Art. 29.
     (Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico
             delle leggi in materia di commercio estero)
1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, secondo le modalita' di cui
all'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico
del  bilancio  dello  Stato,  un decreto legislativo recante il testo
unico  in  materia  di  commercio  con l'estero, con l'osservanza dei
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a)  riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia
di  commercio  con  l'estero,  considerando, oltre alle esportazioni,
anche     gli     investimenti     in     grado     di     promuovere
l'internazionalizzazione  delle  produzioni  italiane, in particolare
quelle  delle  piccole  e  medie  imprese e i prodotti tipici locali,
prevedendo  la  delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
in materia;
b)  coordinare  le misure di intervento di competenza dello Stato con
quelle  delle  regioni  e  degli  altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese.
 
          Note all'articolo 29
              - Per il riferimento all'articolo 7 della legge 8 marzo
          1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6 della
          presente legge, si vedano le note all'articolo 1.