Art. 12 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale) 1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa'; d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata; e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale; f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare; h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico. 3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata.
Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 85.