Art. 21 
 
 
        Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali 
           di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato 
 
  1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: 
    a) regole e procedure trasparenti  e  non  discrezionali  atte  a
garantire un  processo  di  negoziazione  equo  ed  ordinato  nonche'
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; 
    b) regole trasparenti concernenti i criteri per  l'individuazione
dei titoli  che  possono  essere  negoziati  nell'ambito  dei  propri
sistemi; 
    c)  regole  trasparenti,  basate  su   criteri   oggettivi,   che
disciplinano l'accesso al sistema, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 25, commi 1 e 2 del  TUF;  si  applica  l'articolo  13,
comma 2; 
    d) dispositivi e procedure efficaci per controllare  regolarmente
l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; 
    e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle
operazioni  concluse  nell'ambito  del   sistema   multilaterale   di
negoziazione. 
  2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresi' a: 
    a)  fornire  o  accertarsi  che  siano  accessibili  al  pubblico
informazioni sufficienti per permettere agli utenti  di  emettere  un
giudizio in materia di investimenti, tenuto conto  sia  della  natura
degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; 
    b)   informare   chiaramente   gli   utenti   delle    rispettive
responsabilita' per quanto concerne il regolamento  delle  operazioni
effettuate nel sistema; 
    c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti  nell'ambito
dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole,  le
condizioni di negoziazione anormali o i  comportamenti  riconducibili
ad abusi di mercato; 
    d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia
in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione. 
  3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema
di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per  la
gestione tipica aziendale  previsti  dal  regolamento  emanato  dalla
Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF. 
  4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicita', anche
tramite il proprio sito internet, alle regole  di  funzionamento  del
sistema gestito. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1  e  2,  del
          gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.  25  (Attivita'  di  negoziazione   nei   mercati
          regolamentati).  -  1.  Le  S.I.M.  e  le  banche  italiane
          autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  e  attivita'   di
          negoziazione per conto proprio e di  esecuzione  di  ordini
          per  conto  dei  clienti  possono   operare   nei   mercati
          regolamentati  italiani,  nei  mercati  comunitari  e   nei
          mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai  sensi
          dell'art. 67. Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed
          extracomunitarie    e    le    banche    comunitarie     ed
          extracomunitarie autorizzate all'  esercizio  dei  medesimi
          servizi   e   attivita'   possono   operare   nei   mercati
          regolamentati italiani. 
              2. Possono accedere ai  mercati  regolamentati,  tenuto
          conto delle regole adottate dalla societa' di  gestione  ai
          sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli  di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo  alle   seguenti
          condizioni: 
                a)  soddisfano  i   requisiti   di   onorabilita'   e
          professionalita'; 
                b) dispongono di un livello sufficiente di competenza
          e capacita' di negoziazione; 
                c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; 
                d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
          devono svolgere. 
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  ammessi   alle
          negoziazioni nei mercati regolamentati, si  comportano  con
          diligenza, correttezza e trasparenza al fine di  assicurare
          l'integrita' dei mercati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  2.  Il  difetto
          dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.». 
              - Si riporta il testo dell'art.77-bis, del gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). -
          1. La Consob individua con proprio regolamento i  requisiti
          minimi  di  funzionamento  dei  sistemi  multilaterali   di
          negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori  in
          materia di: 
                a)  processo  di  negoziazione  e  finalizzazione  di
          operazioni; 
                b) ammissione di strumenti finanziari; 
                c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; 
                d) accesso al sistema; 
                e) controllo dell'ottemperanza da parte degli  utenti
          delle regole del sistema. 
              2. La Consob: 
                a)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di  negoziazione  l'esclusione  o  la
          sospensione degli strumenti finanziari  dalle  negoziazioni
          sul sistema multilaterale di negoziazione; 
                b)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni
          che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); 
                c) vigila, al momento dell'autorizzazione  e  in  via
          continuativa, che le regole e  le  procedure  adottate  dai
          sistemi multilaterali di negoziazione siano  conformi  alle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
          degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
          la Consob richiede la sospensione  o  l'esclusione  di  uno
          strumento finanziario  dalle  negoziazioni  in  un  sistema
          multilaterale  di  negoziazione  nei  casi  in   cui   tale
          strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato e sia stato oggetto di  provvedimento
          di  sospensione  o  esclusione  da   parte   di   autorita'
          competenti di altri Stati membri. 
              4. Agli accordi fra sistemi di garanzia,  compensazione
          e liquidazione  nell'ambito  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione si applica l'art. 70-ter, commi 1 e 2. 
              5. Agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
          abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma
          1. 
              6. Il provvedimento previsto dal comma  1  e'  adottato
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda  i
          sistemi all'ingrosso di  titoli  obbligazionari  privati  e
          pubblici, diversi dai titoli di Stato,  nonche'  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguarda sistemi all'ingrosso di  titoli  di  Stato.
          Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e  3  sono
          svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».