Art. 12 
 
 
                         Schedario viticolo 
 
  1. I vigneti destinati a produrre  vini  DOCG,  DOC  e  IGT  devono
essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario
viticolo, per le relative denominazioni,  ai  sensi  della  specifica
normativa comunitaria e nazionale. 
  2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e' gestito dalle regioni
e province autonome  secondo  modalita'  concordate  nell'ambito  dei
servizi SIAN sulla base dei  dati  riferiti  al  fascicolo  aziendale
agricolo  costituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le  linee  guida
per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale  approvate
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono
disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli  altri  enti
ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle
rispettive DOCG, DOC e IGT,  agli  Organi  dello  Stato  preposti  ai
controlli, nonche'  ai  consorzi  di  tutela  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo  17  in  riferimento  alle  singole  denominazioni   di
competenza. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  con
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di  Bolzano,
da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono  determinati  i   criteri   per   la   verifica   dell'idoneita'
tecnico-produttiva  dei  vigneti  ai  fini  della   iscrizione   allo
schedario per le relative DO e/o IG, nonche' per la gestione dei dati
contenuti  nello  schedario  stesso  ai  fini  della   rivendicazione
produttiva. Con lo stesso decreto e' stabilito l'  adeguamento  della
preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima  sezione
dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  su
proposta  dei  consorzi  di  tutela  e  sentite   le   organizzazioni
professionali di categoria,  possono  disciplinare  l'iscrizione  dei
vigneti allo schedario ai  fini  dell'idoneita'  alla  rivendicazione
delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre  1999,  n.  503,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.