Art. 6 
 
 
Rilascio di concessioni di coltivazione per  risorse  geotermiche  di
                    interesse nazionale e locale 
 
  1. La concessione per la  coltivazione  delle  risorse  geotermiche
riconosciute  di  interesse  nazionale   o   locale   e'   rilasciata
dall'autorita'   competente,   con   provvedimento   che    comprende
l'approvazione del programma di lavoro e del progetto  geotermico,  a
seguito dell'esito positivo di  un  procedimento  unico,  svolto  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  cui
partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le
amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura  di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista  dalla  normativa
vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico e  delle  competenze  comunale,  costituisce,  ove
occorra, variante allo strumento urbanistico. 
  2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato
alla presentazione, da parte del  richiedente,  di  una  fideiussione
bancaria  od  assicurativa  commisurata  al  valore  delle  opere  di
recupero ambientale previste a seguito delle attivita'. 
  3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello  sviluppo
economico, la  concessione  per  risorse  geotermiche  e'  rilasciata
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la CIRM. 
  4. La concessione puo' essere accordata anche a  piu'  soggetti  in
contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5. 
  5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due  o
piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto  fra  le
regioni medesime  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  nel  cui
territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta. 
  6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni
di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale  su  aree
gia'  oggetto  di  concessioni  per  la   coltivazione   di   risorse
geotermiche  di  interesse  nazionale,   previa   valutazione   delle
possibili interferenze. 
  7. Il rilascio della concessione di  coltivazione  non  esonera  il
richiedente dall'assolvimento di ogni altro  obbligo  previsto  dalla
legislazione vigente prima di  dar  corso  alla  realizzazione  delle
opere previste dal progetto di coltivazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241
          si veda nelle note alle premesse.