Art. 10 
 
 
                     Disciplinari di produzione 
 
  1. Nei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP  proposti
unitamente alla  domanda  di  protezione  dal  soggetto  legittimato,
nell'ambito della procedura di  cui  all'articolo  7,  devono  essere
stabiliti: 
    a) la denominazione di origine o indicazione geografica; 
    b) la delimitazione della zona di produzione; 
    c)  la  descrizione  delle  caratteristiche  fisico-chimiche   ed
organolettiche del vino o dei  vini,  ed  in  particolare  il  titolo
alcolometrico volumico  minimo  richiesto  al  consumo  e  il  titolo
alcolometrico volumico minimo  naturale  potenziale  delle  uve  alla
vendemmia; le regioni  possono  consentire  un  titolo  alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello  stabilito
dal  disciplinare;  limitatamente  ai  vini  IGT  la  valutazione   o
indicazione delle caratteristiche organolettiche; 
    d) la resa massima di uva e di vino ad  ettaro,  sulla  base  dei
risultati quantitativi  e  qualitativi  del  quinquennio  precedente.
Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai  disciplinari,
per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro e' riferita
alla  partita  di  vino  base  (cuvee)  destinato   all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato  rettificato
per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello  sciroppo
zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini
spumanti e' aumentativa di tale  resa.  In  assenza  di  disposizioni
specifiche nel disciplinare, le regioni o province  autonome  possono
definire  con  proprio  provvedimento  condizioni  di  resa   diverse
rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso.  Fatte  salve  le
specifiche disposizioni dei disciplinari, e' consentito un esubero di
produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e  di  vino
per ettaro, che non  puo'  essere  destinato  alla  produzione  della
relativa DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini DOC
o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire  da  un
vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni  ed  i  requisiti  dei
relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 14, comma 3. Superata  la  percentuale
del 20 per  cento,  tutta  la  produzione  decade  dal  diritto  alla
rivendicazione  della  denominazione  di  origine.  Le  regioni,   su
proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 e  sentite  le
organizzazioni professionali di categoria, in  annate  climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un  massimo  del  20
per  cento  le  rese  massime  di  uva  e  di  vino   stabilite   dal
disciplinare.  Tale  esubero  puo'   essere   destinato   a   riserva
vendemmiale per far fronte  nelle  annate  successive  a  carenze  di
produzione fino  al  limite  massimo  previsto  dal  disciplinare  di
produzione  oppure  sbloccato   con   provvedimento   regionale   per
soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi  e  le
organizzazioni professionali di categoria, in  annate  climaticamente
sfavorevoli, riducono le rese massime di uva  e  di  vino  consentite
sino al limite reale dell'annata; 
    e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino  e'
ottenuto con eventuale riferimento alle relative  percentuali,  fatta
salva  la  tolleranza  nella  misura  massima  dell'1  per  cento  da
calcolarsi su ogni  singolo  vitigno  impiegato  e  se  collocato  in
maniera casuale all'interno del vigneto; 
    f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto  di
pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla  produzione
di vini DOCG e' obbligatorio prevedere la densita'  minima  di  ceppi
per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari  in  cui
sia indicata la densita' d'impianto,  eventuali  fallanze,  entro  il
limite del 10 per cento,  non  incidono  sulla  determinazione  della
capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad  ettaro  e'
ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze; 
    g)  le  condizioni   di   produzione   ed   in   particolare   le
caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima,  il  terreno,
la giacitura, l'altitudine, l'esposizione; 
    h) gli elementi che evidenziano il legame con il  territorio,  ai
sensi  dell'articolo  118-quater,  paragrafo  2,  lettera   g),   del
regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono  essere  stabiliti  i
seguenti ulteriori elementi: 
    a) l'irrigazione di soccorso; 
    b)  le  deroghe  per  la  vinificazione  ed  elaborazione   nelle
immediate vicinanze della zona geografica delimitata o  in  una  zona
situata nella unita' amministrativa  o  in  un'unita'  amministrativa
limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e  frizzanti  al
di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur  sempre  in
ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa
comunitaria; 
    c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno  o
di altro materiale, e di affinamento in bottiglia; 
    d) l'imbottigliamento in zona delimitata; 
    e) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie  e  degli
altri recipienti ammessi dalla vigente normativa. 
  3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata
di cui al comma 2, lettera d), puo' essere inserita nei  disciplinari
di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento  (CE)  n.
607/2009, alle seguenti condizioni: 
    a)  la  delimitazione  della  zona   di   imbottigliamento   deve
corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o  elaborazione,
ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b); 
    b) in caso di presentazione di  domanda  di  protezione  per  una
nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere  rappresentativa  di
almeno il 66 per cento  della  superficie  dei  vigneti,  oggetto  di
dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    c)  in  caso  di  presentazione  di  domanda  di   modifica   del
disciplinare intesa  ad  inserire  la  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),
la richiesta deve essere avallata da  un  numero  di  produttori  che
rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione
imbottigliata   nell'ultimo   biennio.   In   tal   caso   le   ditte
imbottigliatrici  interessate  possono   ottenere   la   deroga   per
continuare l'imbottigliamento nei  propri  stabilimenti  siti  al  di
fuori  della  zona  delimitata  per  un  periodo   di   cinque   anni
prorogabile,  a  condizione  che  presentino  apposita   istanza   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  Comitato
nazionale vini DOP e IGP,  allegando  idonea  documentazione  atta  a
comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della  specifica  DOP  o
IGP per almeno due anni, anche  non  continuativi,  nei  cinque  anni
precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione; 
    d) in caso di  inserimento  della  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento nel disciplinare a  seguito  del  passaggio  da  una
preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del  passaggio  da  una
DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 
  4. Quanto previsto  al  comma  3  e'  applicabile  fatte  salve  le
disposizioni gia' vigenti relative alle denominazioni  di  origine  i
cui disciplinari gia' prevedevano  la  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn.  1234/2007
          e 607/2009 si vedano le note alle premesse.