Art. 14 
(Richieste di rimborso  per  operazioni  di  pagamento  disposte  dal
                 beneficiario o per il suo tramite) 
 
  1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso  di  cui  all'articolo  13
entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero  importo
dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per
il rifiuto del rimborso  medesimo,  entro  dieci  giornate  operative
dalla ricezione della richiesta. In  tale  ultimo  caso  comunica  al
pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca  d'Italia
ovvero di ricorrere ai sistemi  stragiudiziali  di  cui  all'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ove  non
accetti la giustificazione fornita. 
  3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento  di  rifiutare
il rimborso non puo' essere esercitato, nel caso di addebiti diretti,
quando il pagatore e il prestatore  di  servizi  di  pagamento  hanno
convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso
anche  a  prescindere  dalla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 13, comma 1. 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'art. 128-bis, del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              «Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I
          soggetti di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall'ordinamento.».