Art. 10 (Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi) 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. 2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 10: - Per l' art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi Note all'art. 8.