Art. 6 Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale 1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata dall'autorita' competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'. 3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche e' rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM. 4. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta. 6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze. 7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse.