Art. 29. (Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Note all'articolo 29 - Per il riferimento all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6 della presente legge, si vedano le note all'articolo 1.