              11.  Alle  funzioni  statali attinenti all'istruttoria,
          alla   definizione   e  alla  liquidazione  delle  pratiche
          relative   ai  contributi  concessi  per  la  ricostruzione
          privata  nelle  predette zone della valle del Belice, sulla
          base  di norme entrate in vigore anteriormente alla data di
          entrata  in  vigore  della  legge 27 marzo 1987, n. 120, di
          conversione  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,
          provvedono  i  comuni  interessati, con le modalita' di cui
          all'articolo  13-bis  del  predetto  decreto-legge n. 8 del
          1987.
              11-bis.  Sono altresi' trasferite ai comuni interessati
          le  funzioni  relative  alle  operazioni  e  alle procedure
          necessarie   di   frazionamento   ed   accatastamento   con
          presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di
          voltura  catastale  degli immobili e beni espropriati per i
          lavori  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria e per i
          lotti  assegnati  ai privati nonche' degli edifici pubblici
          nelle zone della Valle del Belice."
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi
          per   gli   interventi   nei   territori   della  Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982):
              "Art.  3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione)
          - 1. (Art. 3, comma 1, legge n. 219/1981). - Al risanamento
          ed  allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si
          fa  fronte  con le disponibilita' costituite da apporti del
          bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche'
          da fondi e finanziamenti comunitari.
              2.  (Art.  3, comma 3, legge n. 219/1981). - Le risorse
          di   cui   al  precedente  comma  affluiscono  all'apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          bilancio   e  della  programmazione  economica,  denominato
          "Fondo  per il risanamento e la ricostruzione dei territori
          colpiti  dal  terremoto  del  novembre  1980 e del febbraio
          1981"   ad  eccezione  dei  finanziamenti  comunitari,  che
          restano  attribuiti  alle  amministrazioni  ed agli enti ai
          quali  i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione
          delle norme vigenti.
              3.  (Art.  3, comma 4, legge n. 219/1981; Art. 2, comma
          1,  legge  n.  12/1988).  -  Con  decreti  del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica, sono stornate dal predetto fondo
          le   somme  destinate,  secondo  le  procedure  di  cui  al
          successivo  articolo  4,  alle  amministrazioni  statali ed
          iscritte  in apposito capitolo dello stato di previsione di
          ciascuna  amministrazione interessata. Con analoghi decreti
          sono  versate,  in  appositi  conti  correnti  infruttiferi
          aperti  presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni
          Campania  e  Basilicata o in apposite contabilita' speciali
          aperte  presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore
          dei  comuni  e  degli  altri  enti  locali  delle  predette
          regioni,  le somme destinate agli interventi di competenza.
          Gli   enti   interessati   effettueranno   prelevamenti  in
          relazione  ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato
          di   realizzazione   degli  interventi  stessi.  Presso  la
          Tesoreria  centrale sono altresi' aperti due conti correnti
          infruttiferi  intestati  uno  alla regione Puglia e l'altro
          alla  regione  Calabria  per  gli  interventi concernenti i
          comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1.
              4.  (Art.  3,  comma  5,  legge  n.  219/1981).  -  Nei
          confronti   delle   amministrazioni   statali,   regionali,
          comunali  e  degli  altri enti locali si applica l'articolo
          11-quater,  comma  2,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468,
          introdotto  dall'articolo  8 della legge 23 agosto 1988, n.
          362,  ai  tini  degli  impegni  da  assumere a fronte delle
          disponibilita' previste nel precedente primo comma.
              5.  (Art.  15, decreto-legge n. 415/1989). - Al fine di
          assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi
          dei   comuni   disastrati   nonche'  di  quelli  gravemente
          danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico,
          gli  stessi  sono  autorizzati ad effettuare prelievi dalle
          rispettive   contabilita'  speciali,  istituite  presso  le
          Sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato, anche in
          eccedenza  alle disponibilita' esistenti sulle contabilita'
          stesse.  In  ciascun  anno, tali prelievi possono eseguirsi
          fino  all'ammontare  complessivo  degli importi assegnati a
          tutto  l'anno  stesso  dalle delibere del CIPE e non ancora
          erogati,  nonche'  fino  al  50  per  cento  degli  importi
          assegnati    dalle    delibere    medesime,    per   l'anno
          immediatamente  successivo.  La  regolazione dei suindicati
          prelievi  e'  effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria
          provinciale   dello   Stato,   man   mano  che  affluiscono
          versamenti nelle suddette contabilita' speciali.
              6. (Art. 11, comma 10, decreto-legge n. 173/1988, conv.
          con  mod.  legge  n. 291/1988). - Sugli ordini di pagamento
          emessi  dalle amministrazioni statali per la gestione degli
          interventi  previsti  nel presente testo unico, sulle somme
          giacenti  sulle  contabilita'  speciali  aperte allo stesso
          titolo  presso  le  Sezioni  di tesoreria provinciale dello
          Stato,  nonche'  sugli  ordinativi  tratti  sulle  medesime
          contabilita'   speciali,   non   sono   ammessi  sequestri,
          opposizioni   o   altri  impedimenti  se  non  per  crediti
          derivanti  da opere realizzate nell'ambito degli interventi
          finalizzati previsti dal presente testo unico.
              7.  (Art.  15,  comma 11, decreto-legge n. 415/1989). -
          Gli   atti  di  sequestro  e/o  pignoramento  eventualmente
          notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento
          dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento
          delle   somme   a  valere  sulle  giacenze  delle  predette
          contabilita' speciali.
              8.  (Art.  15,  comma 12, decreto-legge n. 415/1989). -
          Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e
          7  sono  nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio
          dal giudice.
              9.  (Art.  16, comma 1, legge n. 41/1986; Art. 6, comma
          1,  legge  n. 910/1986; Art. 17, comma 3, legge n. 67/1988;
          legge n. 541/1988; legge n. 407/1989). - A favore del fondo
          per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente
          articolo  si  provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti in
          bilancio  in  ragione  di  lire 1.000 miliardi per il 1987,
          2.300  miliardi  per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno
          1990,  2.000  milioni  per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per
          l'anno 1992.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge 23
          gennaio   1992,   n.   32   (Disposizioni  in  ordine  alla
          ricostruzione  nei  territori  di  cui al testo unico delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del  novembre  1980,  del  febbraio  1981 e del marzo 1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76):
              "Art.  3.  (Esigenze abitative). - 1. Le disponibilita'
          finanziarie  di  cui  all'articolo  2, comma 4, finalizzate
          alle  esigenze  abitative,  sono  utilizzate  a  favore dei
          soggetti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza
          dei  terremoti  di  cui al citato testo unico approvato con
          decreto   legislativo   n.  76  del  1990.  Ai  fini  della
          erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la
          dichiarazione  di  causalita'  del danno dal terremoto deve
          essere    verificata   con   dichiarazione   del   sindaco,
          integrativa    delle   formalita'   gia'   previste   dalla
          legislazione vigente.
              2. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2,
          comma   4,   finalizzate   alle  esigenze  abitative,  sono
          utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza
          ammissione di deroga, in favore:
                a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
          unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie
          o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al
          citato  testo unico approvato con decreto legislativo n. 76
          del  1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno
          1988  la  prescritta  domanda  ed entro il 31 marzo 1989 la
          documentazione   ai   fini   della  ricostruzione  o  della
          riparazione delle unita' abitative;
                b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
          unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno
          1988  la  prescritta  domanda  ed entro il 31 marzo 1989 la
          documentazione   ai   fini   della  ricostruzione  o  della
          riparazione delle unita' abitative;
                c)  dei  soggetti  di  cui al comma 1, proprietari di
          immobili  inclusi  nei piani di recupero dei centri storici
          dei   comuni  classificati  come  disastrati  o  gravemente
          danneggiati,  che  risultino approvati alla data di entrata
          in   vigore   della   presente  legge,  limitatamente  agli
          interventi   connessi   con  la  posizione  delle  porzioni
          immobiliari danneggiate dal sisma.
              2-bis.   Per   la  regione  Basilicata  le  domande  si
          intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre
          entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunita' montane
          ai  sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le
          domande  medesime  vengono  trasmesse ai comuni interessati
          per  l'istruttoria  da  effettuarsi  secondo  le norme e le
          priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al
          pari  di  quelle  presentate  ai comuni di tutte le regioni
          interessate  dal  10  aprile  1984  al 30 giugno 1988, sono
          poste,  se  accolte,  in  prosieguo  alle  graduatorie gia'
          predisposte;  l'erogazione dei relativi contributi avverra'
          nell'ambito delle risultanti disponibilita' di bilancio.
              3.  In  ogni  caso i contributi previsti dalla presente
          legge  sono  erogati  con  le  priorita' di cui al comma 2,
          lettere  a)  e  b),  sino  al  limite  massimo  di lire 300
          miliardi   per   interventi  in  comuni  classificati  come
          danneggiati in base alle disposizioni vigenti.
              4.  Ai  fini  dell'opera  di  ricostruzione  delle zone
          colpite  dagli  eventi  sismici,  i  comuni possono inoltre
          destinare le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
          2, comma 4, lettera a):
                a)  alla  realizzazione  di  opere  di urbanizzazione
          primaria   essenziali   e   strettamente   funzionali  agli
          insediamenti    abitativi   e   alle   relative   strutture
          scolastiche;
                b)  al  miglioramento qualitativo e strutturale degli
          insediamenti  abitativi, realizzati nella fase di emergenza
          ovvero   realizzati   a   norma  dell'articolo  15-ter  del
          decreto-legge  26  novembre  1980,  n. 776, convertito, con
          modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;
                c)   al   completamento   delle  opere  pubbliche  di
          interesse  comunale per le quali siano state gia' espletate
          le procedure di gara.
              5.  Entro  trenta  giorni  dal  riparto  dei  fondi,  i
          consigli   comunali   interessati   fissano   con   propria
          deliberazione   i  criteri  per  l'applicazione  di  quanto
          disposto dalla presente legge.
              6.   Per  l'attuazione  del  programma  organico  o  di
          interventi  ed  opere in esso compresi, allorche' si chieda
          per  la  loro realizzazione l'azione integrata e coordinata
          di  amministrazioni  statali,  di  regioni, di province, di
          comuni  e  di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o
          piu'   tra   i  soggetti  predetti,  il  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per
          i  problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza
          primaria  o  prevalente  sull'opera  o  sugli interventi, o
          sugli  atti  di intervento, promuovono la conclusione di un
          accordo  di  programma  ai  sensi dell'articolo 27, legge 8
          giugno 1990, n. 142.
              7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati
          nei  comuni  con le provvidenze disposte dallo Stato per la
          ricostruzione  delle aree della Campania e della Basilicata
          colpite  dagli  eventi  sismici sono ammessi, a domanda, al
          riscatto  degli  alloggi  stessi sulla base della normativa
          vigente  in  materia  di riscatto degli alloggi di edilizia
          economica  e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai
          comuni  nei  quali  siano  stati costruiti o acquistati gli
          alloggi e destinati a fini di ricostruzione".