Art. 11
Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP
1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per
analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle
disposizioni previste dall'articolo 118-octodecies del regolamento
(CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di
cui all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.