Art. 32.
              (Semplificazione della fase costitutiva e
         della fase modificativa delle societa' di capitali)
1.   In   attesa  della  riforma  del  diritto  societario,  la  fase
costitutiva  e  la  fase modificativa delle societa' di capitali sono
regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2.  I  commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione  della societa' nel registro delle imprese e' richiesta
contestualmente  al  deposito  dell'atto  costitutivo.  L'ufficio del
registro  delle  imprese,  verificata  la  regolarita'  formale della
documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Tutti  i  termini  previsti  in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione   dell'atto   costitutivo   decorrono   dalla   data
dell'iscrizione nel registro delle imprese".
3.  Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso
il numero 3).
4.  Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro
trenta  giorni,  verificato  l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla  legge,  ne  richiede  l'iscrizione  nel registro delle imprese
contestualmente  al  deposito  e  allega  le eventuali autorizzazioni
richieste.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese,  verificata  la
regolarita'  formale  della  documentazione,  iscrive la delibera nel
registro.  Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite
dalla  legge,  ne  da'  comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre  il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei
trenta  giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della
societa',  possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai  commi  secondo  e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera decorrono
dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".
5.  Dopo  l'articolo  138  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, e'
inserito il seguente:
"Art.  138-bis.  -  1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro
delle  imprese  delle  deliberazioni  di  societa' di capitali, dallo
stesso   notaio   verbalizzate,   quando   risultino   manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28,
primo  comma,  n.  1,  della  presente  legge,  ed  e'  punito con la
sospensione  prevista  dal  secondo  comma dell'articolo 138 e con la
sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2.  Con  sanzione  amministrativa  pari a quella di cui al comma 1 e'
punito  il  notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese
di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando
risultino  manifestamente  inesistenti  le condizioni richieste dalla
legge".
 
          Note all'articolo 32
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2330 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   2330.   (Deposito   dell'atto   costitutivo   e
          iscrizione  della  societa').  -  Il notaio che ha ricevuto
          l'atto  costitutivo  deve  depositarlo  entro trenta giorni
          presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  nella cui
          circoscrizione  e'  stabilita  la sede sociale, allegando i
          documenti  comprovanti  l'avvenuto versamento dei decimi in
          danaro  e,  per  i  conferimenti  di  beni  in  natura o di
          crediti,  la relazione indicata nell'articolo 2343, nonche'
          le  eventuali  autorizzazioni richieste per la costituzione
          della societa'.
              Se  il  notaio  o  gli amministratori non provvedono al
          deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine
          indicato   nel   comma   precedente,   ciascun  socio  puo'
          provvedervi  a  spese  della  societa' o far condannare gli
          amministratori ad eseguirlo.
              L'iscrizione  della societa' nel registro delle imprese
          e'   richiesta   contestualmente   al   deposito  dell'atto
          costitutivo.   L'ufficio   del   registro   delle  imprese,
          verificata  la  regolarita'  formale  della documentazione,
          iscrive la societa' nel registro.
              Tutti  i  termini previsti in disposizioni speciali con
          riferimento    all'omologazione    dell'atto    costitutivo
          decorrono  dalla  data  dell'iscrizione  nel registro delle
          imprese.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2332 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2332.  (Nullita'  della  societa').  -  Avvenuta
          l'iscrizione  nel registro delle imprese, la nullita' della
          societa'  puo'  essere  pronunciata  soltanto  nei seguenti
          casi:
                1) mancanza dell'atto costitutivo;
                2)  mancata  stipulazione dell'atto costitutivo nella
          forma di atto pubblico;
                3) [soppresso].
                4)  illiceita'  o  contrarieta'  all'ordine  pubblico
          dell'oggetto sociale;
                5)  mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di
          ogni   indicazione   riguardante   la  denominazione  della
          societa',  o  i  conferimenti,  o  l'ammontare del capitale
          sottoscritto o l'oggetto sociale;
                6)    inosservanza    della   disposizione   di   cui
          all'articolo 2329, n. 2;
                7) incapacita' di tutti i soci fondatori;
                8) mancanza della pluralita' dei fondatori.
              La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia
          degli   atti   compiuti   in   nome   della  societa'  dopo
          l'iscrizione nel registro delle imprese.
              I  soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti
          fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
              La   sentenza   che   dichiara  la  nullita'  nomina  i
          liquidatori.
              La  nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa
          di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione
          dell'atto   costitutivo   iscritta   nel   registro   delle
          imprese.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2411 del codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.    2411.    (Deposito    e    iscrizione    della
          deliberazione).   -   Il  notaio  che  ha  verbalizzato  la
          deliberazione    dell'assemblea,   entro   trenta   giorni,
          verificato  l'adempimento  delle condizioni stabilite dalla
          legge,  ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
          contestualmente   al   deposito   e   allega  le  eventuali
          autorizzazioni  richieste.  L'ufficio  del  registro  delle
          imprese,    verificata   la   regolarita'   formale   della
          documentazione,  iscrive  la  delibera  nel registro. Se il
          notaio  ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
          legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
          oltre   il   detto   termine,   agli   amministratori.  Gli
          amministratori,   nei   trenta   giorni  successivi  e,  in
          mancanza,  ciascun  socio  a  spese della societa', possono
          ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
          secondo  e  terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
          speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera
          decorrono  dalla  data  dell'iscrizione  nel registro delle
          imprese.
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste  dalla  legge  e  sentito  il pubblico ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
              Il  decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti
          alla   corte   di   appello   entro   trenta  giorni  dalla
          comunicazione.
              La  deliberazione  non puo' essere eseguita se non dopo
          l'iscrizione."
              -  Si  trascrive il testo dell'articolo 138 della legge
          16   febbraio   1913,  n.  89,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913, recante: "Ordinamento del
          notariato e degli archivi notarili":
              "Art.  138.  E'  punito con la sospensione da uno a sei
          mesi il notaro:
                1  che  e'  recidivo  nella  contravvenzione  di  cui
          all'art. 26;
                2o  che contravviene alle disposizioni degli articoli
          54, 55, 56 e 57;
                3o  che non conserva, per negligenza, gli atti da lui
          ricevuti o presso lui depositati;
                4o  che  non tiene il repertorio prescritto dall'art.
          62,  oppure  lo  pone  in  uso  senza  le  forme prescritte
          dall'art. 64;
                5o  che  e'  recidivo nelle contravvenzioni di cui ai
          nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;
                6o  che  si oppone alle ispezioni di cui all'articolo
          128 o lo rende altrimenti impossibile.
              E'  punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il
          notaro  che  contravviene alle disposizioni degli artt. 27,
          28, 29, 47, 48 e 49.
              La  sospensione  produce,  oltre  alla  decadenza dalla
          qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto
          di   eleggibilita'   fino   a  due  anni  dopo  cessata  la
          sospensione medesima".