Art. 18 
 
 
                  Disposizioni finali, abrogazioni 
                     e disapplicazioni di norme 
 
  1. Con l'entrata in vigore del presente decreto  sono  abrogate  le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di  ciascun  ente  incompatibili
con i principi e le disposizioni del  presente  decreto  legislativo,
nonche' in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto  legislativo
5 giugno 1998, n. 204; 
    b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127; 
    c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    e) l'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  21  gennaio
2004, n. 38; 
    f) l'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286. 
  2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo rimangono in  carica  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  statuti  o  fino  al
completamento delle procedure di nomina che devono completarsi  entro
il termine di mesi due dalla data di  entrata  in  vigore  dei  nuovi
statuti. 
  3. Rimane salvo quanto disposto  all'articolo  1,  comma  5,  della
legge 27 settembre 2007, n. 165. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
              Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6. (Ambito di applicazione e norme sugli enti  di
          ricerca). - 1. Fatto salvo quanto  previsto  da  successivi
          decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera  b),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 , o da specifiche  disposizioni  di  legge,  ai
          sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono
          gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
          cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593   ,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Le  norme   del   presente
          decreto, ove non diversamente disposto, si applicano  anche
          agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,
          all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
          montagna, all'Agenzia spaziale italiana  (ASI)  e  all'Ente
          nazionale per le energie alternative (ENEA)  e  alle  altre
          istituzioni di ricerca di cui le pubbliche  amministrazioni
          finanziano il funzionamento ordinario.  Sono  fatte  salve,
          per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
          competenze delle amministrazioni dello Stato nei  confronti
          degli enti di cui al presente comma. 
              2. I presidenti degli enti di  cui  al  presente  comma
          possono restare in carica per non piu' di due  mandati.  Il
          periodo svolto in qualita' di commissario straordinario  e'
          comunque  computato  come  un  mandato   presidenziale.   I
          presidenti degli enti di cui al presente comma,  in  carica
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui
          permanenza nella stessa eccede i predetti  limiti,  possono
          terminare il mandato in corso. 
              3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
          l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli
          enti  di  cui  al  comma  1,  la  relativa  competenza   e'
          trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento,
          vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali  eccezioni
          determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma
          2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430  .  Per
          l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema
          statistico nazionale  restano  ferme  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
              4. 
              5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera
          r),  del  decreto  25  novembre  1997  del  Ministro  delle
          comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  283
          del 4 dicembre 1997 , e di cui all'art. 3,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1997,
          n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono  assolti
          nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26,  terzo
          comma,  della  convenzione  approvata   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 13  agosto  1984,  n.  523.  Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  ad  apportare  le   occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino  del  Consiglio
          nazionale della  ricerca  (C.N.R.)),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 20. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
          dipendenti  del  C.N.R.  e'   regolato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24  giugno  1997,
          n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  e
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
          Alle  selezioni  pubbliche  per   le   assunzioni   possono
          partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti,  anche
          cittadini stranieri. 
              2. (abrogato) 
              3.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti  di  ricerca,  il   C.N.R.,   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata  diretta,  con
          contratto a tempo determinato  per  specifici  progetti  di
          ricerca, per  la  durata  del  progetto  e,  comunque,  non
          superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
          stranieri,  con  documentata  produzione   scientifica   di
          eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in  enti  di
          ricerca o imprese  private  o  in  atenei  stranieri  o  in
          istituzioni  di  ricerca  internazionali;  nelle   predette
          ipotesi di chiamata diretta  il  trattamento  economico  e'
          rapportato  a  quello  previsto  dal  contratto  collettivo
          nazionale di comparto per le medesime qualifiche,  con  una
          eventuale  integrazione  in  considerazione  della   natura
          temporanea del rapporto. 
              4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul  personale  ai
          sensi del presente articolo,  disciplina  le  procedure  di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore e tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
          livelli di ricercatore,  primo  ricercatore,  dirigente  di
          ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente  tecnologo,
          previo  l'espletamento  di  concorsi  pubblici   per   aree
          scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
          competenze   e   attitudini    finalizzate    all'attivita'
          richiesta, mediante il  ricorso  a  specifiche  commissioni
          giudicatrici  costituite  in  maggioranza   da   componenti
          esterni all'ente e presiedute da  dirigenti  di  ricerca  o
          tecnologi dell'ente o dipendenti da un  ente  del  comparto
          ricerca ovvero ancora da professori universitari  ordinari,
          con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
          selezione  per  il  livello  iniziale  occorre  essere   in
          possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca   attinente
          all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
          triennio  attivita'  di  ricerca   presso   universita'   o
          qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici  o
          privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
          ovvero di assegni di ricerca  banditi  dall'ente  ai  sensi
          dell'art. 51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, con valutazione finale delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128  (Riordino  dell'Agenzia
          spaziale italiana (A.S.I.), come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di  lavoro  dei
          dipendenti  dell'A.S.I.  e'   regolato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, all'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196,  al
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art.  51,
          comma 6,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Alle
          selezioni pubbliche per le assunzioni possono  partecipare,
          se in possesso dei  requisiti  richiesti,  anche  cittadini
          stranieri. 
              2. (abrogato). 
              3. L'A.S.I., sentito il consiglio  tecnico-scientifico,
          nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori,
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo'  assumere
          con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per
          specifici progetti di ricerca, per la durata  del  progetto
          e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi
          italiani   o   stranieri,   con   documentata    produzione
          scientifica  di  eccellenza,  o  documentata  attivita'  di
          ricerca in enti di ricerca o imprese private  o  in  atenei
          stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle
          predette  ipotesi  di  chiamata  diretta   il   trattamento
          economico e' rapportato a  quello  previsto  dal  Contratto
          collettivo  nazionale   di   comparto   per   le   medesime
          qualifiche,   con    una    eventuale    integrazione    in
          considerazione della natura temporanea del rapporto. 
              4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul  personale  ai
          sensi  dell'articolo  17,  disciplina   le   procedure   di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore o tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e  ai
          tecnologi  il  regolamento  e'  emanato  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  dell'ente  si  instaura,  per  i  livelli   di
          ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo
          tecnologo e dirigente tecnologo, previo  l'espletamento  di
          concorsi  pubblici  per   aree   scientifiche   o   settori
          tecnologici, idonei  a  valutare  competenze  e  attitudini
          finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso  a
          specifiche   commissioni   giudicatrici    costituite    in
          maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute  da
          dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti  da
          un ente del comparto ricerca ovvero  ancora  da  professori
          universitari   ordinari,    con    comprovata    esperienza
          internazionale. Per accedere alla selezione per il  livello
          iniziale occorre essere in possesso del titolo  di  dottore
          di ricerca  attinente  all'attivita'  richiesta  dal  bando
          ovvero aver svolto per un  triennio  attivita'  di  ricerca
          presso universita' o qualificati enti, organismi  o  centri
          di ricerca, pubblici  o  privati,  ovvero  nell'ambito  dei
          contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni  di  ricerca
          banditi dall'ente ai sensi dell'art.  51,  comma  6,  della
          legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  con  valutazione  finale
          delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale; 
                c) in relazione a singoli  progetti  e  per  l'intera
          durata  degli  stessi,  e'   consentita   l'assunzione   di
          personale con contratto di lavoro a  tempo  determinato  di
          durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata
          competenza adeguata alle funzioni  da  svolgere,  accertata
          sulla base di apposite selezioni con trattamento  economico
          rapportato alle corrispondenti professionalita'  dell'ente.
          Tali contratti possono essere  rinnovati  una  sola  volta,
          previo giudizio positivo sull'attivita' svolta,  in  deroga
          al decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,  per  la
          specificita' dell'attivita' di ricerca da  svolgere  e  per
          garantire  la  continuita'  di  esecuzione  ai   fini   del
          completamento dei relativi progetti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 138  (Riordino  dell'Istituto
          nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)), come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19. (Personale).  - 1. Il personale di  ricerca
          dell'I.N.A.F. in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico  ed
          economico ed ha la facolta' di  optare  per  l'applicazione
          del contratto  nazionale  degli  enti  di  ricerca  secondo
          modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18. 
              2. Il trattamento giuridico ed economico del  personale
          tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e'
          disciplinato, come previsto  dall'art.  40,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Il  reclutamento  ed  il  trattamento  giuridico  ed
          economico del  personale  dell'I.N.A.F.  sono  disciplinati
          secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. 
              4. (abrogato). 
              5.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti   di   ricerca   l'I.N.A.F,   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori, nei limiti delle disponibilita'  di  bilancio,
          puo' assumere con chiamata diretta, con contratto  a  tempo
          determinato per  specifici  progetti  di  ricerca,  per  la
          durata del progetto e, comunque,  non  oltre  cinque  anni,
          ricercatori  o  tecnologi   italiani   o   stranieri,   con
          documentata  produzione  scientifica   di   eccellenza,   o
          documentata attivita' di  ricerca  in  enti  di  ricerca  o
          imprese private o in atenei stranieri o in  istituzioni  di
          ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di  chiamata
          diretta il trattamento economico  e'  rapportato  a  quello
          previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
          le medesime qualifiche, con una eventuale  integrazione  in
          considerazione della natura temporanea del rapporto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo   21   gennaio   2004,   n.   38   (Istituzione
          dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica  (I.N.RI.M.)
          a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 19. (Personale).  - 1. Il rapporto di lavoro  dei
          dipendenti  dell'I.N.RI.M.  e'  regolato  ai  sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24  giugno  1997,
          n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  e
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
          Alle  selezioni  pubbliche  per   le   assunzioni   possono
          partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti,  anche
          cittadini stranieri. 
              2. (abrogato) 
              3.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
          contrattuali per le assunzioni a  tempo  determinato  negli
          enti  di   ricerca   l'I.N.RI.M.   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente,
          puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a
          tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la
          durata del progetto e, comunque,  non  superiore  a  cinque
          anni, ricercatori o tecnologi  italiani  o  stranieri,  con
          documentata  produzione  scientifica   di   eccellenza,   o
          documentata attivita' di  ricerca  in  enti  di  ricerca  o
          imprese private o in atenei stranieri o in  istituzioni  di
          ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di  chiamata
          diretta il trattamento economico  e'  rapportato  a  quello
          previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per
          le medesime qualifiche, con una eventuale  integrazione  in
          considerazione della natura temporanea del rapporto. 
              4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento  sul  personale
          ai  sensi  dell'art.  17,  disciplina   le   procedure   di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore e tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) il rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  come
          ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
          livelli di ricercatore,  primo  ricercatore,  dirigente  di
          ricerca, tecnologo, primo tecnologo e  dirigente  tecnologo
          previo  l'espletamento  di  concorsi  pubblici   per   aree
          scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
          competenze   e   attitudini    finalizzate    all'attivita'
          richiesta, mediante il  ricorso  a  specifiche  commissioni
          giudicatrici  costituite  in  maggioranza   da   componenti
          esterni all'ente e presiedute da  dirigenti  di  ricerca  o
          tecnologi dell'ente o dipendenti da un  ente  del  comparto
          ricerca ovvero ancora da professori universitari  ordinari,
          con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
          selezione  per  il  livello  iniziale  occorre  essere   in
          possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca   attinente
          all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
          triennio  attivita'  di  ricerca   presso   universita'   o
          qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici  o
          privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
          ovvero di assegni di ricerca  banditi  dall'ente  ai  sensi
          dell'art. 51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, con valutazione finale delle attivita'; 
                b)  la  periodicita'  dei  concorsi  e'   determinata
          secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 19  novembre  2004,  n.  286  (Istituzione  del
          Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo  di
          istruzione e di formazione, nonche'  riordino  dell'omonimo
          istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo
          2003, n. 53), come modificato dal presente decreto: 
                Art.  3.  Compiti  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione. 
              1. (abrogato) 
              2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del  comma
          1 sono oggetto di apposite relazioni al  Ministro,  che  ne
          da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Le
          relazioni riferiscono sui  risultati  e  possono  segnalare
          indicatori ritenuti utili al miglioramento  della  qualita'
          complessiva del Sistema.  Relativamente  al  sistema  della
          formazione  professionale  tali  indicatori  sono  definiti
          previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli  esiti
          di  verifica  il  Ministero,  nel  rispetto  della  vigente
          normativa sulla protezione  dei  dati  personali,  assicura
          idonee forme di pubblicita' e conoscenza. 
              3. Il Ministro relaziona  al  Parlamento,  con  cadenza
          triennale, sugli esiti della valutazione. 
              4.  L'Istituto   pubblica   ogni   anno   un   rapporto
          sull'attivita' svolta.» 
              - Per il testo dell'art. 1, comma  5,  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165 si veda la nota all'art. 3.