Art. 7 
 
 
                 Contenuto informativo del Registro 
 
  1. Per ciascun revisore  legale,  il  Registro  riporta  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
    b) il numero di iscrizione; 
    c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in  Italia,
nonche', se diverso, il domicilio fiscale; 
    d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; 
    e) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito
Internet dell'eventuale societa' di revisione legale presso la  quale
il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore; 
    f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in  albi  o
registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati
membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione  degli
eventuali numeri di iscrizione  e  delle  autorita'  competenti  alla
tenuta degli albi o registri; 
    g) la sussistenza  di  incarichi  di  revisione  presso  enti  di
interesse pubblico; 
    h) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai  sensi  degli
articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1,  lettere  c)  e
d). 
  2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro  riporta  almeno
le seguenti informazioni: 
    a) la denominazione o la ragione sociale; 
    b) il numero di iscrizione; 
    c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; 
    d) le informazioni per contattare  la  societa'  e  il  nome  del
referente, nonche' l'eventuale sito Internet; 
    e) nome, cognome e  numero  di  iscrizione  dei  revisori  legali
impiegati  presso  la  societa'   o   della   quale   sono   soci   o
amministratori, con  indicazione  degli  eventuali  provvedimenti  in
essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d),
e 26, comma 1, lettere c) e d); 
    f) nome,  cognome  e  domicilio  in  Italia  dei  componenti  del
consiglio  di  amministrazione  o  del  consiglio  di  gestione,  con
l'indicazione di ogni eventuale  iscrizione  essi  hanno  in  albi  o
registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati
membri dell'Unione europea o  in  altri  Stati,  e  specificando  gli
eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla  tenuta
degli albi o registri; 
    g) il numero di partita I.V.A. della societa'; 
    h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di  ogni
eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali
o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione  europea  o
in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di  iscrizione  e
le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
    i)  la  denominazione  dell'eventuale  rete  cui  appartiene   la
societa', con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi  di  tutte  le
altre societa' appartenenti alla rete e delle  affiliate  oppure,  in
alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono  accessibili  al
pubblico; 
    l) ogni altra eventuale iscrizione che la societa' ha in  albi  o
registri di societa' di revisione legale o di revisione dei conti  in
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  altri  Stati,  con
l'indicazione degli eventuali numeri di  iscrizione  delle  autorita'
competenti alla tenuta degli albi o registri; 
    m) la sussistenza  di  incarichi  di  revisione  presso  enti  di
interesse pubblico; 
    n) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai  sensi  degli
articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d). 
  3. I revisori e gli enti di revisione  contabile  dei  Paesi  terzi
iscritti nel Registro ai sensi  dell'articolo  34,  sono  chiaramente
indicati in quanto tali e non come soggetti  abilitati  all'esercizio
della revisione legale in Italia. 
  4. Il  Registro  contiene  il  nome  e  l'indirizzo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle
rispettive  competenze  di  vigilanza  sull'attivita'  di   revisione
legale. 
  5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate  nel
Registro in forma elettronica e accessibili  gratuitamente  sul  sito
Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro  ai  sensi
dell'articolo 21. 
  6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano  tempestivamente  al
soggetto incaricato della tenuta del  Registro  ogni  modifica  delle
informazioni ad essi relative. Il soggetto  incaricato  della  tenuta
del Registro provvede all'aggiornamento del Registro. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
con proprio regolamento, disciplina le modalita'  di  attuazione  del
presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita'
e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.