Art. 11 
 
 
          Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 
 
  1. Per la modifica dei disciplinari DOP  e  IGP  si  applicano  per
analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente  alle
disposizioni previste dall'articolo  118-octodecies  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto  di
cui all'articolo 7, comma 2. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn.  1234/2007
          e 607/2009 si vedano le note alle premesse.