Art. 8 
(Obblighi  a  carico  del  prestatore  di  servizi  di  pagamento  in
               relazione agli strumenti di pagamento) 
 
  1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette  uno  strumento
di pagamento ha l'obbligo di: 
  a) assicurare  che  i  dispositivi  personalizzati  che  consentono
l'utilizzo di uno strumento di  pagamento  non  siano  accessibili  a
soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo  strumento
medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo  a  quest'ultimo  ai
sensi dell'articolo 7; 
  b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente
richiesti, a meno che  lo  strumento  di  pagamento  gia'  consegnato
all'utilizzatore debba essere sostituito; 
  c) assicurare  che  siano  sempre  disponibili  strumenti  adeguati
affinche' l'utilizzatore dei servizi di pagamento possa  eseguire  la
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  nonche',
nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere la riattivazione
dello strumento di pagamento  o  l'emissione  di  uno  nuovo  ove  il
prestatore di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto.  Ove
richiesto dall'utilizzatore, il prestatore di  servizi  di  pagamento
gli  fornisce  i  mezzi  per  dimostrare  di   aver   effettuato   la
comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima; 
  d)  impedire  qualsiasi  utilizzo  dello  strumento  di   pagamento
successivo alla comunicazione dell'utilizzatore di  cui  all'articolo
7, comma 1, lettera b). 
  2.  I  rischi  derivanti  dalla  spedizione  di  uno  strumento  di
pagamento o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono
l'utilizzo sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.