Art. 11
                         (Requisiti vietati)
1.  L'accesso  ad  un'attivita'  di  servizi  o  il suo esercizio non
possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a)  requisiti  discriminatori  fondati  direttamente o indirettamente
sulla    cittadinanza   o,   per   quanto   riguarda   le   societa',
sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo
personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di
direzione e vigilanza;
2)  il  requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo
personale,  i  detentori di' capitale sociale o i membri degli organi
di direzione e vigilanza;
b)  il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di
essere   iscritti  nei  registri  o  ruoli  di  organismi,  ordini  o
associazioni professionali di altri Stati membri;
c)  restrizioni  della  liberta', per il prestatore, di scegliere tra
essere  stabilito  a  titolo  principale o secondario, in particolare
l'obbligo  per  il prestatore, di avere lo stabilimento principale in
Italia  o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito
in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
d)  condizioni  di  reciprocita'  con  lo  Stato  membro nel quale il
prestatore  ha  gia'  uno stabilimento, salvo quelle previste in atti
comunitari riguardanti l'energia;
e)  l'applicazione  caso per caso di una verifica di natura economica
che  subordina  il  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o
alla  valutazione  degli  effetti  economici  potenziali  o effettivi
dell'attivita'  o  alla  valutazione  dell'adeguatezza dell'attivita'
rispetto  agli  obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale
divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono
obiettivi  economici,  ma  che  sono  dettati  da  motivi  imperativi
d'interesse generale;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia
finanziaria  o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore
o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo
nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita'
in Italia per un determinato periodo.