Art. 6 
         (Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento) 
 
  1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode  o  di  utilizzo
non autorizzato  di  uno  strumento  di  pagamento,  ove  esso  venga
utilizzato per manifestare il  consenso  ad  eseguire  operazioni  di
pagamento  il  pagatore  e  il  relativo  prestatore  di  servizi  di
pagamento possono  concordare  limiti  di  spesa  per  le  operazioni
eseguite attraverso detto strumento. 
  2. Il contratto quadro puo' prevedere il diritto del prestatore  di
servizi di pagamento di  bloccare  l'utilizzo  di  uno  strumento  di
pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o piu'
dei seguenti elementi: 
  a) la sicurezza dello strumento; 
  b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; 
  c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea
di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del  rischio
che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di
pagamento. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 il prestatore di servizi di pagamento
informa il pagatore, secondo  le  modalita'  concordate,  del  blocco
dello   strumento   motivando   tale   decisione.   Ove    possibile,
l'informazione viene  resa  in  anticipo  rispetto  al  blocco  dello
strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che
tale informazione non risulti contraria a ragioni di  sicurezza  o  a
disposizioni di legge o regolamento. 
  4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato  al  blocco  dello
strumento  di  pagamento,  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
provvede a riattivare lo  strumento  o  ad  emetterne  uno  nuovo  in
sostituzione di quello precedentemente bloccato.