Art. 6 
 
 
                       Iscrizione nel Registro 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento,
stabilisce: 
    a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande  di
iscrizione nel Registro dei  revisori  legali  e  delle  societa'  di
revisione; 
    b)  modalita'  e  termini  entro  cui  esaminare  le  domande  di
iscrizione e verificare i requisiti. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   se   accerta
l'insussistenza   dei   requisiti   per   l'abilitazione,   ne    da'
comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore  a
sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro  il  termine  assegnato
l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  sentito  l'interessato,  dispone  con  proprio  decreto   la
cancellazione dal Registro. 
  3. Il provvedimento  di  cancellazione  e'  motivato  e  notificato
all'interessato.