Art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento) 1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7; b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento gia' consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito; c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinche' l'utilizzatore dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere la riattivazione dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto. Ove richiesto dall'utilizzatore, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima; d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione dell'utilizzatore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.