Art. 11 (Responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate) 1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all'utilizzatore. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato. 4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo' essere previsto in conformita' alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.