Art. 9 Riassegnazione di una concessione di coltivazione 1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorita' competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica. 2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita' gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorita' competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprieta' dell'autorita' competente, senza compenso. L'autorita' competente puo' richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. L'autorita' competente ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.