Art. 7 
 
 
           Allineamento delle concessioni di coltivazione 
 
  1. Le scadenze delle  concessioni  di  coltivazione  delle  risorse
geotermiche vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo sono allineate ad una medesima data  in  base  ad
accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi  i  diritti  acquisiti,
gli accordi gia' sottoscritti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  legislativo,  gli  investimenti  programmati  e  la
tutela del legittimo affidamento. 
  2. Le concessioni di cui al comma 1  sono  confermate  in  capo  al
concessionario  originario  con  provvedimento   dell'amministrazione
competente, da  emanare  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   eventualmente   con   riduzione   e
riperimetrazione  dell'area,  confermando  altresi'  quanto  previsto
negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli  atti  e  dei
provvedimenti emanati. 
  3. La conferma  di  cui  al  comma  2  e'  disposta  dall'autorita'
competente la quale  procede  preliminarmente  ad  una  verifica  del
rispetto, da parte degli impianti, delle  vigenti  norme  in  materia
ambientale  imponendo  l'eventuale  adeguamento  degli  stessi.  Alla
scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo  delle
concessioni di coltivazione  e'  soggetta  alla  normativa  regionale
sulla valutazione di impatto ambientale.