Art. 37.
              (Comunicazione di violazioni tributarie)
1.  All'articolo  36  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Comunicazione  di
violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
 
          Note all'articolo 37.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16  ottobre  1973,  n.  268 del supplemento ordinario n. 1,
          reca  "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
          imposte  sui redditi". Si riporta il testo dell'articolo 36
          del  succitato  decreto,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 36. Comunicazione di violazioni tributarie.
              (commi 1, 2 e 3 abrogati).
              I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente di
          svolgere  attivita'  ispettive  o  di vigilanza nonche' gli
          organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
          o  nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
          di   fatti   che   possono   configurarsi  come  violazioni
          tributarie  devono  comunicarli  direttamente  ovvero,  ove
          previste,  secondo  le modalita' stabilite da leggi o norme
          regolamentari  per  l'inoltro  della  denuncia  penale,  al
          comando della Guardia di finanza competente in relazione al
          luogo  di  rilevazione  degli  stessi, fornendo l'eventuale
          documentazione atta a comprovarli".