Art. 12
               (Requisiti subordinati alla sussistenza
           di un motivo imperativo di interesse generale)
1.  Nei  casi  in  cui  sussistono  motivi  imperativi  di  interesse
generale,  l'accesso  e  l'esercizio  di  una  attivita'  di servizio
possono,   nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e  non
discriminazione,   essere   subordinati   al  rispetto  dei  seguenti
requisiti:
a)   restrizioni   quantitative   o   territoriali  sotto  forma,  in
particolare,  di  restrizioni fissate in funzione della popolazione o
di una distanza geografica minima tra prestatori;
b)  requisiti  che  impongono  al  prestatore di avere un determinato
statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';
d)  requisiti  diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti
in  altre  norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano
l'accesso  alle  attivita'  di  servizi  in  questione  a  prestatori
particolari   a   motivo   della   natura   specifica  dell'attivita'
esercitata;
e)  il  divieto  di  disporre  di  piu'  stabilimenti  sul territorio
nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g)  tariffe  obbligatorie  minime  o  massime  che il prestatore deve
rispettare;
h)  l'obbligo  per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio,
altri servizi specifici.
2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni
di  cui  al  comma  1  si  applicano  alla legislazione riguardante i
servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti
regimi  di  esclusiva,  nella  misura in cui cio' non sia di ostacolo
alla specifica missione di interesse pubblico.
3.  Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in
altre  norme  attuative  di  disposizioni  comunitarie, che riservano
l'accesso  alle  attivita'  di  servizi  in  questione  a  prestatori
particolari   a   motivo   della   natura   specifica  dell'attivita'
esercitata.
 
          Note all'art. 12:
             -  Per  il  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
          vedi Note all'art. 85.