Art. 34
            (Semplificazione in materia di libri fondiari
                  e di procedure di intavolazione)
1.  All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  dei  decreti  di  trasferimento  pronunziati  dal  giudice e dei
provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino
trasferimento  totale  o parziale della proprieta' dell'immobile o di
un  diritto  tavolare  o la sua modificazione o estinzione, ovvero di
apposite  dichiarazioni  di  titolarita' del diritto e di regolarita'
urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente:
"ยง  3-bis.  Annotazione  dei  contratti  preliminari  e dei contratti
sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il
giudice   tavolare   puo'   ordinare   l'annotazione   dei  contratti
preliminari  previsti  dall'articolo  2645-bis,  comma  4, del codice
civile,  solo  sulla  base  di  una  planimetria  dalla quale risulti
chiaramente  la  descrizione delle porzioni di edifici da costruire o
in   corso  di  costruzione  che  ne  costituiscono  l'oggetto.  Tale
planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2.  Il  rispetto  o  l'inosservanza del limite indicato nell'articolo
2645-bis,  comma  5, del codice civile, devono risultare chiaramente,
mediante  attestazione  di  un tecnico autorizzato, dalla planimetria
prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma
2,   del   codice   civile,   il   giudice   tavolare  deve  ordinare
contemporaneamente    la    cancellazione   delle   intavolazioni   e
prenotazioni  incompatibili  conseguite  da  terzi  aventi  causa dal
promittente  alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di
annotazione del contratto preliminare.
2.  Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina,
a  richiesta  della  parte  istante,  la  cancellazione  delle  altre
iscrizioni  che,  riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite
contro  il  promittente  alienante  dopo  l'annotazione del contratto
preliminare,   salve  le  iscrizioni  ipotecarie  nei  casi  previsti
dall'articolo  2825-bis  del  codice  civile  e  le annotazioni delle
domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.
Art.  60-quater.  -  1.  Deve  essere  cancellata  l'annotazione  dei
contratti   preliminari   quando   la  cancellazione  e'  debitamente
consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente
con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei
casi  di  cui  all'articolo  2645-bis,  comma  3,  del codice civile,
l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.
Art.  60-quinquies.  -  1. Se un contratto sottoposto a condizione ha
formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h),
la  cancellazione  dell'annotazione  puo' essere ordinata dal giudice
tavolare  a  domanda,  quando la mancanza della condizione risulta da
sentenza  passata  in  giudicato  o  da  convenzione.  La  domanda di
cancellazione  puo'  essere  giustificata, ai sensi dell'articolo 94,
primo  comma,  n.  3),  anche  in  base  ad altre pronunce definitive
dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della
condizione,  sono  cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad
oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del
diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva,
salve  le  annotazioni  delle  domande giudiziali di cui all'articolo
71-bis.
3.  Le  cancellazioni  previste  dal  comma 1 possono essere ordinate
anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno
della  quale  la  condizione  e' mancata o si e' verificata, salvo in
quest'ultimo   caso   che   siano   state  eseguite  iscrizioni  dopo
l'annotazione del contratto condizionato";
c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di
cui  all'articolo  20,  lettere  f)  e  g),  e'  eseguita  quando  e'
debitamente  consentita  dalle  parti  interessate ovvero e' ordinata
giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1.  La  cancellazione  di  cui  al comma 1 deve essere giudizialmente
ordinata  qualora  la  domanda  sia rigettata con sentenza passata in
giudicato  o  il  processo sia estinto per rinunzia o per inattivita'
delle parti";
d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno,
puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi
uffici  l'emissione  del  decreto  tavolare  per  determinati  atti o
categorie di atti.
2.  Nella  trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al
comma  1  sono  tenuti  ad  osservare  le  istruzioni  e le direttive
impartite dal giudice tavolare.
3.  Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare a
se'  la  trattazione  di  determinate  pratiche  qualora  lo  ritenga
opportuno  per  la difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per
l'importanza o la portata della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente:
"Art.  130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei
libri  fondiari,  emesso  per delega del giudice tavolare, e' ammesso
reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti".
 
          Note all'articolo 34.
              Il  regio  decreto  28  marzo  1929, n. 499, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18  aprile  1929,  n.  91, reca
          "Disposizioni  relative  ai  libri  fondiari  nei territori
          delle nuove province". Si riporta il testo dell'articolo 33
          dell'allegato  ("Nuovo testo della legge generale sul libri
          fondiaria")  regio  decreto  28  marzo  1929,  n. 499, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  33.  In  particolare  le  intavolazioni  possono
          eseguirsi in forza:
                a) di  provvedimenti di aggiudicazione degli immobili
          divisi  mediante  incanto, di provvedimenti di attribuzione
          delle  quote  tra condividenti e di verbali di estrazione a
          sorte delle quote;
                b) di  certificati di eredita' o di legato rilasciati
          dalla competente autorita';
                c) di  sentenze  ed  altri  provvedimenti  passati in
          giudicato  che  dispongano  un'intavolazione  o  dichiarino
          l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
                d) dei   decreti  di  trasferimento  pronunziati  dal
          giudice   e  dei  provvedimenti  definitivi  dell'autorita'
          amministrativa,   che   importino  trasferimento  totale  o
          parziale  della  proprieta'  dell'immobile  o di un diritto
          tavolare  o  la  sua  modificazione e estinzione, ovvero di
          apposite  dichiarazioni  di  titolarita'  del  diritto e di
          regolarita'   urbanistica   e   fiscale  a  cura  dell'ente
          pubblico;
                e)   delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  previsti
          dall'art. 1032 del codice civile delle sentenze pronunziate
          a  norma  dell'art.  2932 dello stesso codice, quando hanno
          per  oggetto  il  trasferimento  della  proprieta'  di beni
          immobili  o  la costituzione o il trasferimento di un altro
          diritto reale.
              L'ipoteca   legale   dello   Stato  sopra  i  beni  dei
          condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n.
          4,  del  codice civile e 616 del codice di procedura penale
          puo'  intavolarsi  in  forza  della  sentenza  di  condanna
          divenuta  irrevocabile  o  del decreto di condanna divenuto
          esecutivo.
              L'ipoteca  giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820
          del codice civile, puo' intavolarsi in forza delle sentenze
          passate  in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la
          consentono".
              La  sezione  IV  ("Dell'annotazione")  dell'allegato al
          succitato  regio  decreto  28  marzo  1929,  n. 499 reca al
          paragrafo  3  "Annotazione del termine per il pagamento dei
          debiti ipotecari e dell'azione ipotecaria".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'articolo 2645-bis, del
          codice  civile,  approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 262 e successive modificazioni:
              "Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
              1. I   contratti   preliminari  aventi  ad  oggetto  la
          conclusione  di  taluno  dei contratti di cui ai numeri 1),
          2),  3)  e  4)  dell'articolo  2643,  anche se sottoposti a
          condizione  o relativi a edifici da costruire o in corso di
          costruzione,  devono essere trascritti se risultano da atto
          pubblico   o   da   scrittura  privata  con  sottoscrizione
          autentica o accertata giudizialmente.
              2. La  trascrizione del contratto definitivo o di altro
          atto  che  costituisca  comunque  esecuzione  dei contratti
          preliminari  di  cui  al comma 1, ovvero della sentenza che
          accoglie  la  domanda  diretta  ad ottenere l'esecuzione in
          forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
          sulle   trascrizioni   ed  iscrizioni  eseguite  contro  il
          promittente  alienante  dopo  la trascrizione del contratto
          preliminare.
              3.   Gli   effetti  della  trascrizione  del  contratto
          preliminare  cessano  e si considerano come mai prodotti se
          entro  un  anno  dalla  data  convenuta tra le parti per la
          conclusione  del contratto definitivo, e in ogni caso entro
          tre  anni  dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
          trascrizione  del  contratto definitivo o di altro atto che
          costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
          della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma,
          n. 2).
              4.  I  contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni
          di  edifici  da  costruire o in corso di costruzione devono
          indicare,  per essere trascritti, la superficie utile della
          porzione  di  edificio  e la quota del diritto spettante al
          promissario   acquirente   relativa  all'intero  costruendo
          edificio espressa in millesimi.
              5.  Nel  caso  previsto  nel comma 4 la trascrizione e'
          eseguita  con  riferimento  al  bene  immobile per la quota
          determinata  secondo  le  modalita' di cui al comma stesso.
          Non  appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della
          trascrizione  si producono rispetto alle porzioni materiali
          corrispondenti  alle  quote  di  proprieta'  predeterminate
          nonche'  alle relative parti comuni. L'eventuale differenza
          di  superficie  o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di un
          ventesimo   rispetto   a   quelle  indicate  nel  contratto
          preliminare non produce effetti.
              6.  Ai  fini  delle  disposizioni di cui al comma 5, si
          intende  esistente  l'edificio nel quale sia stato eseguito
          il   rustico,  comprensivo  delle  mura  perimetrali  delle
          singole unita', e sia stata completata la copertura".
              -   Si   trascrive  il  testo  dell'art.  10,  comma  3
          dell'allegato  al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
          499:
              "3. Nel  foglio  di  consistenza  del corpo tavolare si
          descriveranno  le  singole parti dell'edificio con richiamo
          alla  planimetria  allo  stesso allegata ed i diritti e gli
          aggravi   derivanti  dai  rapporti  di  promiscuita'  delle
          singole parti dell'edificio".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'articolo 2825-bis, del
          codice  civile,  approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 262 e successive modificazioni:
              "Art.  2825-bis.  Ipoteca sul bene oggetto di contratto
          preliminare.
              L'ipoteca    iscritta    su    edificio   o   complesso
          condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione,
          a  garanzia  di  finanziamento  dell'intervento edilizio ai
          sensi  degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo
          1  settembre  1993,  n.  385,  prevale  sulla  trascrizione
          anteriore  dei  contratti  preliminari  di cui all'articolo
          2645-bis,  limitatamente alla quota di debito derivante dal
          suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia
          accollata  con  il  contratto  preliminare o con altro atto
          successivo  eventualmente  adeguata  ai sensi dell'art. 39,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se
          l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in
          margine alla trascrizione del contratto preliminare".
              - Si  trascrive  il testo dell'articolo 20, lettere f),
          g)  e  h) dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo
          1929, n. 499:
                " f) le domande di cui agli articoli da 61 e 68 della
          presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli,
          comprese  fra  queste,  in  quanto si riferiscano a diritti
          tavolari,  le  domande previste dal numero 9 dell'art. 2652
          del codice civile;
                g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652
          e  2653  del  codice  civile  agli  effetti  disposti dagli
          articoli  medesimi,  in  quanto non siano incompatibili con
          gli  effetti  stabiliti  dalla presente legge o dal decreto
          introduttivo
                h)  ogni  altro  atto  o  fatto,  riferentesi  a beni
          immobili,  per  il  quale le leggi estese, quelle anteriori
          mantenute  in  vigore  o  quelle  successive  richiedano  o
          ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi
          nelle forme dell'articolo 9 della presente legge".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 94, primo comma,
          dell'allegato  al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
          499:
              "Art.  94. Il giudice tavolare ordinera' una iscrizione
          tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:
                1)  se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo
          contro la chiesta iscrizione;
                2)  se  non  sussiste alcun giustificato dubbio sulla
          capacita'  personale delle parti di disporre dell'oggetto a
          cui  l'iscrizione  si  riferisce,  o  sulla  legittimazione
          dell'istante;
                3)  se  la domanda risulta giustificata dal contenuto
          dei documenti prodotti;
                4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di
          legge per l'iscrizione richiesta".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 71, dell'allegato al
          succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
              "Art.  71.  Nei  casi  previsti dall'art. 5 del decreto
          introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che,
          a  domanda  dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto
          usucapito  o  la  cancellazione  del  diritto  estinto  per
          prescrizione,    deve    ordinare   contemporaneamente   la
          cancellazione  di  tutte  le  intavolazioni  e prenotazioni
          incompatibili   conseguite  da  terzi  in  base  a  domande
          presentate  dopo  l'istanza  di  annotazione  della domanda
          giudiziale.
              Se  l'attore  recede  dall'azione oppure se la medesima
          viene  respinta  con  sentenza  passata  in  giudicato,  si
          applica la disposizione dell'art. 65, primo comma".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 95, dell'allegato al
          succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
              "Art.  95.  Salva  diversa  disposizione  di  legge, il
          giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto,
          senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori,
          accogliendo o respingendo la domanda.
              Se  una  domanda puo' essere accolta solo parzialmente,
          l'iscrizione  e'  ordinata per questa parte e negata per il
          rimanente.
              Se  una  domanda  viene  in  tutto o in parte respinta,
          devono   essere   indicati   tutti   i  motivi  che  ostano
          all'accoglimento della domanda stessa".
              -   Si   trascrive   il  testo  dell'articolo  130-bis,
          dell'allegato  al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
          499:
              "Articolo  130-bis.  Contro  il  decreto del tribunale,
          quando  non  sia conforme a quello del giudice tavolare, e'
          ammesso  reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta
          giorni dalla notificazione.
              Per  la presentazione, l'annotazione e la decisione del
          ricorso si applicano le disposizioni degli artt. 126, 128 e
          129.
              Il  decreto  della corte d'appello, contro il quale non
          e'  ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al
          giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo".
              - Si trascrive il testo dell'art. 126, dell'allegato al
          succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
              "Art.  126.  I decreti tavolari non sono revocabili ne'
          modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.
              Contro  di  essi  e'  ammesso  reclamo  al tribunale in
          composizione  collegiale,  del  quale non puo' far parte il
          giudice  che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale
          delibera  con  decreto  in  camera di consiglio, sulla base
          degli atti presentati al giudice tavolare".