Art. 36.
             (Disposizioni in materia di atti pubblici,
                    scritture private autenticate
                 e loro copia certificata conforme)
1.   Salvo   autorizzazione   o  ordine  della  competente  autorita'
giudiziaria  e  salvo  quanto  disposto  dal titolo VI, capo I, della
legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'  fatto divieto ai notai ed ai
pubblici  ufficiali  depositari  di atti pubblici e scritture private
autenticate  di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti
dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2.  In  tutti  quei  casi  in  cui  e'  prevista  a qualsiasi fine la
produzione  in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata,   il   relativo  obbligo  si  intende  adempiuto,  salvo
specifico  ordine  della  competente  autorita' giudiziaria, mediante
produzione  di  copia  certificata  conforme  dal  pubblico ufficiale
depositario.
3.  Le  annotazioni,  gli  estremi  di protocollo e registrazione, le
quietanze  ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti
pubblici  e  delle  scritture private autenticate a cura degli uffici
finanziari  e  della pubblica amministrazione in genere sono eseguite
sui  documenti  stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base
di  idoneo  documento scritto emesso dalla competente amministrazione
cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa
previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in
qualsiasi  momento  disporre  atti  di  ispezione  e controllo, senza
preavviso,  per  verificare la conformita' agli originali delle copie
di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
 
          Note all'articolo 36.
              -  La  legge  16 febbraio 1913, n. 89, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 marzo 1913, n. 55, reca "Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili".
              Il  titolo  VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca
          "Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi -
          Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti
          per l'applicazione delle medesime";
              Il  capo  I  del  titolo  VI  della medesima legge reca
          "Della vigilanza e delle ispezioni".