Art. 8 
 
 
Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito  dell'esito
                       positivo della ricerca 
 
  1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo  5,  comma
2, del carattere nazionale  o  locale  delle  risorse  rinvenute,  il
titolare  del  permesso  ha  il  diritto  di  presentare  domanda  di
concessione di coltivazione all'autorita' competente. 
  2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione  puo'  essere
richiesta, in  concorrenza,  da  altri  operatori.  Sono  considerate
concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della  prima
domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni
dalla pubblicazione della  prima  domanda  nel  Bollettino  Ufficiale
Regionale o in altro strumento di  pubblicita'  degli  atti  indicato
dalla regione stessa o, in caso di  competenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico, nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e
della geotermia. 
  3. Qualora la richiesta di  concessione  di  cui  al  comma  2  non
ricopra l'intera area  dell'originario  permesso  di  ricerca,  altri
operatori possono chiedere in concessione aree  riferite  a  parte  o
all'intera superficie restante. 
  4. La concessione puo' essere accordata per  la  durata  di  trenta
anni. 
  5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso  di
concorrenza, l'autorita' competente, acquisito l'esito positivo della
procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun  progetto,
effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte  in  base  ai
seguenti parametri,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: 
    a) sulla completezza e  razionalita'  del  programma  dei  lavori
proposto per la gestione dei  serbatoi  geotermici,  con  particolare
riguardo alla sostenibilita' di lungo periodo; 
    b) sulle modalita' di svolgimento  dei  lavori,  con  particolare
riferimento alla sicurezza,  agli  interventi  di  mitigazione  degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche'  al  ripristino  dei
luoghi, in relazione al quale deve essere  prestata  idonea  garanzia
finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria; 
    c) sulla garanzia che i richiedenti offrono,  per  competenza  ed
esperienza, per  la  corretta  esecuzione  del  programma  di  lavoro
proposto  e  per  il  rispetto  dei  tempi  programmati,  utilizzando
parametri riferiti a precedenti esperienze  nel  settore  geotermico,
dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.