Art. 10
Disciplinari di produzione
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti
unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato,
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere
stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed
organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo
alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla
vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito
dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o
indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei
risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.
Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai disciplinari,
per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro e' riferita
alla partita di vino base (cuvee) destinato all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato
per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini
spumanti e' aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni
specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono
definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse
rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le
specifiche disposizioni dei disciplinari, e' consentito un esubero di
produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino
per ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della
relativa DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini DOC
o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un
vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei
relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 14, comma 3. Superata la percentuale
del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla
rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su
proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20
per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal
disciplinare. Tale esubero puo' essere destinato a riserva
vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di
produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di
produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per
soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le
organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente
sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite
sino al limite reale dell'annata;
e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e'
ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta
salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da
calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in
maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di
pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione
di vini DOCG e' obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi
per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui
sia indicata la densita' d'impianto, eventuali fallanze, entro il
limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della
capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e'
ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
g) le condizioni di produzione ed in particolare le
caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno,
la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai
sensi dell'articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i
seguenti ulteriori elementi:
a) l'irrigazione di soccorso;
b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle
immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona
situata nella unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa
limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al
di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in
ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa
comunitaria;
c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o
di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
e) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli
altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata
di cui al comma 2, lettera d), puo' essere inserita nei disciplinari
di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
607/2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve
corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione,
ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una
nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di
almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di
dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del
disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di
imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),
la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte
imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di
fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni
prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato
nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a
comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o
IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni
precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di
imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una
preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una
DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 e' applicabile fatte salve le
disposizioni gia' vigenti relative alle denominazioni di origine i
cui disciplinari gia' prevedevano la delimitazione della zona di
imbottigliamento.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.