Art. 11 (Requisiti vietati) 1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede legale, in particolare: 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri; c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale; d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia; e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale; f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia; g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita' in Italia per un determinato periodo.