Art. 9 
(Comunicazione di operazioni non autorizzate  o  effettuate  in  modo
                              inesatto) 
 
  1.  L'utilizzatore,  venuto  a  conoscenza  di   un'operazione   di
pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i
casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica
senza indugio tale circostanza al proprio prestatore  di  servizi  di
pagamento secondo i termini e le  modalita'  previste  nel  contratto
quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La
comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla
data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del
beneficiario. 
  2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di  servizi  di
pagamento  ha  omesso  di  fornire  o  mettere  a   disposizione   le
informazioni relative  all'operazione  di  pagamento  secondo  quanto
previsto  dalle  disposizioni  in  materia   di   trasparenza   delle
condizioni e di requisiti informativi per i servizi di  pagamento  di
cui al titolo VI del testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Un'operazione di pagamento e' eseguita in modo  inesatto  quando
l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle  istruzioni  impartite
dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento. 
 
              Note all'art. 9: 
              - Il titolo  VI,  del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, reca: «Trasparenza delle condizioni
          contrattuali».