Art. 12 
(Responsabilita' del  pagatore  per  l'utilizzo  non  autorizzato  di
                  strumenti o servizi di pagamento) 
 
  1.  Salvo  il  caso  in  cui  abbia  agito  in  modo   fraudolento,
l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di
uno  strumento  di  pagamento  smarrito,   sottratto   o   utilizzato
indebitamente intervenuto dopo la  comunicazione  eseguita  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b). 
  2.  Salvo  il  caso  in  cui  abbia  agito  in  modo   fraudolento,
l'utilizzatore  non   e'   responsabile   delle   perdite   derivanti
dall'utilizzo dello strumento  di  pagamento  smarrito,  sottratto  o
utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento
non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
c). 
  3. Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa
grave ovvero non abbia adottato  le  misure  idonee  a  garantire  la
sicurezza dei dispositivi personalizzati  che  consentono  l'utilizzo
dello strumento di pagamento, prima della comunicazione  eseguita  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b),  l'utilizzatore  medesimo
puo'   sopportare   per   un   importo   comunque    non    superiore
complessivamente  a  150  euro  la  perdita  derivante  dall'utilizzo
indebito dello strumento di pagamento  conseguente  al  suo  furto  o
smarrimento. 
  4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad
uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7 con  dolo  o  colpa  grave,
l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da  operazioni  di
pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150  euro  di
cui al comma 3. 
  5. La Banca  d'Italia  con  proprio  regolamento  puo'  ridurre  le
responsabilita' massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso  di  strumenti
di pagamento aventi  particolari  caratteristiche  di  sicurezza;  la
Banca d'Italia assicura la generale conoscibilita' degli strumenti di
pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza.