Art. 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto) 1. L'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalita' previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. 2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Un'operazione di pagamento e' eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento.
Note all'art. 9: - Il titolo VI, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Trasparenza delle condizioni contrattuali».