Art. 8 
 
 
            Sezione del Registro per i revisori inattivi 
 
  1.  I  soggetti  iscritti  nel  Registro  comunicano  al   soggetto
incaricato della tenuta  del  Registro  gli  incarichi  di  revisione
legale assunti. Le societa' di revisione legale comunicano  altresi',
per ciascun incarico, il responsabile della revisione  e  i  revisori
legali che hanno collaborato al suo svolgimento. 
  2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o
non hanno collaborato a  un'attivita'  di  revisione  legale  in  una
societa' di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne
fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro  e,
salvo  che  abbiano  volontariamente  preso  parte  ai  programmi  di
aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma  1,  possono
assumere  nuovi  incarichi  di  revisione   legale   solo   dopo   la
partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento,  secondo  le
modalita' definite dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della  giustizia,  sentita  la  Consob,  con
regolamento. 
  3. Gli iscritti nell'apposita sezione del  Registro  ai  sensi  del
comma 2 non sono tenuti  a  osservare  gli  obblighi  in  materia  di
formazione continua di cui all'articolo 5  e  non  sono  soggetti  al
controllo della qualita' di cui all'articolo 20, ne' al pagamento dei
contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.