Art. 18 Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo, nonche' in particolare le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; e) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; f) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. 2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi statuti. 3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso. 3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. 5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 , e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale della ricerca (C.N.R.)), come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. 2. (abrogato) 3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. 4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita'; b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. 2. (abrogato). 3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. 4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita'; b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale; c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, e' consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalita' dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificita' dell'attivita' di ricerca da svolgere e per garantire la continuita' di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.» - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 (Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)), come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Personale). - 1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facolta' di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinato, come previsto dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. 4. (abrogato). 5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 (Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. 2. (abrogato) 3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. 4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'art. 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita'; b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.» - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dal presente decreto: Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. 1. (abrogato) 2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza. 3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. 4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.» - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165 si veda la nota all'art. 3.