Art. 12
Schedario viticolo
1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono
essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario
viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica
normativa comunitaria e nazionale.
2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e' gestito dalle regioni
e province autonome secondo modalita' concordate nell'ambito dei
servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale
agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida
per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono
disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti
ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle
rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai
controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi
dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di
competenza.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita'
tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo
schedario per le relative DO e/o IG, nonche' per la gestione dei dati
contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione
produttiva. Con lo stesso decreto e' stabilito l' adeguamento della
preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione
dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni
professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei
vigneti allo schedario ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione
delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.
Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.