Art. 9


           Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

  1.  Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al
venticinque  per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento
degli  ufficiali  dei ruoli normali e speciali, nonche' del personale
dei  ruoli  dei  marescialli  delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti   in   linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti,  del  personale delle Forze armate deceduto in servizio e
per  causa  di  servizio,  in  possesso dei requisiti prescritti. Nei
concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali dei ruoli normale e
speciale  dell'Arma  dei  carabinieri, la riserva dei posti di cui al
primo  periodo  e'  estesa  anche  al  coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio
e  per  causa  di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei
concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli,
la  riserva  dei posti di cui al primo periodo e' estesa ai diplomati
presso  le  scuole  militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di
assistenza  per  gli  orfani  dei  militari di carriera dell'Esercito
italiano,  dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari
e  degli  orfani  del  personale  della  Marina militare e dall'Opera
nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
  2.  All'articolo  32,  comma  2,  secondo  periodo,  della legge 16
gennaio  2003,  n.  3,  dopo  le  parole:  "dotazioni  organiche  del
Ministero  della  difesa",  sono  inserite  le  seguenti: ", il quale
subentra   in   tutti   i  rapporti  di  lavoro  in  essere  a  tempo
indeterminato  del  Circolo". All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010,
si  provvede  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali del Ministero
della difesa a legislazione vigente.
  3.  Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
si  interpreta  nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli
spettanti per raggiungimento dei limiti di eta'.
  4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni
in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e tutela della salute e della
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  in  relazione  alle peculiarita'
organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9  aprile  2008,  n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto
legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   per   fatti   commessi
nell'espletamento  del  servizio  connesso  ad  attivita' operative o
addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare
dal  quale  non  poteva  esigersi  un comportamento diverso da quello
tenuto,  avuto  riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui
disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
  5.   Al  fine  di  garantire,  attraverso  la  semplificazione  dei
correlati  adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti
per  le  forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa
l'Arma  dei  carabinieri,  e  al  Corpo  della  guardia  di finanza e
relativi  ad  attivita' operative o addestrative svolte in territorio
nazionale  o  all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando
generale  della  guardia  di finanza sono autorizzati a corrispondere
pagamenti  in  conto  nella  misura massima del novanta per cento del
valore  delle  forniture  collaudate  e  accettate,  per  le quali il
consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.