Art. 9 Disposizioni per l'Amministrazione della difesa 1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonche' del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo e' estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo e' estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti. 2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "dotazioni organiche del Ministero della difesa", sono inserite le seguenti: ", il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente. 3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di eta'. 4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attivita' operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli. 5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.