Art. 11 
(Responsabilita' del  prestatore  di  servizi  di  pagamento  per  le
              operazioni di pagamento non autorizzate) 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 9,  nel  caso  in  cui  un'operazione  di
pagamento non sia stata autorizzata,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento   rimborsa    immediatamente    al    pagatore    l'importo
dell'operazione medesima. Ove per  l'esecuzione  dell'operazione  sia
stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di  servizi  di
pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe  trovato  se
l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 
  2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di  servizi
di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui al  comma  1  dandone
immediata comunicazione all'utilizzatore. 
  3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la  possibilita'  per
il prestatore di servizi di  pagamento  di  dimostrare  anche  in  un
momento  successivo  che  l'operazione   di   pagamento   era   stata
autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il
diritto di chiedere ed  ottenere  dall'utilizzatore  la  restituzione
dell'importo rimborsato. 
  4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo'  essere  previsto
in conformita' alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra
l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.