Art. 30.
               (Pubblicita' delle fusioni e scissioni
                           delle societa')
1.  Il  comma  quarto  dell'articolo  2501-bis  del  codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Se  alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII,
tra  la  data  fissata  per la delibera di fusione e l'iscrizione del
progetto deve intercorrere almeno un mese".
2.  Nel  comma  primo  dell'articolo  2502-bis del codice civile sono
soppresse  le  parole:  "e  pubblicata  altresi'  per  estratto nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana;  l'estratto  deve
contenere  le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e
8)  dell'articolo  2501-bis  e  la  menzione dell'avvenuta iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese".
3.  Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"La  fusione  puo'  essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione
delle  deliberazioni  delle  societa'  che  vi partecipano, salvo che
consti  il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione
prevista  nel  terzo  comma  dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei
creditori  che  non  hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca".
4.  Nel  comma  secondo  dell'articolo  2503-bis del codice civile le
parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite
dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato.
6.  L'articolo  2504-sexies  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
"Art.   2504-sexies.   (Effetti   della  iscrizione  degli  atti  del
procedimento   di   fusione  nel  registro  delle  imprese).  -  Alle
iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi  degli  articoli
2501-bis,   2502-bis   e   2504   conseguono   gli  effetti  previsti
dall'articolo 2457-ter".
7.  Il  comma  quinto  dell'articolo 2504-octies del codice civile e'
abrogato.
 
          Note all'articolo 30
              - Si riporta il testo dell'articolo 2501-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2501-bis.   (Progetto   di   fusione).   -  Gli
          amministratori  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redigono  un  progetto di fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1)  il  tipo,  la denominazione o ragione sociale, la
          sede delle societa' partecipanti alla fusione;
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3)  il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in denaro;
                4)  le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5)   la   data   dalla  quale  tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili;
                6)  la  data  a  decorrere  dalla quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7)   il   trattamento   eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni;
                8)  i  vantaggi  particolari eventualmente proposti a
          favore  degli  amministratori  delle  societa' partecipanti
          alla fusione.
              Il  conguaglio  in  denaro  indicato  nel numero 3) del
          comma  precedente  non  puo'  essere superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Se  alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
          V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
          e  l'iscrizione  del  progetto  deve intercorrere almeno un
          mese".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2502-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.    2502-bis.   (Deposito   e   iscrizione   della
          deliberazione  di  fusione).  - La deliberazione di fusione
          delle  societa'  previste nei capi, V, VI e VII deve essere
          depositata  per  l'iscrizione  nel  registro delle imprese,
          insieme  con  i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a
          norma  del  primo,  secondo  e  terzo  comma dell'art. 2411
          [parole soppresse].
              La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
          capi  III  e  IV  deve  essere  depositata per l'iscrizione
          nell'ufficio  del  registro  delle  imprese,  insieme con i
          documenti  indicati  nell'art.  2501-sexies; il deposito va
          effettuato  a  norma  del  primo,  secondo  e  terzo  comma
          dell'art.  2411  se  la societa' risultante dalla fusione o
          quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2503 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2503.  (Opposizione dei creditori). - La fusione
          puo'  essere  attuata  solo  dopo due mesi dalla iscrizione
          delle  deliberazioni  delle  societa'  che  vi partecipano,
          salvo  che  consti  il  consenso  dei  rispettivi creditori
          anteriore   all'iscrizione   prevista   nel   terzo   comma
          dell'articolo  2501-bis, il pagamento dei creditori che non
          hanno   dato   il   consenso  o  il  deposito  delle  somme
          corrispondenti presso una banca.
              Durante  il  termine  suddetto i creditori indicati nel
          primo comma possono fare opposizione.
              Il  tribunale,  nonostante l'opposizione, puo' disporre
          che  la  fusione  abbia  luogo  previa prestazione da parte
          della societa' di idonea garanzia.".
              - Si riporta il testo dell'articolo 2503-bis del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 2503-bis. (Obbligazioni).
              I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a
          norma  dell'art.  2503,  salvo che la fusione sia approvata
          dall'assemblea degli obbligazionisti.
              Ai  possessori di obbligazioni convertibili deve essere
          data   facolta',   mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana almeno tre
          mesi  prima  della  iscrizione  del progetto di fusione, di
          esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
          dalla pubblicazione dell'avviso.
              Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che non
          abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
          assicurati  diritti  equivalenti  a  quelli  loro spettanti
          prima  della  fusione,  salvo che la modificazione dei loro
          diritti   sia   stata   approvata  dall'assemblea  prevista
          dall'art. 2415.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2504 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 2504. (Atto di fusione).
              La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
              L'atto  di  fusione deve essere depositato in ogni caso
          per  l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
          della   societa'  risultante  dalla  fusione  o  di  quella
          incorporante,   entro   trenta   giorni,  nell'ufficio  del
          registro  delle  imprese  dei  luoghi  ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
              [comma quarto abrogato]".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2504-octies del
          codice  civile,  approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  262  e  successive modificazioni, come modificato dalla
          presente legge:
              Art.   2504-octies.  (Progetto  di  scissione).  -  Gli
          amministratori  delle  societa' partecipanti alla scissione
          redigono  un  progetto  dal  quale  devono risultare i dati
          indicati  nel  primo  comma  dell'art.  2501-bis ed inoltre
          l'esatta   descrizione   degli   elementi  patrimoniali  da
          trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie.
              Se  la  destinazione  di un elemento dell'attivo non e'
          desumibile    dal    progetto,    esso,   nell'ipotesi   di
          trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa,
          e'  ripartito  tra  le societa' beneficiarie in proporzione
          della  quota  del patrimonio netto trasferito a ciascuna di
          esse,  cosi' come valutato ai fini della determinazione del
          rapporto  di  cambio;  se  il  trasferimento del patrimonio
          della  societa'  e'  solo parziale, tale elemento rimane in
          capo alla societa' trasferente.
              Degli  elementi del passivo, la cui destinazione non e'
          desumibile  dal  progetto,  rispondono in solido, nel primo
          caso,  le  societa'  beneficiarie,  nel secondo la societa'
          trasferente e le societa' beneficiarie.
              Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
          distribuzione   delle   azioni   o   quote  delle  societa'
          beneficiarie.  Il progetto deve prevedere che ciascun socio
          possa  in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le
          societa'  interessate  all'operazione  in proporzione della
          sua quota di partecipazione originaria.
              [comma quinto abrogato]".