Art. 12 Schedario viticolo 1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale. 2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e' gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto e' stabilito l' adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.