Art. 9 
 
 
          Riassegnazione di una concessione di coltivazione 
 
  1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca, l'autorita' competente, ove non ritenga
sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto  o
in parte con il mantenimento della concessione, indice  una  gara  ad
evidenza  pubblica,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  dei
principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,  liberta'  di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione,  per  l'attribuzione
onerosa  della  concessione  per  anni  trenta,  avendo   particolare
riguardo ad un'offerta  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale
dell'area  e  di  aumento  dell'energia  prodotta  o  della   potenza
installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica. 
  2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di  gara
prevede  il  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo   d'azienda
relativo all'esercizio della  concessione,  comprensivo  di  tutti  i
rapporti   giuridici,   dal   concessionario   uscente    al    nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la  continuita'
gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati
dall'autorita' competente e dal concessionario  uscente  prima  della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato
accordo si  provvede  alle  relative  determinazioni  attraverso  tre
qualificati e indipendenti  soggetti  terzi,  di  cui  il  presidente
nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato  accordo
dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano  i
relativi  oneri,  che  operano   secondo   sperimentate   metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 
  3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti
gli impianti  della  stessa,  in  stato  di  regolare  funzionamento,
passano in  proprieta'  dell'autorita'  competente,  senza  compenso.
L'autorita' competente puo' richiedere la messa  in  sicurezza  degli
stessi e il  ripristino  ambientale  completo  o  parziale  dell'area
interessata. L'autorita' competente ha anche facolta'  di  immettersi
nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente  alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo  uguale  al
valore  di  stima  del  materiale  in  opera,  calcolato  al  momento
dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi  valutazione  del
reddito da esso ricavabile. In caso di mancato  accordo  si  provvede
alle   relative   determinazioni   attraverso   tre   qualificati   e
indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di  comune
accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente  del
Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi
oneri, che operano secondo sperimentate metodologie  finanziarie  che
tengano conto dei valori di mercato. 
  4. Agli effetti del  comma  3  per  impianti  di  trasformazione  e
distribuzione inerenti  alla  concessione  si  intendono  quelli  che
trasportano   e   trasformano   prevalentemente   energia    prodotta
dall'impianto cui si riferisce la concessione.