Art. 13
                             (Notifiche)
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui
all'articolo  12,  comma  1, e' subordinata alla previa notifica alla
Commissione europea.
2.  Le  autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento delle politiche
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative  che  prevedono  i  requisiti  di  cui  al comma 1. La
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione
europea   detti   requisiti   e   ne  da'  contestuale  comunicazione
all'autorita' competente.
3.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle
autorita'  competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati
alla  Commissione  dagli  altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte  dalla  Commissione  nei  confronti dell'Italia e degli Stati
membri.
4.  La  notifica  di un progetto di disposizione ai sensi del decreto
legislativo  23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva
98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 13:
             -  Il  decreto  legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
             -  La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          luglio 1998, n. L 204.