Art. 14 (Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite) 1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. 2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita. 3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non puo' essere esercitato, nel caso di addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
Note all'art. 14: - L'art. 128-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: «Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.».